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| Nuovo TITOLO V: dalle prime certezze alcune ipotesi per il futuro |
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| Scritto da www.riforme.info | |||||
| martedì 01 ottobre 2002 00:00 | |||||
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A quasi un anno dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V, e grazie, soprattutto, ad una sentenza della Corte Costituzionale (282/2002), è possibile tentare un primo bilancio degli effetti, sia concreti che politici, della riforma.
Franco Ragusa A tale scopo, non si può prescindere da un esame dell'atteggiamento complessivamente tenuto sino ad oggi dal Governo Berlusconi e dai Governi regionali. Un dato che risalta, è la constatazione di un'inerzia di fondo, a tutti i livelli, che ha significativamente congelato la Riforma del Titolo V, rinviando ad un futuro, ancora da definire, sia l'attuazione della stessa che le eventuali correzioni. Le Regioni, addirittura, si sono mostrate sin troppo sottomesse di fronte al non fare, o al troppo fare in senso centralista, del Governo Berlusconi: poco o nulla sul fronte dei nuovi Statuti; poco o nulla relativamente alle potestà legislative che il nuovo art. 117 affida alle Regioni. Fosse stato l'Ulivo al Governo, con ogni probabilità avremmo invece assistito ad un assalto all'arma bianca da parte dei Governatori polisti, Galan, Formigoni e Ghigo in testa, sicuramente più risoluti nel reclamare ciò che il nuovo Titolo V della Costituzione assegna loro. Contrariamente a questo quadro istituzionale, dettato più dal colore politico dei Governi che dal rispetto delle norme, dalla Consulta, attraverso la sentenza 282/2002 (giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante “Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 gennaio 2002), sono arrivate le prime indicazioni riguardo ad una riforma costituzionale pienamente vigente e produttiva di effetti concreti. Ad onestà del vero, per alcune delle questioni affrontate, sono stati in gran parte ribaditi concetti facilmente desumibili e già all'ordine del giorno, per quanto inattuati, del dibattito politico. In primo luogo, relativamente al modo d'individuazione dei limiti delle competenze regionali e rispetto delle stesse, la Consulta ha affermato che si "deve oggi muovere non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale". In altri termini, la potestà legislativa delle Regioni è oggi attribuita in via generale, limitata soltanto dalle riserve, esclusive e parziali, di competenza statale, come del resto facilmente desumibile dalla lettura del comma 4, art. 117 Cost: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Nell'affrontare le eventuali invasioni di campo ad opera della legge regionale impugnata, la Corte ha inoltre avuto modo di estendere il suo esame riguardo alla reale portata di contenuto di alcune delle materie di esclusiva competenza statale. E' bene sottolineare, al riguardo, l'elevato numero delle contestazioni oggetto del ricorso del Governo, per lo più facenti riferimento ad aspetti non direttamente riconducibili, ma conseguenti, alla scelta di adottare o meno determinate pratiche terapeutiche. La legge regionale impugnata, infatti, nell'intervenire sulle pratiche terapeutiche ammesse, sarebbe suscettibile di alterare, indirettamente, le regole della responsabilità civile degli operatori sanitari, andando così ad incidere, per questa via, sull'ordinamento civile, materia, questa, di esclusiva competenza statale. Al riguardo, è già disponibile un'ampia letteratura, favorevole, in via generale, alle obiezioni sollevate dal Governo. Secondo questa "scuola di pensiero", la presenza, in Costituzione, della specifica figura delle materie concorrenti, per le quali la competenza statale è ridotta alla sola determinazione dei principi generali (materie concorrenti), non va considerata come una un'assegnazione di potestà legislativa tale da rendere ammissibili interventi legislativi regionali che potrebbero, anche soltanto indirettamente, sfiorare le materie riservate alla competenza esclusiva statale. Diversamente, c'è invece motivo di ritenere plausibile un'interpretazione di tipo estensivo delle competenze regionali, proprio per quelle materie rispetto alle quali si dice che la competenza statale è ridotta alla sola determinazione dei principi. L'art. 117, infatti, non soltanto fa un elenco delle materie strettamente riservate alla legislazione statale, ma elenca pure un'altra serie di materie specificatamente riservate, questa volta, alla competenza regionale, con il solo limite della determinazione dei principi generali affidata allo Stato: Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Alla luce di questa puntuale definizione delle competenze legislative e dei limiti d'intervento statali in riferimento ad uno specifico elenco di materie, come leggere il successivo passaggio costituzionale che affida alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato? Nel caso delle materie concorrenti, infatti, non ci troviamo di fronte ad un'attribuzione di competenza legislativa regionale fondata sull'assenza di riserve a favore della legislazione statale, bensì, ci troviamo di fronte ad un elenco di materie espressamente riservate alla competenza legislativa regionale, e per le quali si indicano espressamente i limiti dell'intervento legislativo statale. A precisare, in ogni caso, se e quanto l'elastico possa tendere da una parte o dall'altra, è giunta la sentenza della Corte Costituzionale. Nel caso specifico in esame, e senza lasciare spazio a dubbi interpretativi, la Consulta è stata ferma nell' "escludere che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l’opera dei sanitari, e in quanto tale sia suscettibile di produrre conseguenze in sede di accertamento delle loro responsabilità, rientri per ciò stesso nell’area dell’”ordinamento civile”, riservata al legislatore statale. Altro sono infatti i principi e i criteri della responsabilità, che indubbiamente appartengono a quell’area, altro le regole concrete di condotta, la cui osservanza o la cui violazione possa assumere rilievo in sede di concreto accertamento della responsabilità, sotto specie di osservanza o di violazione dei doveri inerenti alle diverse attività, che possono essere disciplinate, salva l’incidenza di altri limiti, dal legislatore regionale." Anche tenendo conto della particolarità della questione trattata, non può sfuggire che vi sia stata, da parte della Consulta, ai fini dell'individuazione della materia oggetto della legislazione regionale, un'opera di definizione di criteri d'indagine più rigorosi (Altro sono infatti i principi e i criteri della responsabilità ... altro le regole concrete di condotta), che non la semplice constatazione, inevitabilmente onnicomprensiva, dell'astratta presenza di "effetti collaterali" indirettamente riconducibili alle materie di esclusiva competenza statale (suscettibile di produrre conseguenze in sede di accertamento delle loro responsabilità). Tra le materie esclusive, invece, che potremmo definire di contenimento, una sorta di "implied power clause", nel senso della disponibilità in capo al legislatore statale di significativi margini d'intervento oltre quanto previsto dalla rigida lettura delle competenze, vi sarebbe la previsione, al comma 2 punto m, art. 117 Cost., della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Riguardo a questa attribuzione, la Consulta si è infatti espressa nel senso di non considerarla "una “materia” in senso stretto", bensì "una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle." Se da un lato, quindi, si stringono le maglie per l'impugnabilità delle leggi regionali da parte dello Stato; dall'altro lato non è possibile escludere l'esercizio di una competenza statale, di tipo più generale, tale da investire tutte le materie, e questo al fine di "assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite". Da stabilire, quindi, quanto, attraverso questa competenza, il legislatore statale possa, di fatto, allargare lo spettro reale del proprio intervento, anche, soprattutto, in riferimento ai processi d'instaurazione, innanzi alla Corte, delle questioni di legittimità costituzionale. Lasciando da parte un attimo gli aspetti specifici affrontati nella sentenza, riguardo ad alcuni limiti certi di questa competenza il testo costituzionale non lascia dubbi. Laddove, infatti, nella Costituzione tedesca si parla d'interventi finalizzati a garantire "eguali condizioni di vita" (art. 72), nel testo costituzionale italiano questi interventi non dovrebbero spingersi oltre la determinazione (art. 117, comma 2, punto m) e tutela (art. 120, comma 2) dei livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta di una differenza di non poco conto: nel caso tedesco, i diritti che dovrebbero valere su tutto il territorio si autodeterminano, in modo certo, indipendentemente dagli umori della politica, sulla base del principio delle eguali condizioni di vita; nel caso del testo italiano, invece, la parità di trattamento "ad un certo livello" (livelli essenziali) costituzionalizza la possibilità che possano convivere, su tutto il territorio nazionale, diversi livelli di godimento dei diritti a seconda della Regione di residenza. A ciò si aggiunga che resta in ogni caso da stabilire se e come la competenza statale a determinare i livelli delle prestazioni possa spingersi sino al punto d'individuare, financo, i mezzi attraverso i quali realizzare i fini preposti; se non rientri, cioè, nella competenza delle Regioni, l'individuazione, al fine di garantire i livelli delle prestazioni sulla base delle particolarità locali, degli strumenti legislativi più adatti. Ritornando alla sentenza 282/2002, pur tenendo conto della specificità delle questioni affrontate, si ha netta la sensazione di un orientamento verso la non rilevanza della questione sollevata dal Governo in riferimento ai livelli delle prestazioni. L'adozione o meno di determinate pratiche terapeutiche, infatti, più che investire l'ambito delle competenze statale sui livelli essenziali, in una sorta di logica conseguenza tra fini e mezzi, sino al punto, addirittura (secondo i rilievi mossi dal Governo Berlusconi), da non potersi ammettere decisioni logicamente collocabili preliminarmente alla determinazione dei livelli delle prestazioni (in altre parole, secondo questa logica, qualsiasi attività legislativa delle Regioni che, in astratto, potrebbe essere ritenuta preliminare a quella che potremmo ben definire "astratta potenzialità del legislatore statale", su tutte le materie, di poter determinare i livelli delle prestazioni, dovrebbe ricadere nel vizio d'incostituzionalità), si pone, più correttamente, sul terreno della conformità dei mezzi adottati in riferimento a quelli che sono i principi fondamentali i quali, soltanto, possono indirizzare le scelte del legislatore. Al di là del chiaro tono complessivo delle affermazioni, è però d'obbligo sottolineare come il passaggio, relativamente alla possibile incidenza della legge regionale in esame con i livelli delle prestazioni, si presti ad ulteriori elaborazioni. Le formule adottate non sono infatti tali da permettere di escludere, categoricamente, la possibile invasione della competenza statale da parte della Regione: "la legge impugnata non riguarda tanto livelli di prestazioni"; "ma, più che in termini di “determinazione di livelli essenziali”"; "il punto di vista più adeguato". Le Regioni sono già da ora, quindi, nella possibiltà di poter esercitare, appieno, le proprie competenze nell'ambito delle materie concorrenti.
Nel caso in esame, addirittura, si trattava di tutelare principi costituzionali per i quali, in ogni caso, la Corte ritenne possibile ammettere il quesito abrogativo sulla base della persistenza, nell'ordinamento, di altre norme formalmente in grado di garantire la sanzionabilità e, quindi, l'obbligatoria tutela nei confronti del licenziamento illegittimo; sancendo così, per il caso specifico, ma potremmo dire più in generale, l'esistenza di una distinzione netta tra il contenuto dei principi ed i mezzi idonei (senza per altro sentire l'esigenza di valutare nel merito "se più o meno" idonei) a realizzarli.
Distinzione alla base, del resto, del sistema di competenze concorrenti realizzato con il nuovo Titolo V. Certamente, prevedere oggi, ciò che la Corte Costituzionale riterrà più opportuno di fronte al quesito referendario proposto da Rifondazione comunista, non è impresa tra le più facili; ciò che però non può essere escluso a priori, tanto più visto l'orientamento generale espresso con la sentenza 282/2002, è la possibilità che la Corte individui dei sopraggiunti motivi impliciti, derivanti dall'entrata in vigore delle nuove norme costituzionali, tali da costringerla ad allargare la propria giurisprudenza in materia di ammissibilità dei referendum, con le conseguenze che è facile immaginare. Conseguenze che non potrebbero, a questo punto, non riflettersi anche sull'operato degli altri soggetti istituzionali. Sarebbe infatti paraddossale la coesistenza di Organi di garanzia ognuno con un proprio indirizzo: da un lato la Consulta, che potrebbe non ammettere quesiti referendari per i motivi su esposti; dall'altro lato un Presidente della Repubblica che, con troppa facilità, potrebbe invece chiudere gli occhi anche di fronte a provvedimenti palesemente invasivi delle competenze regionali, evitando così di esercitare il diritto-dovere di rinviare le leggi alle Camere.
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