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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism

Analizzando nel concreto le modifiche costituzionali sottoposte a Referendum e il Titolo V in vigore, approvato dall'Ulivo alla fine della XIII legislatura, le differenze sono minime.


 
   - Rimane invariato il modello di "legislazione concorrente", formula ambigua che non riesce a nascondere le profonde differenze con il modello di legislazione concorrente tedesco.

Costituzione tedesca:

Articolo 72 - Competenza legislativa concorrente della Federazione 

 
(1) Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria competenza legislativa.   
(2) La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.
...

   - Nulla cambia anche riguardo ai limiti posti all'intervento statale al fine di garantire l'uguaglianza dei cittadini. Diversamente dalla Costituzione tedesca, infatti, che utilizza gli strumenti della legislazione concorrente per garantire eguali condizioni di vita, il nuovo Titolo V approvato dall'Ulivo, confermato, sul punto, dal progetto di revisione costituzionale, ha introdotto l'odioso principio della "tutela dei livelli essenziali" ; e in tal senso, senza essere intervenuti su questo aspetto, la reintroduzione dell'interesse nazionale più che riparare il danno porterà soltanto ulteriori elementi d'incertezza.

Nuovo Art. 120, comma 2

      Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.


Tra le novità introdotte, per l'appunto, la più rilevante è certamente costituita da quell'interesse nazionale da porre al vaglio del Parlamento in seduta comune che potrebbe condurre all'annullamento di una legge regionale:

Nuovo art. 127 comma 2

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.  

 
Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento .
 

Dopo aver quindi riaffermato la rigida ripartizione di competenze legislative adottate dal nuovo Titolo V dell'Ulivo (legislazione esclusiva e legislazione concorrente con competenze distinte) e la su citata costituzionalizzazione del principio della diversità di trattamento attraverso la formula della "tutela dei livelli essenziali", ecco spuntare fuori dal cilindro dell'apprendista stregone una forma di controllo sulle leggi regionali affidata agli equilibri politici del momento (controllo parlamentare), e non di legittimità (giudizio affidato alla Corte Costituzionale sulla base della corretta ripartizione di competenze).
Certamente, che vi fosse la necessità di dotare il sistema di strumenti correttivi per tutelare quelli che potremmo definire interessi unitari (ad esempio, le eguali condizioni di vita) è fuori di discussione. Ma che ciò possa avvenire al di fuori di un quadro di legittimità chiaro può portare soltanto ad un clima di rapporti esasperati tra Stato e Regioni.
Attribuendo al potere politico il controllo su cosa le Regioni possono o non possono fare, entro quali confini verrà esercitato il "pregiudizio dell'interesse nazionale"?
Senza troppe incertezze, è bene dirlo, siamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio giuridico, foriero di conflitti dagli esiti imprevedibili, con le Regioni che potrebbero in ogni momento denunziare la sottrazione di competenze assegnate loro dalla Costituzione.
E' quindi d'obbligo chiedersi come mai, sul punto, il centro destra abbia da un lato preferito mantenere un sistema di ripartizione delle competenze legislative che ha già dato ampia prova d'inefficienza (vedi l'incredibile numero di conflitti Stato-Regioni innanzi alla Corte Costituzionale); e dall'altro abbia scelto d'introdurre meccanismi incerti ed arbitrari per eventualmente annullare atti legittimamente emanati sulla base delle competenze attribuite alle Regioni.
Lasciando da parte la dietrologia (ma sembra già di sentire i leghisti invitare alla "resistenza" contro l'arbitrio del Parlamento), sarebbe troppo semplicistico liquidare la questione con i soli problemi all'interno della maggioranza di centro destra che ha approvato la riforma.
Piuttosto, è proprio da questa sorta di ostinazione a non rivedere il Nuovo Titolo V dell'Ulivo che giungono le conferme riguardo alle reali intenzioni dei tanti federalisti nati come funghi in questi ultimi anni.
Al di là delle espressioni forti (i cittadini più vicini alla cosa pubblica), federalismo potrebbe voler dire anche e soprattutto disgregazione degli interessi unitari dei cittadini. E non a caso, il federalismo realizzato in Italia non prevede le eguali condizioni di vita, bensì la sola tutela dei livelli essenziali (Art. 120, comma 2).