Con le sentenze riguardanti l'ammissibilità dei due referendum elettorali che più interessavano, la Corte Costizionale ha per l'ennesima volta ribadito la sua consolidata giurisprudenza circa i limiti del proprio intervento in materia di ammissibilità dei referendum e di controllo preventivo di costituzionalità della legge di risuta, come anche di quella vigente nel caso ne rilevasse aspetti problematici.
Franco Ragusa
Trattandosi di questioni già affrontate, per il commento circa le conseguenze pratiche, in relazione al complesso sistema dei diritti e delle tutele, si rinvia a quanto fu a suo tempo approfondito in occasione dei sette referendum elettorali:
>> Questione di legittimità e mancata tutela costituzionale <<
Estratto sentenza Corte Costituzionale N° 15 del 2008 6.1. – In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni. Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall'ablazione referendaria è frutto dell'opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell'originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall'avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata. – Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non può essere sindacata in questa sede, bisogna dire che ... |