Interventi di: Domenico Gallo, Giovanni Russo Spena, Associazione Malcolm X
Analisi e commenti di:
In allegato floppy disk: |
NOTA DI AGGIORNAMENTO
Gli interventi contenuti nella pubblicazione fanno riferimento al testo di revisione costituzionale approvato dalla Commissione Bicamerale il 30 giugno 1997. In seguito, tale testo è stato sottoposto ad ulteriore esame da parte della Commissione ed emendato in alcune sue parti. Il riferimento ad alcuni articoli va quindi semplicemente aggiornato alla nuova numerazione del testo emendato. Diverso è il discorso per quanto riguarda l'art. 56, che ad una prima lettura potrebbe apparire profondamente modificato, al tal punto da far ritenere fuori luogo l'intervento che lo analizzava nello specifico.
Ma nonostante queste modifiche, la pubblicazione mantiene intatta tutta la sua attualità. Per tutti i temi trattati, infatti, compreso anche il nuovo articolo 56 (si veda l'intervento contenuto in questa nota di aggiornamento), non vi sono state sostanziali modifiche, dovendosi piuttosto registrare un generale peggioramento del testo licenziato il 30 giugno.
Il nuovo testo, risultante dalla pronuncia della Commissione sugli emendamenti, è contenuto nel floppy-disk allegato alla pubblicazione: NEWPROG.WRI.
Chi parla più dell'art. 56?
A sfumare questa rigidità, fortemente difesa dagli esponenti iperliberisti presenti nella Commissione, c'è stata la nuova formulazione che, però, a ben vedere, per quanto cambi la forma dell'articolo, rischia di non mutarne affatto la sostanza.
Il nuovo articolo è infatti un classico esempio di "politichese" che, se dovesse rimanere così com'è, procurerà non pochi problemi interpretativi ai professionisti del diritto pubblico:
Quali limiti incontrerà il "pubblico" per esercitare le funzioni di cui è titolare di fronte ad un'attività privata adeguatamente svolta?
E quel "nel rispetto delle attività" a cosa fa riferimento?
Forse che sarà inibita, o reindirizzata verso i privati, tutta l'attività pubblica che potrebbe operare in cosiddetto regime di "ineconomicità", ai fini di un interesse pubblico da sostenere, laddove dovesse entrare in concorrenza "sleale" con le attività "adeguatamente" già svolte dai privati non finanziate alla stessa stregua?
Così, tanto per dirne una, come rapportarsi di fronte alla scuola privata "adeguatamente" svolta?
Non si sono forse affievolite un po' troppo in fretta tutte le voci critiche al vecchio articolo 56 ... praticamente riproposto?
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