Utenti collegati
| Premier forte e Federalismo competitivo - bipolarizzazione forzata e scomposizione del corpo sociale |
|
|
| Scritto da www.riforme.info | |||||||||||||
| mercoledì 18 gennaio 2006 00:00 | |||||||||||||
|
(XIV Legislatura: commento al Ddl di revisione Costituzionale approvato dal Parlamento il 16 novembre 2005. Respinto dagli elettori con il Referendum confermativo del 25-26 giugno 2006) Franco Ragusa Con la definitiva approvazione in quarta lettura (Senato: 16 novembre 2005), il percorso parlamentare del progetto di riscrittura della Costituzione si è quindi compiuto. In attesa dell'eventuale, auspicabile Referendum confermativo, non rimane che confermare quanto già approfondito in precedenza. Unico elemento nuovo del quale tenere conto e che inevitabilmente camminerà di pari passo con la nuova Costituzione, laddove questa dovesse entrare a pieno regime, l'approvazione della nuova legge elettorale impropriamente definita di tipo proporzionale. Si tratta, cioè, di verificare quale assetto complessivo potrebbe venire a determinarsi in conseguenza degli inevitabili effetti che la legge elettorale produce nell'ambito del delicato sistema degli equilibri costituzionali. Così come è stato con l'introduzione del maggioritario che, pur a Costituzione invariata, è stato in grado di stravolgere, materialmente, gran parte del sistema dei pesi e contrappesi; ma non solo. Come appena accennato, la nuova legge elettorale non ha nulla a che vedere con il sistema proporzionale. Il sistema della distribuzione dei seggi, infatti, è proporzionale soltanto all'interno delle coalizioni. Diversamente, stabilita la coalizione vincente, fosse anche solo al 25-30%, questa riuscirebbe ad ottenere la maggioranza parlamentare, realizzandosi così un maggioritario di coalizione al posto di quello dei collegi uninominali. Una legge elettorale, quindi, che si integra pienamente con la tendenze in atto, dal 1993 ad oggi, passando anche per la Bicamerale presieduta dall'Onorevole D'Alema ed il Nuovo Titolo V varato dal precedente Governo di Centrosinistra, di realizzare la semplificazione-bipolarizzazione forzata del sistema istituzionale; con tutto quanto ne consegue, evidentemente. Ed è quindi sin troppo evidente come l'esame della revisione costituzionale appena approvata non possa essere seriamente intrapreso senza un'approfondita indagine circa i passaggi obbligati verso i quali alcune idee di riforma inevitabilmente conducono. Su un aspetto, infatti, deve essere fatta estrema chiarezza: sia il Centrodestra ora, che il Centrosinistra, prima al Governo e ora all'opposizione (si veda la bozza Amato), sono anni che stanno lavorando intorno a dei progetti di revisione che sono sostanzialmente identici per gli effetti concreti in grado di produrre. Paradossalmente, alcune piccole differenze e contraddizioni sono state determinate più dall'esigenza di dover accontentare alcune forze politiche appartenenti al medesimo schieramento che da uno scontro d'idee tra i due schieramenti.
Dalla forma parlamentare al Premier forte ... che si morde la coda Prima di affrontare gli aspetti riguardanti la forma di Governo è doverosa una premessa. Nonostante i danni provocati dalla bipolarizzazione forzata del quadro politico siano sotto gli occhi di tutti, entrambi i Poli continuano a sostenere, con più o meno identità di vedute, la validità del sistema maggioritario. E anche la nuova legge elettorale, erroneamente definita proporzionale, può a ben diritto essere inserita in questo contesto. Mai, però, come con il modello di premierato ora realizzato dal Centrodestra, le posizioni tra maggioranza ed opposizione sono arrivate così vicine. Con buona pace dei parlamentari di Centrosinistra, correggendo il progetto di revisione costituzionale licenziato dal Senato nel 2004, la maggioranza di governo ha di fatto recepito per intero le indicazioni contenute nella bozza Amato sottoscritta da tutti i leader dell'opposizione.
Addirittura, in questa Bozza del dicembre 2003 è contenuta la pubblicazione del programma elettorale che tante polemiche ha sollevato nei mesi scorsi quando a proporla, con la nuova legge elettorale, è stato il centrodestra. Come anche l'indicazione del Premier, da non mettere sulla scheda ma che però il Presidente della Repubblica deve primariamente nominare. Del resto, intrapresa la strada della semplificazione bipolare da parte di entrambi gli schieramenti, rimaneva ben poco per potersi distinguere. Quale che sia la formula adottata, infatti, che il Primo ministro possa disporre o no del potere di scioglimento diventa una questione di nessuna importanza in presenza di meccanismi, in ogni caso, in grado di condurre automaticamente, se messi in moto, allo scioglimento della Camera fiduciaria. E per l'appunto, entrambe le proposte, sia la bozza Amato che quella realizzata dalla maggioranza di governo, prevedono norme antiribaltone tali da condurre allo scioglimento della Camera fiduciaria; a meno di non aggirare il suddetto principio prevedendo la possibilità di Governi di minoranza o, in forma più esasperata, il ribaltone del Primo Ministro che era ampiamente consentito dal testo licenziato (marzo 2004) dal Senato. Ma escludendo appunto queste possibilità, come la logica del principio antiribaltone impone (autosufficienza della maggioranza espressa dagli elettori, sempre secondo quella che è la peculiare e non dimostrata pretesa dei sistemi maggioritari, e cioè che il voto degli elettori possa essere univocamente letto come una chiara espressione di volontà di governo), il sistema è forzatamente portato a risolvere con lo scioglimento tutte le tensioni politiche all'interno della maggioranza di governo.
Come sopra accennato, diversamente dal testo licenziato dal Senato nel 2004, per il Premier non è possibile superare la mozione di sfiducia con i voti provenienti dai deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Lo stesso dicasi per il meccanismo della sfiducia costruttiva. Alla maggioranza è sì infatti data la possibilità di proseguire la legislatura con un altro Premier, ma senza il sostegno dei deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In questo meccanismo di cosiddetto antiribaltone rimane, invero, una piccola possibilità per "Governi di minoranza" o, più correttamente, per quello che potremmo definire "ribaltone del Premier". Al Premier, infatti, è data la possibilità di far approvare dei progetti di legge senza la necessità della maggioranza assoluta dei voti e anche grazie, eventualmente, al possibile soccorso (o l'assenza) dei voti di parte dei deputati dell'opposizione. Per le questioni di fiducia non sono infatti previste la maggioranza assoluta e l'autosufficienza dei Deputati della maggioranza (art. 94 comma 2). Il Premier è quindi nelle condizioni di poter operare delle forzature nei confronti di parte della sua stessa maggioranza potendo anche contare, in ipotesi, sul sostegno di deputati dell'opposizione. Ma al di là di questa remota possibilità, permanendo l'attuale sistema elettorale maggioritario, ora in parte corretto, sarà in ogni caso molto dura, per le forze minori, operare degli strappi contro gl'interessi del Premier che possano condurre ad elezioni anticipate. E non a caso, è stato proprio dall'interno della stessa maggioranza di governo che sono partite con forza le richieste di un ritorno al proporzionale, poi finito con una versione riveduta del sistema maggioritario.
D'altro canto, però, "ciò che il maggioritario dà, il maggioritario può togliere", e i punti di forza del futuro Premier potrebbero rivelarsi anche i suoi maggiori punti di debolezza. Il ricatto dello scioglimento anticipato può valere, infatti, soltanto in presenza di uno zoccolo duro di forze politiche in grado di garantire la rielezione (sua e/o della maggioranza che lo sostiene). Non funziona più, invece, se il rischio potrebbe essere quello di trovarsi di fronte ad una forza dal peso elettorale determinante nell'ambito di un sistema elettorale di tipo maggioritario. Ed ecco, quindi, come le parti potrebbero invertirsi, con il Premier e la maggioranza che lo sostiene costretto a subire i ricatti delle forze minori per non essere trascinato, dal meccanismo antiribaltone, in elezioni dall'esito più che incerto senza quel 2-4% di voti che nei sistemi maggioritari è in grado di fare la differenza. Come si vede, la medicina potrebbe allora rivelarsi peggiore del male da curare; ed anche questa constatazione, purtroppo, non è certo una novità. Da tutto questo quadro di misure e contro misure, infatti, emerge una verità sin troppo chiara per non essere vista: nella "logica antiribaltone" c'è qualcosa, all'origine, che non permette di conciliare le diverse esigenze senza che tutti i rimedi ipotizzabili si rivelino peggiori del male. Quello che non si riesce o non si vuole capire, è che il problema da risolvere è l'esigenza stessa che ci si debba dotare di un meccanismo antiribaltone. Ma da dove scaturisce questa esigenza che poi condiziona tutto il resto? Dalla demagogica convinzione che nei sistemi bipolari il corpo elettorale possa esprimere una chiara ed univoca volontà di governo. Gli elettori, secondo i sostenitori della logica maggioritaria, votano per un preciso programma di Governo. Ma la cosa è però più teorica che pratica, come ha avuto inutilmente modo di evidenziare il professor Sartori, che proporzionalista non è, durante l'undicesima seduta della Commissione Bicamerale per le riforme istituita nella XIII legislatura: «Con tutto il rispetto, mi chiedo quante cose voti un povero elettore, quante volontà esprima e come si faccia a sapere quale abbia espresso. Il voto è per un partito, per un programma, quello dell'Ulivo ha cento punti: per quale di questi cento punti ha votato l'elettore? Non esageriamo con la tesi per la quale il popolo ha espresso una certa volontà: ...» Diversamente, è proprio a causa del meccanismo di elezione maggioritario che gli elettori sono stati in questi anni costretti a subire "la politica dall'alto". Riforma istituzionale, quindi, ma anche e soprattutto, di pari passo, meccanismi elettorali in grado di liberare dal ricatto gli elettori e, con loro, tutto il delicato meccanismo degli equilibri costituzionali. Nuovo Titolo V: cosa non cambia Andando a vedere nel concreto, si scopre che tra il progetto del Governo e il testo in vigore, approvato dall'Ulivo alla fine della scorsa legislatura, le differenze sono minime.
- Nulla cambia anche riguardo ai limiti posti all'intervento statale al fine di garantire l'uguaglianza dei cittadini. Diversamente dalla Costituzione tedesca, che utilizza gli strumenti della legislazione concorrente per garantire eguali condizioni di vita, il nuovo Titolo V approvato dall'Ulivo ha introdotto l'assurdo e odioso principio della "tutela dei livelli essenziali" (per l'approfondimento si veda più avanti); e in tal senso, senza essere intervenuti su questo aspetto, la reintroduzione dell'interesse nazionale, più che riparare il danno, porterà soltanto ulteriori elementi d'incertezza. - Anche l'introduzione della cosiddetta "devolution" di Bossi, infine, non cambia, sostanzialmente, quanto già sancito in Costituzione a seguito della riforma ulivista: la sanità e la scuola di serie A per le regioni ricche e di serie B per quelle più povere sono già presenti nel nuovo Titolo V là dove non sono previste, per l'appunto, le eguali condizioni di vita. Paradossalmente, quindi, il ritorno d'importanti materie alla legislazione esclusiva dello Stato, quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, fanno sì che la riforma federale del centro destra sia da preferire a quella votata dall'Ulivo e questo nonostante il contentino formale ricevuto dalla Lega di Bossi sulla cosiddetta devolution. Nuovo Titolo V: le novità Passando ad esaminare le novità introdotte, la più rilevante è certamente costituita da quell'interesse nazionale da porre al vaglio del Parlamento in seduta comune che potrebbe condurre all'annullamento di una legge regionale:
Dopo aver quindi riaffermato la rigida ripartizione di competenze legislative adottate dal nuovo Titolo V dell'Ulivo (legislazione esclusiva e legislazione concorrente con competenze distinte) e la su citata costituzionalizzazione del principio della diversità di trattamento attraverso la formula della "tutela dei livelli essenziali", ecco spuntare fuori dal cilindro una forma di controllo sulle leggi regionali affidata agli equilibri politici del momento (controllo parlamentare), e non di legittimità (giudizio affidato alla Corte Costituzionale sulla base della corretta ripartizione di competenze), tale da aprire le porte ad ingerenze e conflitti di ogni tipo. Certamente, che vi fosse la necessità di dotare il sistema di strumenti correttivi per tutelare quelli che potremmo definire interessi unitari (ad esempio, le eguali condizioni di vita) è fuor di discussione. Ma che ciò possa avvenire al di fuori di un quadro di legittimità chiaro può portare soltanto ad un clima di rapporti esasperati tra Stato e Regioni. E' quindi d'obbligo chiedersi come mai, sul punto, la maggioranza di centro destra abbia da un lato preferito mantenere un sistema di ripartizione delle competenze legislative che ha già dato ampia prova d'inefficienza (vedi l'incredibile numero di conflitti Stato-Regioni innanzi alla Corte Costituzionale); e dall'altro abbia scelto d'introdurre meccanismi incerti ed arbitrari per eventualmente annullare atti legittimamente emanati sulla base delle competenze attribuite alle Regioni. Lasciando da parte la dietrologia (ma sembra già di sentire i leghisti ed alcuni Presidenti di Regione invitare alla "resistenza" contro l'arbitrio del Parlamento), sarebbe troppo semplicistico liquidare la questione con i soli problemi all'interno della maggioranza di centro destra. Piuttosto, è proprio da questa sorta di ostinazione a non rivedere il Nuovo Titolo V dell'Ulivo che giungono le conferme riguardo alle reali intenzioni dei tanti federalisti nati come funghi in questi ultimi anni. Al di là delle espressioni forti (i cittadini più vicini alla cosa pubblica), federalismo potrebbe voler dire anche e soprattutto disgregazione degli interessi unitari dei cittadini. E non a caso, il federalismo realizzato in Italia non prevede, e da queste pagine non ci si stancherà mai di ripeterlo, le eguali condizioni di vita, bensì, la sola tutela dei livelli essenziali (Art. 120, comma 2).
Obiettivo della "Repubblica federale italiana", quindi, non è il raggiungimento di uguali livelli di prestazioni, bensì quello di fissare per legge le differenze, dividendo i cittadini in cittadini di serie A e di serie inferiori. Fissato ad esempio a 10 i livelli essenziali delle prestazioni, che ci si trovi a 11 o a 100 non farebbe differenza: lo Stato non avrebbe obblighi. Per altro, l'introduzione del riferimento a "livelli essenziali di prestazione" va necessariamente combinato con le ampie competenze affidate alle Regioni e, soprattutto, con il principio del federalismo fiscale all'art. 119.
In punta di diritto, quindi, una volta garantiti i "livelli essenziali", le Regioni più ricche non avrebbero più alcun "dovere" di solidarietà d'adempiere e potrebbero lecitamente adoperarsi per ostacolare interventi di riduzione delle proprie entrate fiscali a vantaggio di altre Regioni, riducendo così di fatto le possibilità di sviluppo delle Regioni più povere. Tenuto quindi fermo questo quadro ispiratore, che può ben essere definito di "federalismo competitivo", appare decisamente curiosa la pretesa di "richiamare all'ordine" le Regioni attraverso il vago richiamo al pregiudizio dell'interesse nazionale. Di quale pregiudizio potrebbe infatti parlarsi se è la Costituzione a fissare le competenze e a dire cosa le Regioni possono e non possono fare? Ed entro quali confini verrà esercitato il "pregiudizio dell'interesse nazionale"? Senza troppe incertezze, è bene dirlo, siamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio giuridico per il quale, però, visto il quadro politico, non è oggi possibile trovare soluzione. Un quadro politico di maggioranza ed opposizione che, purtroppo, non muta con il colore dei governi e che, a partire dalla svolta maggioritaria, ha subito un'accelerazione tutta tesa a semplificare, a livello istituzionale, le tensioni ed i conflitti tra i diversi interessi all'interno della società italiana. Dalla ricerca di un bipolarismo esasperato per escludere dalla rappresentanza parlamentare significativi settori sociali; alla ricerca di strumenti in grado di minare l'unità del corpo sociale. Maggioritario ed elezione diretta dell'esecutivo, da un lato, per agire sul piano della rappresentanza; esasperazione della questione federale, dall'altro, per intervenire là dove il confronto sociale potrebbe trovare autonomia d'intervento anche e soprattutto al di fuori delle sedi parlamentari. La contrattazione locale e la parcellizzazione degli interessi, quindi, come meta per non far incontrare, ad un livello più elevato e con più capacità di resistenza, lavoratori e cittadini (ed è già curioso dover operare questo tipo di distinzione che nella realtà mediatica di tutti i giorni già viviamo, lavoratori e cittadini, come se la maggioranza delle persone potesse vivere da cittadino o da consumatore senza prima essere un lavoratore). Un intervento di riforma delle istituzioni di ampissimo respiro, con il chiaro obiettivo di condizionare tutti i luoghi della mediazione, e questo al fine di costringere il dibattito e le scelte politiche entro lo spazio meccanicistico "delle economie" di mercato. Il Senato Federale Come per il progetto votato dal Senato nel marzo 2004, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un bicameralismo di difficile comprensione e, soprattutto, portatore di pericolose tensioni politiche ed inefficienze.
Cercando quindi di riassumere il tutto con un esempio concreto, con il "bicameralismo asimmetrico" realizzato gli elettori votano per il Governo del Paese, Camera dei Deputati e indicazione del Primo Ministro, ben sapendo, però, che a seconda degli umori del Presidente della Repubblica potrebbero avere o non avere voce in capitolo riguardo la determinazione di alcuni interessi nazionali, quali la determinazione dei princìpi fondamentali nell'ambito della legislazione concorrente, in quanto prioritariamente affidati al Senato Federale. Ma non solo, anche in ordine alla corretta attribuzione delle competenze, affidata ai Presidenti delle Camere, è facile prevedere le stesse invasioni di campo che, su un altro piano, hanno visto il moltiplicarsi del numero dei conflitti tra Stato e Regioni. Un meccanismo, quindi, che più assurdo non potrebbe: da un lato, in linea di principio, si attribuiscono competenze tipiche dell'azione di governo ad una Camera che non vota la fiducia e che non subisce le conseguenze delle eventuali crisi di Governo; dall'altro, un sistema teso a correggere l'evidente contraddizione che ad una Camera che non ha rapporto fiduciario con il Governo non possono essere attribuite competenze tipiche dell'azione di governo. Un meccanismo farraginoso, in grado solo di produrre inutili conflitti e inefficienze, con il solo scopo di riportare le competenze là dove dovrebbero essere per loro natura.
|
|||||||||||||

