Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati 14/01/2014
Ringrazio il Presidente della Commissione, che mi dato questa opportunità, e il Gruppo di SEL, che mi ha indicato. Spero ardentemente che attraverso queste audizioni la Commissione Affari Costituzionali e l’aula siano in grado di licenziare un testo di legge elettorale, che non costringa i cittadini elettori ad impugnarlo per contrasto con la Costituzione, che affida la sovranità al popolo (art. 1 Cost.) con l’unico limite del rispetto della Costituzione: in una democrazia parlamentare rappresentativa la partecipazione alle elezioni è la massima espressione della volontà popolare. E’ nell’interesse di tutti evitare il ripetersi di un’Odissea giudiziaria, che in alcuni momenti è stata un vero e proprio Calvario, come quella che ha condotto la Corte Costituzionale ad annullare in parte qua disposizioni significative dei TT.UU. per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica introdotte con la legge n. 270 del 2005.
(ultimo aggiornamento: 18/01/2014) Pur nella relativa semplicità delle questioni sottoposte al suo esame, la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, che ha finalmente cassato alcune parti del Porcellum, verrà sicuramente ricordata non tanto per la chiarezza, quanto per alcune complicazioni interpretative di troppo.
In primo luogo i criteri adottati per lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza per decidere sul premio di maggioranza del Porcellum, attraverso la verifica “che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.”
Come inizio non c'è male, visto il labile confine facilmente variabile, in quanto “Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.
Si tratta cioè di “valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.”
Lunga ed ampiamente argomentata la sentenza della Corte Costituzionale, la prima del 2013, sul conflitto di Attribuzione sollevato dal Presidente Napolitano nei confronti della Procura di Palermo e sul quale i giudici costituzionali si erano già sommariamente espressi dichiarandolo fondato, in quanto "non spettava ai PM di valutare la rilevanza delle intercettazioni, né di omettere di chiederne al giudice l’immediata distruzione ai sensi dell’articolo 271 del codice di procedura penale".
Uno sforzo notevole quello compiuto dalla Corte Costituzionale, ma non per questo del tutto convincente. Anzi, rimane forte l'impressione che sull'esito del giudizio abbiano pesato considerazioni di opportunità politica.
Non possono sfuggire a nessuno, del resto, le drammatiche conseguenze che vi sarebbero state nel caso la Consulta si fosse pronunziata contro le ragioni del conflitto sollevato dal Presidente Napolitano; in una fase, peraltro, dagli equilibri politico-istituzionali estremamente fragili.
Ma a rafforzare i dubbi sono soprattutto le poche righe a conclusione della sentenza, di segno totalmente opposto alle tantissime parole spese in precedenza.
Beppe Grillo lo dice spesso: il Movimento 5 Stelle il programma lo ha, e come se lo ha, basta andare sul Blog e scaricarlo.
Tappa ormai d'obbligo, considerati i sondaggi favorevoli ed il successo ottenuto alle amministrative, con il conseguimento di 4 sindaci ed annesse maggioranze comunali. Questo programma, infatti, o parte di esso, potrebbe ben presto divenire oggetto di voto.
Ricevuto il progetto Vizzini il 18 aprile 2012, alla Prima Commissione del Senato sono stati sufficienti 42 giorni per dibattere e consegnare all’Aula un testo di revisione costituzionale “chiavi in mano”. Considerato che si viene dalla recente approvazione, con la modifica dell’art. 81, dell’introduzione del vincolo di bilancio in Costituzione, il detto che “la gatta frettolosa fa i gattini ciechi” non sembra per nulla preoccupare i nostri, o meglio, i “loro” parlamentari, visto che si tratta di tutti nominati. Un continuo bruciare le tappe che, da solo, smentisce il luogo comune secondo il quale l’attuale sistema legislativo sarebbe troppo farraginoso e lento, come del resto abbiamo ben potuto constatare negli ultimi anni.
Tra pochi giorni la Corte costituzionale deciderà dell'ammissibilità di due quesiti abrogativi, riguardanti la legge elettorale, promossi e sostenuti dal PD, nonché dai leader di IDV e SEL. A poche ore dal pronunciamento della Consulta si è però scatenato un fuoco incrociato a favore dell'ammissibilità di questa iniziativa referendaria che, nel caso venisse ammessa e successivamente approvata dagli elettori, riuscirebbe a far rivivere la precendente legge elettorale: il Mattarellum.
[Aggiornamento del 17-11-2012] Scritto in tempi non sospetti, quando gli ottimi risultati delle elezioni amministrative 2012 non erano neanche lontanamente ipotizzabili, è arrivato il momento di aggiornare l'approfondimento. Non tanto per cambiare una sola virgola, quanto per dare testimonianza di vicende che hanno confermato l'esistenza di un meccanismo formalmente democratico, dove "uno vale uno", ma dove, sostanzialmente, non vi sono strumenti reali e verificabili in grado di garantire la regolarità dei processi decisionali.
(Ultimo aggiornamento: Disegno di legge costituzionale definitivamente approvato il 17 aprile 2012. Ai sensi dell'art. 138, essendo stato approvato, in seconda lettura e da entrambe le Camere, con la maggioranza qualificata superiore ai due terzi, non sarà possibile richiedere il referendum confermativo)
Dopo il risultato favorevole della Camera dei Deputati del 30 novembre 2011, anche il Senato ha approvato, con 225 sì (79%) e 14 astenuti, la revisione costituzionale per l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione (più avanti il confronto delle norme vigenti con il nuovo testo determinato dalla riforma). Il DDL costituzionale torna quindi alla Camera per essere votato nuovamente non prima di tre mesi. Se nelle due successive votazioni si ripeterà la larga maggioranza che ha sancito questa sorta di "completa cessione di sovranità agli Stati uniti d'Europa", così come l'ha definita il Senatore Morando in sede di dichiarazione di voto per il PD, la riforma verrà approvata definitivamente, senza alcuna possibilità, per i cittadini, di poter esprimere il proprio parere attraverso la richiesta di un referendum confermativo. Per le leggi di revisione costituzionale, infatti: "Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. (art. 138 Cost.)"
Chi ricorda più l'art. 56 del progetto di revisione della seconda parte della Costituzione licenziato dalla Commissione Bicamerale per le riforme della XIII legislatura (Presidenza D'Alema)? Come si ricorderà, con quell'articolo s'intendeva introdurre nella Costituzione la cosiddetta sussidiarietà orizzontale:
Con le sentenze riguardanti l'ammissibilità dei due referendum elettorali che più interessavano, la Corte Costizionale ha per l'ennesima volta ribadito la sua consolidata giurisprudenza circa i limiti del proprio intervento in materia di ammissibilità dei referendum e di controllo preventivo di costituzionalità della legge di risuta, come anche di quella vigente nel caso ne rilevasse aspetti problematici.
(XIV Legislatura: commento al Ddl di revisione Costituzionale approvato dal Parlamento il 16 novembre 2005. Respinto dagli elettori con il Referendum confermativo del 25-26 giugno 2006)
Dalla sentenza N. 407/2002, la conferma della possibile coesistenza di diversi livelli di garanzie sul territorio nazionale. Ulteriori elementi d'indagine per l'individuazione delle "materie" oggetto della leggi e, quindi, delle competenze (materie trasversali).
A quasi un anno dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V, e grazie, soprattutto, ad una sentenza della Corte Costituzionale (282/2002), è possibile tentare un primo bilancio degli effetti, sia concreti che politici, della riforma.