| Materie "trasversali" e "titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato" |
|
|
| Diritto Pubblico - Approfondimenti | ||||
| Scritto da www.riforme.info | ||||
| Martedì 07 Gennaio 2003 00:00 | ||||
|
Dalla sentenza N. 407/2002, la conferma della possibile coesistenza di diversi livelli di garanzie sul territorio nazionale. Ulteriori elementi d'indagine per l'individuazione delle "materie" oggetto della leggi e, quindi, delle competenze (materie trasversali).
Franco Ragusa Prosegue l'approfondimento degli effetti prodotti dal nuovo Titolo V attraverso la lettura delle sentenze della Corte Costituzionale. Si tratta, invero, di conseguenze facilmente prevedibili ma che, per la peculiarità del quadro politico-istituzionale già descritto in un precedente approfondimento (Nuovo TITOLO V: dalle prime certezze alcune ipotesi per il futuro), non sembrano godere di particolare interesse nell'ambito del dibattito politico sulle riforme. In tal senso, hanno dell'incredibile sia il comportamento del Governo Berlusconi, impegnatosi in un assurdo braccio di ferro con l'opposizione per votare in tutta fretta, in prima lettura, un inutile disegno di legge costituzionale sulla devoluzione (a meno di altri ed inconfessabili scopi); e sia i toni accesi usati dall'Ulivo, improvvisamente allarmato per la possibile realizzazione di venti diversi sistemi di godimento dei diritti su materie fondamentali quali l'istruzione e la sanità. Per tutti costoro, sarebbe sufficiente dare un'occhiata ai pronunciamenti della Consulta per comprendere la scarsa portata del progetto di devoluzione bossiana e per prendere atto del processo disgregativo, sotto il profilo dell'uniformità dei diritti di cittadinanza, per l'appunto già avviato con il nuovo Titolo V.
Se con la sentenza 282/2002, infatti, sono giunte certezze riguardo alla immediata possibilità, per le Regioni, di poter esercitare appieno le competenze legislative in ordine alle materie concorrenti, anche in assenza di norme quadro specificatamente dedicate, con la sentenza 407/2002 è infine giunta la conferma della possibile coesistenza di diversi livelli di garanzie sul territorio nazionale su questioni quali la "tutela della salute" ed il "governo del territorio". Altro aspetto non secondario, i criteri adottati per l'individuazione della "materia" alla quale ricondurre la legge in esame.
Come per il precedente ricorso avverso una legge della Regione Marche (sentenza 282/2002), il Governo ha individuato, nella legge della Regione Lombardia impugnata (Norme in materia di attività a rischio d'incidenti rilevanti), l'invasione di competenze esclusive: "sicurezza" e "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, punti h ed s).
Per il primo punto (h), la Corte ha ritenuto improprio il riferimento alla materia "sicurezza", dovendosi con questa far riferimento alle sole misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.
Diversamente, per la materia "tutela dell'ambiente" la Corte ha ribadito un concetto già espresso nella sentenza 282/2002, precisando che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie.(407/2002)
Ciò che a prima vista sembra essere un'attribuzione in qualche modo estensiva delle competenze in capo al legislatore statale,
costituisce anche il limite per l'intervento del legislatore statale tenendo appunto conto della pluralità delle materie investite:
In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato. Anche nella fattispecie in esame, del resto, emerge dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente. (407/2002) Brevemente, la normativa di riferimento statale per la fattispecie in esame investe, a giudizio della Corte, oltre che l'ambiente, anche la materia "tutela della salute", la quale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nella competenza concorrente delle regioni. In altre parole, l'individuazione delle possibili "materie trasversali" nell'ambito della rigida ripartizione fissata dall'art. 117 cost. se, da un lato, conferisce ampia competenza legislativa allo Stato al fine di garantire standars (minimi) di tutela uniformi sull'intero territorio, dall'altro lato realizza sino in fondo il principio della "legislazione concorrente", così come è appunto formulato nel testo costituzionale italiano (diverso da quello tedesco), ponendo su di un piano di perfetta parità Stato e Regioni, senza che le competenze dell'uno, anche in riferimento a materie di esclusiva competenza statale, possano in qualche modo assorbire le competenze dell'altro. Accertata, quindi, nella fattispecie in esame, la possibilità per la Regione Lombardia d'intervenire nell'ambito delle materie concorrenti, la Corte ha infine affrontato la questione del rispetto dei principi fondamentali relativamente al lamentato, dal Governo, maggiore livello di sicurezza realizzato dalla normativa impugnata, mentre questi dovrebbe essere identico sull'intero territorio nazionale. La fissazione di adempimenti differenziati (infatti) realizzerebbe "alterazioni sotto il profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano ad operare in regioni la cui disciplina più gravosa costringe ad affrontare costi maggiori". Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
|



