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Modifiche al Titolo V della Costituzione approvate nella XIII legislatura
(definitivamente approvate con il referendum del 7 ottobre 2001 )
| Articoli da 1 a 9: modifiche del testo costituzionale |
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Costituzione vigente
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Progetto di modifica
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Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. |
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione. |
Art. 115.
ABROGATO
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Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. |
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 117.
La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. |
Art. 117.
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull’istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell’ingegno;
s) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta
allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato. |
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle
di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla
leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. |
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà. |
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano
con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi
propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e
patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
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Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Art. 120.
La Regione non può istituire
dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto
dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale
la loro professione, impiego o lavoro.
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Art. 120.
La Regione non può istituire
dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province
e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione. |
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica. |
Art. 121.
NON MODIFICATO
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Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta. |
Art. 122.
NON MODIFICATO
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Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali. |
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Art. 124.
Un commissario del Governo, residente
nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. |
Art. 124.
ABROGATO
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Art. 125.
Il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata,
da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito
da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione. |
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
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Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci
giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente
dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza
della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre
Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione
del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi
di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica
può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito
per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza. |
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore
di legge. |
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Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che
ne determinano le funzioni. |
Art. 128.
ABROGATO
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Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono
essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative
per un ulteriore decentramento. |
Art. 129.
ABROGATO
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Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei
modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,
il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni
e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. |
Art. 130.
ABROGATO
|
Art. 132.
Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra. |
Art. 132.
Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra. |
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. |
Art. 131.
NON MODIFICATO
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Segue articoli disegno di legge costituzionale che
non prevedono modifiche: norme transitorie
Art. 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome
e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante
le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
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