(ultimo aggiornamento: 18/01/2014)
Pur nella relativa semplicità delle questioni sottoposte al suo esame, la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, che ha finalmente cassato alcune parti del Porcellum, verrà sicuramente ricordata non tanto per la chiarezza, quanto per alcune complica­zioni interpretative di troppo.
In primo luogo i criteri adottati per lo scrutinio di proporziona­lità e ragionevolezza per decidere sul premio di maggioranza del Porcellum, attraverso la verifica “che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.”
 
Come inizio non c'è male, visto il labile confine facilmente variabile, in quanto “Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.
Si tratta cioè di “valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perse­guiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.”
 
Hai detto nulla!  
Per quanto riguarda il Porcellum, ormai sappiamo bene che “le suddette condizioni non sono soddisfatte”.
Ma sembrerebbe trattarsi, più che altro, di un caso specifico, dove il meccanismo premiale che si attiva, “allo scopo di garan­tire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo”, è però tale da rovesciare, tenuto conto dell'impianto proporzionale adottato, “la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una ecces­siva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di demo­crazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.
 
Per essere quindi chiari arriviamo al dunque con una domanda: il premio di maggioranza senza soglia minima di voti va censurato tenuto conto degli effetti concreti, con riguardo, cioè, all'eccessivo premio in seggi che potrebbe essere in ogni modo ottenuto da una lista rispetto ai voti effettivamente rice­vuti, o perché irragionevole in riferimento, per lo più, all'impianto di base che è di tipo proporzionale?
   
A leggere un altro passaggio delle argomentazioni della Corte sembrerebbe confermata la seconda chiave di lettura.
Il principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.), “infatti, pur non vincolando il legisla­tore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).
 
    La distinzione non è di poco conto, in quanto dai sostenitori e fondamentalisti delle forzature maggioritarie sono subito giunti i "chiarimenti" per spiegare, ad esempio, che tutte e tre le proposte avanzate da Renzi sarebbero compatibili con la sentenza.
    Ma è proprio così?
Non proprio.
 
Che la specificità del sistema elettorale adottato imponga criteri più rigorosi in un verso piuttosto che in un altro, nulla toglie all'esigenza, implicitamente confermata dalla Consulta, di inter­venire in via generale sui meccanismi di trasformazione dei voti in seggi laddove questi potrebbero consentire “una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamen­tare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresen­tanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indi­rizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assem­blee rappresentative di enti territoriali.” 
 
Questo passaggio, che distingue Camera e Senato dalle altre assemblee rappresentative di enti territoriali, è importantissimo per valutare appieno i limiti entro i quali i meccanismi premianti, diretti o indiretti che siano, finalizzati a facilitare l'azione di governo, debbono soggiacere.
    Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, per cui ciò che potrebbe essere ritenuto in qualche modo "digeribile" per le assemblee di rango inferiore, non può esserlo per l'Organo che svolge, oltre alle funzioni di indirizzo e controllo del governo, le delicate funzioni di garanzia della Costituzione.
Tant'è che sul punto la sentenza conclude in maniera chiara: “Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costi­tuzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamen­tare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzional­mente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappre­sentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.”
 
Alla luce di queste conclusioni, appaiono quindi quanto mai forzate tutte quelle interpretazioni che fingono di ignorare che anche altri meccanismi elettorali potrebbero comprimere, sotto il profilo degli effetti concreti, la rappresentatività dell’assemblea parlamentare.
E a ben vedere, i premi in seggi del precedente Mattarellum erano stati, sino alle ultime elezioni del 2013, superiori al premio di maggioranza ottenuto dalle due coalizioni vincenti con il Porcellum nel 2006 e nel 2008.
Peggio ancora sarebbe con l’ultima proposta di Mattarellum corretto, con l’aggiunta di un premio al premio indirettamente già ricevuto.
Lo stesso si avrebbe, guardando sempre ai possibili effetti sulla rappresentanza, anche con il modello spagnolo, peggio ancora se corretto secondo i desiderata del sindaco Renzi.
E come valutare, alla luce dei pessimi risultati della legge per l’elezione dei sindaci (ormai rappresentativi di una scarsa percentuale dell'intero corpo elettorale) e tenuto del principio fissato dalla Consulta, tutte le ipotesi di doppio turno ora sul tavolo?
  
Peraltro, anche dalle censure riguardo ai premi di maggioranza a livello regionale per il Senato, giungono altre indicazioni.
    “... oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiun­gimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parla­mentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzial­mente omogenea ... In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo.”
 
Ciò che la Consulta rileva, è che pur in presenza di risultati sostanzialmente omogenei, la lotteria dei premi regionali rischia di vanificare l'obiettivo della Governabilità.
Tutto vero, ma tutto ciò, per l'appunto, accadeva, ad esempio, anche con il Mattarellum. Con maggioranze solidissime alla Camera; maggioranze fortemente in bilico al Senato.
 
Di questo sono ovviamente consapevoli i sostenitori della gover­nabilità a tutti i costi, per cui anche le tre proposte di Renzi, come più volte segnalato, prevedono formule premianti di tipo non dichiarato, Mattarellum e il cosiddetto Ispanico, ma con in più ulteriori elementi correttivi per garantire la vittoria certa di una lista.
Ma anche su questo c'è un passaggio della sentenza, un inciso tra parentesi, che non andrebbe trascurato alla luce di eventuali aspetti problematici che potrebbero derivare dalla somma di più correttivi: “Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costi­tuito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non censurati) ...
 
Il passaggio, peraltro, pone più di un interrogativo circa la liceità o meno delle soglie di sbarramento.
    Se si adottano dei correttivi per garantire la governabilità, come e perché limitare la rappresentatività delle opposizioni, privilegiandone alcune a danno di altre?
    O d’altro canto: se già si riduce la rappresentatività, esclu­dendo milioni di voti in conseguenza delle soglie di sbarramento, può essere tollerabile un’ulteriore alterazione della rappresentatività con l’attribuzione di un premio di maggio­ranza?
    Ma in ogni caso, infine, quale interesse costituzionale potrebbe esservi nell’escludere milioni di voti dall’essere rappresentati in Parlamento?
Sulla carta, infatti, le soglie di sbarra­mento non garantiscono l’obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamen­tare.

Sulla questione delle liste bloccate, infine, la sentenza sembra dapprima privilegiare gli effetti concreti, per poi intro­durre, però, elementi facilmente suscettibili di dubbia interpretazione.
    La normativa è tale per cui, “La scelta dell’elettore ... si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato – contiene un numero assai elevato di candi­dati, che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficil­mente conoscibili dall’elettore stesso.
Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti.
“... In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamen­tari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.”
 
    Il principio fissato è sin troppo chiaro: se il meccanismo di voto, al di là dei formalismi, è tale per cui, nella sostanza, l'elettore che vota la lista non può scegliere fra gli eleggibili di quella lista, si ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.
Ma addirittura, se si va a fare un confronto con altre esperienze di altri paesi, si scopre che “Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automatica­mente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non compa­rabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscri­zioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effetti­vità della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).”
 
Ed eccolo quindi qui il paradosso: da un mero rafforzativo dei concetti espressi attraverso il confronto con quanto avviene in altri paesi, si arriva all’introduzione di quegli elementi, poco sopra accennati, facilmente suscettibili di dubbia interpreta­zione.
Ma cosa cambia se le liste sono corte anziché lunghe sotto il profilo rilevato, e cioè che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”?
E cosa cambia se nel collegio uninominale il candidato è più facilmente conoscibile, ma la ratio del voto dell'elettore è sempre la stessa, cioè indirizzata a contribuire la vittoria eletto­rale di una lista e che, quindi, si vota la lista e, per forza di cose, il candidato imposto dalla lista?
 
A quest’ultimo riguardo, però, c’è da ragionare circa gli effetti generali che il voto in un collegio uninominale potrebbe costi­tuire in riferimento ai diversi modi di assegnazione dei seggi. Effetti dei quali la Consulta potrebbe aver tenuto conto nell'accennare ai collegi uninominali.
    Si pensi, ad esempio, al modello tedesco.
L’elettore vota su due schede, una per la scelta uninominale ed una per la scelta proporzionale, ma la scheda che realmente conta, ai fini della distribuzione finale dei seggi, è quella propor­zionale.
In altre parole, con la scelta uninominale l’elettore tedesco non ha l’angoscia di sprecare un voto o di decidere, con quel singolo voto, chi finirà per dominare il Parlamento anche solo in virtù di un voto in più degli altri.
    Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte per l’elezione del Senato in vigore sino al 1993 in Italia, prima dell’introduzione del Mattarellum.
Gli elettori votavano per dei candidati uninominali, ma l’alta soglia da raggiungere per l’assegnazione del collegio, il 65%, era tale per cui il singolo voto pesava molto meno ai fini dell’asso piglia tutto che abbiamo invece conosciuto con il Mattarellum, dove un collegio poteva essere vinto anche con basse percentuali di voto (Per buona parte dei seggi vinti nei collegi del nord nel 1996, si stava intorno a percentuali del 30-35%, questo per la presenza di tre forze politiche di peso equivalente almeno in quell’area del Paese: Polo delle libertà, L’Ulivo e Lega Nord).
  
    Dopo averci quindi lasciato con alcune incertezze che daranno modo alla politica di poter avere tutti ragione e nessuno torto, la sentenza si chiude, finalmente, con una certezza:
La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessiva­mente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012).”
  
In altre parole, il Porcellum non c’è più, sostituito da una legge di risulta ripulita dagli aspetti di incostituzionalità, già pronta per essere utilizzata.
Anche per quanto riguarda il voto di preferenza, sono sufficienti “interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applica­tivi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate”.
Pertanto, chiunque si ostinerà a sostenere di voler fare una nuova legge elettorale per abrogare il Porcellum, potrà da ora in poi essere definito un bugiardo.
    Altresì, la Corte non ha potuto che ribadire la continuità degli Organi Costituzionali, rinviando gli effetti concreti della sua decisione “esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.”
 
    Ma a ben vedere, un Parlamento formalmente legittimo per garantire la “continuità dello Stato”, dove tutti i parlamentari sono stati eletti solo grazie alle liste bloccate, e dove, altresì, una buona parte di loro ha potuto beneficiare anche del premio di maggioranza, dovrebbe avere o no il buon gusto di astenersi dall’andare oltre la legge di risulta che fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale?
    Ed il Presidente della Repubblica Napolitano, infine, avrebbe dovuto o no interrogarsi, nonché interrogare il Parlamento, circa l’opportunità di proseguire ulteriormente la legislatura in corso?
Certo, la Consulta ha ribadito la continuità dello Stato, ma un messaggino alle Camere, anche solo per dimostrare di aver compreso che anche la sua Presidenza, sotto il profilo politico, non è propriamente legittima, forse sarebbe stato il caso di farlo.
 
Franco Ragusa