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Analizzando nel concreto le modifiche
costituzionali sottoposte a Referendum e il Titolo V in vigore, approvato
dall'Ulivo alla fine della XIII legislatura, le differenze sono minime.
- Rimane invariato il
modello di "legislazione concorrente", formula ambigua che non riesce
a nascondere le profonde differenze con il modello di legislazione concorrente
tedesco.
| Costituzione tedesca:
Articolo 72 - Competenza legislativa concorrente della Federazione
(1) Nell'ambito della competenza
legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo
fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria
competenza legislativa.
(2) La Federazione ha in
questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la
realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale
o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello
Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa
federale.
... |
- Nulla cambia anche riguardo
ai limiti posti all'intervento statale al fine di garantire l'uguaglianza
dei cittadini. Diversamente dalla Costituzione tedesca, infatti, che
utilizza gli strumenti della legislazione concorrente per garantire eguali
condizioni di vita, il nuovo Titolo V approvato dall'Ulivo, confermato,
sul punto, dal progetto di revisione costituzionale, ha introdotto l'odioso
principio della "tutela dei livelli essenziali" ; e in tal senso,
senza essere intervenuti su questo aspetto, la reintroduzione dell'interesse
nazionale più che riparare il danno porterà soltanto ulteriori
elementi d'incertezza.
Nuovo Art. 120, comma
2
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane,
alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite
dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà. |
Tra le novità introdotte, per l'appunto,
la più rilevante è certamente costituita da quell'interesse
nazionale da porre al vaglio del Parlamento in seduta comune che potrebbe
condurre all'annullamento di una legge regionale:
Nuovo art. 127 comma 2
Il Governo, qualora ritenga che una
legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro
quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le
disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi quindici
giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il
Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al
Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica,
entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento . |
Dopo aver quindi riaffermato la rigida
ripartizione di competenze legislative adottate dal nuovo Titolo V dell'Ulivo
(legislazione esclusiva e legislazione concorrente con competenze distinte)
e la su citata costituzionalizzazione del principio della diversità
di trattamento attraverso la formula della "tutela dei livelli essenziali",
ecco spuntare fuori dal cilindro dell'apprendista stregone una forma di
controllo sulle leggi regionali affidata agli equilibri politici del momento
(controllo parlamentare), e non di legittimità (giudizio affidato
alla Corte Costituzionale sulla base della corretta ripartizione di competenze).
Certamente, che vi fosse la necessità
di dotare il sistema di strumenti correttivi per tutelare quelli che potremmo
definire interessi unitari (ad esempio, le eguali condizioni di vita) è
fuori di discussione. Ma che ciò possa avvenire al di fuori di un
quadro di legittimità chiaro può portare soltanto ad un clima
di rapporti esasperati tra Stato e Regioni.
Attribuendo al potere politico il controllo
su cosa le Regioni possono o non possono fare, entro quali confini verrà
esercitato il "pregiudizio dell'interesse nazionale"?
Senza troppe incertezze, è bene
dirlo, siamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio giuridico, foriero
di conflitti dagli esiti imprevedibili, con le Regioni che potrebbero in
ogni momento denunziare la sottrazione di competenze assegnate loro dalla
Costituzione.
E' quindi d'obbligo chiedersi come mai,
sul punto, il centro destra abbia da un lato preferito mantenere un sistema
di ripartizione delle competenze legislative che ha già dato ampia
prova d'inefficienza (vedi l'incredibile numero di conflitti Stato-Regioni
innanzi alla Corte Costituzionale); e dall'altro abbia scelto d'introdurre
meccanismi incerti ed arbitrari per eventualmente annullare atti legittimamente
emanati sulla base delle competenze attribuite alle Regioni.
Lasciando da parte la dietrologia (ma
sembra già di sentire i leghisti invitare alla "resistenza" contro
l'arbitrio del Parlamento), sarebbe troppo semplicistico liquidare
la questione con i soli problemi all'interno della maggioranza di centro
destra che ha approvato la riforma.
Piuttosto, è proprio da questa
sorta di ostinazione a non rivedere il Nuovo Titolo V dell'Ulivo che giungono
le conferme riguardo alle reali intenzioni dei tanti federalisti nati come
funghi in questi ultimi anni.
Al di là delle espressioni forti
(i cittadini più vicini alla cosa pubblica), federalismo potrebbe
voler dire anche e soprattutto disgregazione degli interessi unitari dei
cittadini. E non a caso, il federalismo realizzato in Italia non prevede
le eguali condizioni di vita, bensì la sola tutela dei livelli essenziali
(Art. 120, comma 2).
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