vostro-nome@vostra-attività
ma non sapete da dove iniziare?

cedosito.it
Proposte di Nomi a Dominio e Sito
pronti per l'uso e di facile gestione
Home Editoriali Pur stando dalla parte di papà Englaro, c'è il dovere di condannare il "presidenzialismo" strisciante portato avanti dal Presidente Napolitano.
12 | 03 | 2010
Main Menu
Donazione con Paypal
Utenti collegati
 16 visitatori online
Quando ancora c'era il muro
 
di Franco Ragusa
 
serie UMORISMO
168 pagine15x23
€ 8,00 più sped.
Con i VOSTRI soldi
 
SEDICI ANNI DI BIPOLARISMO
CHE HANNO STRANGOLATO L'ITALIA

di Franco Ragusa
Pur stando dalla parte di papà Englaro, c'è il dovere di condannare il "presidenzialismo" strisciante portato avanti dal Presidente Napolitano. Stampa E-mail
Riforme Istituzionali - L'Editoriale
Scritto da www.riforme.info   
Sabato 07 Febbraio 2009 21:26
E se vincessero gli altri? E cosa potrebbe succedere se determinati poteri fossero nella disponibilità di Tizio Piuttosto che Caio?
Queste le domande che dovremmo sempre porci quando, in materia di regole istituzionali, la tentazione di schierarsi con la convenienza del momento potrebbe farci perdere di vista il "dopo".
Nel caso specifico, ad esempio, il "dopo Napolitano" potrebbe essere "Berlusconi Presidente della Repubblica".  Un Berlusconi Presidente della Repubblica che, forte del dopo Napolitano, potrebbe ben invocare i medesimi poteri di interdizione per cercare di bloccare o ritardare l'attività legislativa. Un enorme potere da repubblica presidenziale, il tutto a Costituzione invariata.

La Costituzione italiana, è vero, affida al Presidente della Repubblica poteri di garanzia; il più delle volte, per altro, largamente ignorati dai Presidenti stessi.
Nulla risulta, però, in ordine alla decisione di non controfirmare i decreti legge emanati dal Governo per l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza come richiesti dall'art. 77 Cost. o per altri motivi d'incostituzionalità.
A ben vedere, quindi, il conflitto istituzionale è stato aperto dal Presidente Napolitano e non dal Governo Berlusconi che ha proseguito nelle sue intenzioni nonostante il richiamo preventivo del Colle.
Su quali basi, infatti, il Presidente della Repubblica potrebbe esercitare una sorta di controllo preventivo di costituzionalità sui decreti legge e sulle leggi che la nostra Carta non prevede in alcun modo?
L'art. 87 cost. comma 5 dice solo che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti"; ma da qui al desumere una funzione attiva del Presidente della Repubblica (può non firmare) c'è molta strada da fare.

La lettura combinata degli articoli della Costituzione va infatti in tutt'altra direzione, verso, cioè, un sistema di controllo di legittimità costituzionale non preventivo ma "a legge vigente" e affidato, in primo luogo, ad altro Organo Costituzionale (Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;...); nonché regolato, per l'accesso, da una legge costituzionale (Art. 137 cost. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.).
A questa precisa definizione dell'oggetto da poter sottoporre a controllo di legittimità costituzionale (è certamente una grave anomalia la mancata previsione di una qualche forma di controllo preventivo delle leggi), nonché dell'Organo a cui affidare questo controllo, vi è poi da aggiungere la puntuale definizione delle prerogative presidenziali tra le quali, appunto, mentre è chiaramente definita la possibilità di rinvio delle leggi da promulgare alle Camere, superabile da una nuova deliberazione (Art. 74 cost.  - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.  Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata), nulla si attribuisce in ordine ad altre fattispecie.

Per tornare al caso in esame, la mancata emanazione del decreto ha provocato un evidente menomazione dell'attività legislativa di iniziativa del Governo a seguito di un atto tipicamente presidenziale: un super "pocket veto" non contemplato dalla Costituzione.
Gli effetti prodotti dalla mancata emanazione del decreto legge non possono infatti essere risolti in alcun modo secondo l'iter di formazione delle leggi previsto dalla Costituzione, così come succede per il rinvio delle leggi alle Camere all'art. 74, bensì soltanto sollevando conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato.
E che ai soggetti titolati per sollevare la questione innanzi alla Consulta potrebbe convenire non farlo... sta tutto nella speranza di essere un domani al posto di Napolitano.

Franco Ragusa
 
 


9 febbraio 2009 - approfondimento
 
Visto il largo consenso verso l'operato di Napolitano e ritrovatomi, quindi, a vestire anche in questo caso i panni scomodi di chi sta sempre in minoranza, devo però ammettere che pensavo peggio.
Diciamo che ho potuto godere di una sorta di comprensione che, nella peggiore delle ipotesi, si è tradotta nell'essere ignorato.
Per chi non ha invece ignorato le questioni sollevate, degnandomi di una risposta o chiedendo chiarimenti, cerco di riassumere:

Il "pocket veto" non è stato usato contro il Parlamento, così come avviene negli Usa, bensì a favore del Parlamento contro un atto eccezionale del Governo.

Osservo che l'esercizio eccezionale dei Decreti Legge è espressamente previsto in Costituzione e che il Governo è diretta espressione della maggioranza parlamentare che lo può sfiduciare.
In ogni caso, è il Parlamento a decidere in ultima istanza con la conversione dei DL entro 60 giorni. Napolitano, quindi, avrebbe ben potuto, in un sistema chiaro di competenze costituzionali (art. 74), chiedere una nuova deliberazione della legge di conversione del DL, cosa che avrebbe dovuto già fare in molte altre circostanze.
Certamente, lo strumento del DL pone la maggioranza parlamentare di fronte ad un bivio: approvare in tutta fretta una legge oppure andare contro un provvedimento del proprio Governo.
E' però abbastanza curioso che dopo tutti questi anni di semplificazione bipolare e di rafforzamento dei poteri dell'esecutivo si senta improvvisamente il bisogno di trovare dei freni attraverso forme improprie. Perfettamente d'accordo nel trovare-ripristinare questi freni, ma non certo cadendo dalla padella alla brace, attribuendo al Presidente della Repubblica poteri di veto inappellabili, senza cioè alcun controllo.

Il Presidente Napolitano ha citato dei precedenti che confermano la legittimità del suo intervento.

I precedenti citati dal Presidente Napolitano possono in parte attenuare le colpe (non è la prima volta e non sono quindi il primo), ma non risolvere le responsabilità riguardo all'eventuale sconfinamento presidenziale.
Ricordo che a dire l'ultima parola sulla legittimità costituzionale delle leggi è la Consulta. Il precedente, quindi, di un magistrato che non rinvia una legge alla Consulta non potrebbe in alcun modo essere addotto per impedire successive verifiche da parte di altri magistrati che potrebbero invece individuare possibili rilievi d'incostituzionalità.
Allo stesso modo, per altro non dimenticando che il Governo e il Parlamento sono espressioni politiche delle maggioranze del momento (potrebbero quindi decidere di non sollevare un conflitto di attribuzione sulla base delle convenienze politiche del momento), il fatto che in precedenza non si sia arrivati di fronte alla Corte Costituzionale non significa che questa possibilità sia definitivamente preclusa.
Il nostro ordinamento, infatti, affida solo e soltanto alla Consulta l'ultima parola in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi ed i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato.

Il Governo non può varare DL per vanificare sentenze passate in giudicato.

A Costituzione vigente, chi ha i numeri in Parlamento fa le leggi e la magistratura le applica.
Nel caso in esame, il DL è un atto d'iniziativa del Governo avente valore di legge che deve però essere convertito in legge.
Certamente, può esservi abuso. Ma il sistema, per l'appunto, prevede la conversione dei DL entro 60 giorni e la possibilità, per il Presidente della Repubblica, di rinviare la legge così convertita per una nuova deliberazione.
Rimane infine sempre possibile accedere alla Corte Costituzionale per gli eventuali rilievi d'incostituzionalità (può ad esempio una legge annullare un diritto acquisito con tanto di sentenze passate in giudicato?). In tal senso, molto meglio spingere per facilitare le forme di accesso a questa forma di garanzia piuttosto che spingere verso pericolose derive presidenzialiste senza controllo che ci farebbero cadere dalla padella alla brace.
 
Ma se il Presidente della Repubblica firma un Decreto Legge, sarebbe poi difficile rinviare la relativa legge di conversione se uguale al decreto stesso. O è viziato all'origine ma allora non firma, o non lo è, ma allora non può rinviare la legge se è uguale.

Nelle questioni di diritto, purtroppo o per fortuna, il rispetto delle procedure e della forma sono parti costitutive ineludibili.
Da questo punto di vista, non sarebbe per nulla contraddittorio un intervento a posteriori, perché soltanto a posteriori consentito nei modi e nelle forme dovute ad alcuni soggetti.
Ricordiamo che il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti che firma, essendo questa responsabilità dei ministri proponenti; in modo specifico, inoltre, ciò viene ribadito anche dall'art. 77 sui DL.
Con un quadro simile, risulta francamente difficile comprendere da dove possa scaturire un potere di veto inappellabile sull'emanazione dei DL sulla base di un giudizio preventivo di conformità costituzionale al di fuori delle previsioni costituzionali.
Tanto più che anche in caso di rinvio (art. 74) non è il Presidente a dire l'ultima parola, bensì il Parlamento a maggioranza semplice con una nuova deliberazione. Non siamo cioè di fronte ad un potere di veto inappellabile, ma ad una sorta d'invito a riconsiderare.

In un precedente editoriale (Se la minoranza al Governo "prende il potere") lamentava che, proprio sull'eccessivo uso dei decreti legge, il Presidente Napolitano non faceva il Presidente. Per quale motivo, ora che è intervenuto, questa ricerca del pelo nell'uovo?

Il presidente Napolitano, senza esorbitare dal ruolo di garanzia che la Costituzione gli affida, avrebbe ben potuto, sia nel caso specifico che in precedenza, ricorrere agli art. 87 comma 2 (può inviare messaggi alle Camere) e 74 (può non promulgare una legge e chiedere una nuova deliberazione) della Costituzione.
Se questi due articoli venissero utilizzati più spesso dai nostri Presidenti, l'opinione pubblica ne saprebbe di più e l'attuale Governo, ad esempio, non avrebbe goduto della mano libera con la quale ha convertito in legge numerosi decreti legge.
 


11 febbraio 2009 - Un ultimo approfondimento con citazione

Alla fine, con modi più o meno carini, qualche malumore è stato espresso: dal "sono tutte sciocchezze che non meritano alcuna risposta"; al "in un esame di diritto costituzionale l'avrebbero sicuramente bocciata in quanto il problema non esiste".

Come ho avuto modo di replicare in altre sedi, mi permetto di far rilevare che sulla questione c'è un silenzio assordante da parte dei costituzionalisti meno legati alla politica.
Molte critiche (ben motivate) circa il contenuto dell'iniziativa del Governo Berlusconi, ma nessuna presa di posizione circa il conflitto istituzionale vero e proprio scaturito dalla mancata emanazione del Decreto Legge da parte del Presidente Napolitano.
Riassumendo quindi la questione:
 - Poteva o no il Presidente rifiutarsi?
 - Il problema neanche si pone oppure ci sono fondate ragioni per ipotizzare  un conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato?
Consapevole di non aver inventato la ruota sul tema, sono andato a sfogliare i manuali di diritto con i quali mi "capitò di superare" (fortuna sfacciata) l'esame universitario di cui sopra.
Tra le varie sottolineature ne ho trovata una che tratta proprio di questo tipo di problemi che, a quanto pare, non sono del tutto campati in aria, con tanto di preoccupazione per la grave crisi istituzionale che si aprirebbe laddove per un simile conflitto si arrivasse a far pronunziare la Corte Costituzionale.
 
Da "Lezioni di diritto costituzionale, II volume - Vezio Crisafulli - pag. 419"
...
Come accennato nel testo, è proprio sulla sussistenza, e sulla reale consistenza dei poteri (attribuzioni" <<presidenziali>> in senso stretto (ad uno dei quali si è avuto occasione di fare rapido accenno in tema di nomina dei giudici costituzionali), ed in genere sui limiti della partecipazione del Capo dello Stato alla formazione degli atti governativi a lui intestati, che sarebbe più facile ipotizzare, in astratto, casi di conflitti di attribuzione.
Si pensi, a titolo di esempio, alla controversia tra Presidente della Repubblica e Governo in ordine alla emanazione di un decreto legge, il primo rifiutando il suo assenso (estricantesi con la sottoscrizione del decreto) ed il Governo, invece, insistendo, dal canto suo, nel rivendicare per sé il potere di adottarlo e pretendendo a tal fine la necessaria sottoscrizione presidenziale; oppure allo scioglimento delle Camere, ove si disputasse circa la effettiva spettanza del relativo potere al solo Capo dello Stato (con il conseguente obbligo del Presidente del Consiglio di controfirmare il relativo decreto); ... e via dicendo.
   Con l'avvertenza peraltro che, qualora realmente un conflitto del genere venisse sollevato (non essendosi raggiunta una composizione informale in sede politica) si aprirebbe ai vertici dello Stato una crisi gravissima, che ben difficilmente un giudizio davanti alla Corte varrebbe a superare. E non a caso, come si è accennato all'inizio, questa e altrettante ipotesi avanzate in dottrina non si sono mai verificate.

Le osservazioni sopra fatte dal Crisafulli pongono per altro altri interrogativi ai quanti sostengono con forza che se il Presidente della Repubblica è chiamato a firmare non può, evidentemente, non controllare e, se lo ritiene necessario, rifiutare la firma.
Ma lo stesso ragionamento, quindi, lo si dovrebbe fare, per analogia,  in tutti quei casi nei quali è richiesta la controfirma ministeriale.
Così evidentemente non è.
L'individuazione della titolarità sostanziale è questione ben più complessa.
Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla titolarità sostanziale del Potere di Grazia, riconosciuto in capo al solo Presidente della Repubblica, ritenendo la controfirma del Ministro della giustizia valida al solo fine di attestare la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito.

 


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Commenti
Nuovo Cerca
+/-
Commenta

Gli unici proprietari e responsabili dei commenti sono gli autori degli stessi. In nessun caso riforme.info potrà essere ritenuto responsabile per eventuali commenti lesivi di diritti di terzi. Non saranno in ogni caso consentiti:
messaggi non inerenti all'articolo; messaggi offensivi o che contengano turpiloquio; messaggi con contenuto razzista o sessista; messaggi pubblicitari; messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane.

Nome:
Email:
 
Website:
Titolo:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
Patrizia  - riflessione opportuna   |2009-02-07 23:16:17
Ti ringrazio per questa riflessione, che aiuta a sgombrare il campo dalla emotività del momento (fortemente strumentalizzata da tutti). Mi chiedo invece due cose che esulano un po' da quanto da Te indicato: la violazione del Diritto rispetto al giudicato, e quindi, per passare dal dettaglio al generale, il ruolo, la funzione ed i rapporti istituzionali con la Magistratura. E se ritieni che la modificazione dell'articolo della Costituzione sui DL ipotizzata da Berlusconi non vada a "normalizzare" una situazione, quella della decretazione d'urgenza, altamente abusata da tutti i Governi, e se questa modifica potrebbe accelerare il processo di premierato, o almeno verso la cosidetta legislazione motorizzata. Ti ringrazio moltissimo Patrizia Turchi
riforme.info   |2009-02-08 00:28:12
Riguardo allo scontro con la magistratura, dobbiamo distinguere tra gli attacchi, gli ostacoli per non far applicare le sentenze e la facoltà della "maggioranza parlamentare" di legiferare. Piaccia o no, chi ha i numeri fa le leggi e i magistrati, a meno di non individuare rilievi d'incostituzionalità, le applicano.
Paradossalmente, quindi, con il decreto legge non emanato e il ddl che si vorrebbe approvare nel giro di pochi giorni, il Governo e la maggioranza parlamentare stanno seguendo un iter costituzionalmente corretto.
Certamente, che vi sia un abuso della decretazione d'urgenza è sotto gli occhi di tutti, come più volte segnalato anche dalla Corte Costituzionale.
Ma proprio per questo, dovremmo chiederci e chiedere come mai sono così pochi i rinvii alle Camere dei decreti legge convertiti in legge, da parte dei Presidenti della Repubblica (art. 74), motivati appunto con i mancati requisiti di necessità e urgenza.
Riguardo, infine, alle possibili derive, il caso in esame ci mostra chiaramente che si può facilmente cadere dalla padella alla brace: può essere Napolitano e il suo presidenzialismo di fatto l'alternativa ad un sistema di premierato che tutto può e dispone?
Meglio guardare da un'altra parte e concentrare l'attenzione verso un rigoroso rispetto e rafforzamento delle garanzie costituzionali.

Franco Ragusa
Silvio  - Conflitto di attribuzioni   |2009-02-09 13:00:34
Solo una domanda (non ho opinioni molto precise al riguardo).
Non pensi che se una legge intende travolgere uno specifico giudicato, la magistratura abbia materia per elevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale?
riforme.info   |2009-02-10 10:33:39
Prima o poi tutto passa in giudicato. Messa così, quindi, il potere legislativo non potrebbe più legiferare su quanto ha già legiferato e sia già passato per i tribunali.
Diversa questione riguarda i diritti acquisiti sulla base di uno specifico giudicato.
In questo caso, però, il soggetto oggettivamente più interessato è il titolare di questi diritti.
Riguardo a questo tipo di problemi, nella relazione al DDL il Governo ha sostenuto la tesi che non si era in presenza di un vero e proprio giudicato.
Una tesi che sembra più "un passo avanti per non cadere indietro" che qualcosa di realmente concreto.
titiro  - Presidente della Repubblica   |2009-02-10 22:31:11
Non concordo con i parametri impiegati da Ragusa per misurare eccessi di potere e vizi di forma; la Costituzione, le fonti dei gradini successivi, l'ordinamento giuridico sono un insieme che si definisce coerente; la coerenza è data dai principi, proprio perchè la produzione legislativa frutto di "convenienze" può costruire accavallamenti contraddittori; fra i principi, il rispetto della divisione dei poteri ha una funzione strutturale ed è degno di un ghedini (non a caso in Parlamento per legiferare tutt'altro che a caso) accusare chi protegge diritti acquisiti -grazie all'esercizio dei diritti costituzionali, fra l'altro quello di accedere alla magistratura- di essere proprio lui a travalicare e invadere sfere di altrui spettanza; vedo in giro pagliuzze e travi, lupi e agnelli: sui precedenti - che pensare di un governo che decreteggia ogni volta che non gli piace qualche decisione di altra legittima e sacrosanta provenienza, grazie al fatto che (anche se non ci piace, dice Ragusa) chi ha la maggioranza fa le leggi; così è, a patto di non chiamarla più democrazia: da un paio di secoli gira una definizione appropriata, tirannia della maggioranza; che pensare di un sacconi che minaccia e ricatta con i mezzi a sua burocratica disposizione, e poi dichiara "non sono tipo che cede a intimidazioni e ricatti"; anche lui rappresenta più di una omologia con l...
riforme.info   |2009-02-10 23:08:14
Segue commento
-------------------
anche lui rappresenta più di una omologia con l'inversione di responsabilità -chi inquina l'acqua del ruscello, quale precedente sarebbe pericoloso e in ultimo: davvero chi possiede tre televisioni -di cui una costituisce un furto nel senso vero e tecnico (tecnologico)- e nemmeno fa il semplice lobbista dei suoi interessi come semplice rappresentante del popolo seduto in parlamento, ma è presidente del consiglio, davvero secondo qualcuno costui sente necessità di poggiare fiducioso su qualche autorevole precedente per continuare sulla sua lucrosa via, una volta divenuto per iattura Presidente della Repubblica (anzi, nel suo linguaggio: Capo dello Stato)...la domanda -si usa dire- sorge spontanea: perchè Ragusa non si scatena contro i golpisti che usano potentissimi solventi contro la Costituzione ed i principi dello stato di diritto, anzichè eccepire su atti di garanzia, che intervengono proprio a frenare eccessi di potere...certo che non è niente semplice la giustizia costituzionale, e le funzioni del Presidente della Repubblica, erano più lineari quando c'era solo da svecchiare una legislazione fascista in contrasto con la carta del '48; ora l'intreccio complesso delle relazioni, le normative che lo riflettono chiedono un continuo lavorio di interpretazione e contemperamento fra esigenze rivali; in moltissimi casi è un compito im...
riforme.info   |2009-02-10 23:09:09
Segue commento
-------------------
in moltissimi casi è un compito impervio; a mio vedere, non quando si decide fra l'uso improprio, anticostituzionale, arrogante e prevaricatore di uno strumento accuminato e pericoloso, da una parte, e l'impiego di un freno -non all'attività legislativa ma- alla cancellazione di un diritto che i titolari hanno visto riconosciuto dal potere che "dice il diritto", in modo autonomo da legislativo ed esecutivo...questa cancellazione sì che sarebbe stata un disastroso precedente
riforme.info   |2009-02-10 23:35:25
Risposta.
Premesso che le risposte sono già sul sito, cerco di riassumere.
1) Coerenza giuridica.
E' forse coerente un sistema di garanzie costituzionali che affida ad un Organo di garanzia "non responsabile" una sorta di potere di vero inappellabile?
Per la mancata emanazione dei DL da parte del PdR non risultano infatti rimedi. Ora immaginiamo questo potere nelle mani del "Presidente sbagliato" (oggi è Napolitano, domani potrebbe essere Berlusconi), ed ecco fatto che l'art. 77 non esisterebbe più. No, decisamente nulla a che vedere con la coerenza del sistema di garanzie della nostra Costituzione.

2) Protezione dei diritti acquisiti.
E' bene tutelare i diritti acquisiti e, se necessario, proporre modifiche per rafforzare tale tutela.
Ma non certo cadendo dalla padella alla brace, passando dal Premierato senza vergogna al Presidenzialismo di fatto.
E' opinione comune che anche se il DL o il DDL fossero entrati in vigore, la nuova normativa non si sarebbe potuta applicare per il pregresso. Insomma, non si sarebbe rimasti a guardare.
Certo, si tratta di passaggi faticosi. Ma non è ricorrendo alle scorciatoie che si tutela la Costituzione da chi non aspetta altro che far saltare tutte le regole.

3) Perché non mi occupo di Berlusconi?
Al riguardo, l'attività di questo sito non ha mai avuto la necessità di dimostrare nulla.

Franco Ragusa

3.20RC2-b Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."