Seminario sulla rappresentanza sindacale
14 aprile 2011-04-18
Report
A seguito dei convegni del 18 dicembre e del 12 gennaio il Forum Diritti/lavoro ha elaborato una proposta in 11 punti che ha poi condiviso nell’incontro dello scorso 28 febbraio con l’Associazione per la Democrazia Costituzionale nonché con giuristi, sindacalisti, intellettuali ed esponenti di associazioni. Sulla base delle indicazioni ricevute il Forum ha poi elaborato una bozza di legge che è stata resa pubblica sia nella sua prima stesura che in quella successiva oggetto dell’incontro seminariale del 14 aprile ospitato presso la sede di USB. A tale seminario  hanno preso parte  tra gli altri/e Leonardi,  Tomaselli e Paola Palmieri di USB, Guglielmi, Salerni e Russo del Forum Diritti/lavoro,  Gianni Ferrara ed  Ersilia Salvato dell’Associazione per la Democrazia Costituzionale, Roberta Fantozzi del Prc, Alfonso Gianni di SEL, Sergio Mattone per l’Associazione per i diritti sociali e di Cittadinanza, Giovanni Cannella di Magistratura Democratica,  Stefano D’Errico per Unicobas.  
Dopo l’esposizione della proposta di legge da parte di Salerni e Guglielmi, il seminario è stato aperto con la comunicazione delle critiche e dei suggerimenti inviati sulla bozza di legge in discussione da Tiziano Rinaldini (presente al precedente incontro) nonché dalla breve esposizione da parte di Gianni Ferrara della propria proposta,  i cui relativi testi si allegano alla fine del presente report

Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla opportunità di tradurre il dibattito e l’iniziativa  politica sulla democrazia sindacale in un articolato di legge. Questi i principale temi discussi

1.
Molti degli interventi (Gianni, Mattone e altri) hanno invitato a semplificare e snellire la proposta. Altri (D’Errico, Leonardi ecc.) hanno concordato sull’opportunità di rendere alcuni passaggi più comprensibili (ad esempio quello sulla “doppia alienità”) e di  adottare un linguaggio più lineare eliminando eventuali ripetizioni ma hanno sottolineato l’esigenza che ciò non si traduca in forme di “deregolamentazione” o di “soft law” affermando la necessità di un testo di legge che affermi diritti completi ed immediatamente esigibili.      Altri ancora (Tomaselli) hanno evidenziato come l’esigenza di chiarezza e snellezza può essere efficacemente soddisfatta con il testo di accompagnamento della legge che, invece, proprio per il suo obiettivo specifico è opportuno mantenga un taglio specialistico in modo da  prestarsi poi il meno possibile a torsioni interpretative e ad estrapolazioni in mala fede. E’ stata infine evidenziata la necessità che il testo finale della legge comunque ne evidenzi la natura laica e non autoritaria (Salvato).
 
2.
E’ stata poi generalmente condivisa la scelta fatta di predicare i diritti di democrazia direttamente ai lavoratori evidenziando così il carattere fondamentale ed insostituibile delle Organizzazioni sindacali  non in se ma in quanto enti esponenziali di diritti dei lavoratori. Conseguentemente è stata condivisa la scelta di  non lasciare il controllo del voti e della reale rappresentatività solo a comitati sindacali paritetici ma prevedere l’istituzione di un soggetto pubblico (chiamato “Anagrafe” proprio per sottolinearne il ruolo meramente notarile). Sul punto però è stata  evidenziata (da Mattone, Cannella e altri) la possibile ambiguità della proposta laddove disciplina la registrazione dei sindacati non essendo ben comprensibile se essa intenda essere  previsione di attuazione  dell’art. 39 e paventando come  nell’attuale formulazione essa presenti rischi interpretativi e di possibile contrasto con la giurisprudenza costituzionale.  Sul punto gli estensori materiali della proposta (Guglielmi, Salerni) hanno ribadito di non aver inteso con la registrazione modificare né la natura giuridica dei sindacati né affrontare l’efficacia erga omnes dei contratti che continuerebbero ad avere natura privatistica, sia pure con specifiche condizioni di validità connesse alla sottoscrizione da parte di soggetti sindacali realmente rappresentativi e alla successiva approvazione da parte dei lavoratori. Ed hanno precisato come la registrazione sia stata pensata sia per arginare la discrezionalità interpretativa attorno al requisito della nazionalità per l’utilizzo dell’art. 28 sia per delimitare così i soggetti che sarebbero automaticamente candidati alle elezioni per la rappresentanza nazionale trattante sui contratti di primo livello.  Russo ha proposto allora di meglio specificare in tal senso i  compiti dell’Anagrafe delle Organizzazioni Sindacali limitandoli al computo di iscritti, deleghe e voti e togliendo ogni riferimento alla valutazione della natura democratica, uscendo così da ogni ambiguità.  

3.
Preso atto della funzione pensata per la registrazione Mattone ha allora evidenziato la necessità di precisare meglio i criteri per definire la Nazionalità. Salerni ha allora proposto di fare riferimento o alla legge sulle associazioni dei consumatori o alla proposta cd “Pomicino” ovverosia l’effettiva presenza in almeno un terzo delle regioni ed un terzo delle province, proposta quest’ultima a cui ha fatto riferimento anche D’Errico.

4.
E’ stata apprezzata la distinzione tra primo livello e secondo operata dalla bozza, con la piena libertà del secondo livello di affrontare ogni materia con unico limite quello della inderogabilità in peius delle materie già disciplinate dai  contratti di primo livello (Fantozzi).  Ed ugualmente è stata apprezzata la legittimazione a trattare per il secondo livello in capo alle organizzazioni realmente rappresentative all’interno del perimetro di riferimento (così come potranno ricavarsi incrociando i dati delle iscrizioni con quelli per le elezioni degli RSE)     ma è stato proposto (Leonardi, D’Errico) di eliminare il riferimento ai firmatari del contratto di primo livello sostituendoli con  i sindacati “sufficientemente rappresentativi” sul piano nazionale nel  cui novero, necessariamente, vi sono anche i firmatari del primo livello.

5.
E’ stata generalmente approvata la soglia di sbarramento per accedere alle trattative di primo livello posta al 4% della media ponderata tra voti alla lista nazionale e  numero di deleghe per la trattenuta sindacale in busta paga (D’Errico ha evidenziato che il 4% è la stessa soglia in vigore per il parlamento e che ciò renderebbe difficile ai parlamentari chiedere una soglia più alta).  Per la definizione dei sindacati legittimati alle trattative per il primo livello Alfonso Gianni ha però proposto di togliere l’avverbio “sufficientemente” limitandosi a definirli “rappresentativi”, ma altri (D’Errico, Guglielmi) hanno evidenziato come tutti i sindacati siano in qualche misura rappresentativi da ciò la necessità di non distinguere i sindacati tra “rappresentativi”  e “non rappresentativi”. E’ stato evidenziato  inoltre    che l’esclusione di molti di essi dalle trattative - ovverosia quanti non raggiungono la soglia del 4% - nasca dall’esigenza oggettiva di renderle possibili (come non sarebbero a fronte di un numero troppo alto di soggetti trattanti) e di favorire un processo di ricomposizione sindacale, ma che - tolto ciò -  in   linea di principio anche un sindacato piccolo e categoriale ha pieno titolo  a tutelare gli interessi dei propri rappresentati (Leonardi) ponendosi eventualmente solo un problema di “adeguatezza” al livello e all’articolazione delle trattative ma non di rappresentatività in se .      

6.
Molti (primo tra tutti Alfonso Gianni) hanno evidenziato come la validazione assembleare prevista dalla proposta del Forum  (che prevede invece  il referendum solo successivo ed eventuale) sia uno strumento troppo debole in quanto una porzione troppo piccola di lavoratori si può esprimere in assemblea ed il voto palese per alzata di mano si presta a troppe forzature ed alterazioni. Altri (Tomaselli) hanno però replicato come il referendum si stia evidenziando come strumento sempre più depotenziato obbligando ad una scelta secca tra il poco dell’accordo e il nulla della sua bocciatura e che l’esperienza Fiat insegna come mentre nelle assemblee si riesce talvolta a modificare gli orientamenti, nelle urne invece l’allargamento della platea (a quadri, impiegati direttivi ecc) conduce puntualmente all’approvazione degli accordi.    Sul punto è stato allora proposto (Fantozzi) di tenere la previsione assembleare ma aggiungere come il voto finale deve essere segreto e con modalità tali da consentire la pronuncia anche a coloro che non hanno partecipato all’assemblea. Al riguardo Ferrara ha evidenziato il logoramento anche lessicale della parola referendum e Russo la preferibilità di una consultazione così pensata in quanto presenta le medesime garanzie  requisiti di universalità e segretezza ma si collega ad un previo e necessario confronto pubblico.  

7.
E’ stato poi evidenziato (Mattone, Leonardi) come la proposta di rendere l’accordo non approvato democraticamente  valido  solo per gli iscritti all’organizzazione (fatto salvo il diritto degli altri di aderire all’accordo) crerebbe troppi problemi di doppio standard e quindi  è stato suggerito di prevedere che l’accordo non approvato semplicemente decade per tutti risultando inapplicabile ed inesigibile.

8.
E’ stata poi affrontata la tematica proposta da Ferrara di proceduralizzare il percorso di rinnovo dei contratti prevedendo sia il voto dei lavoratori sulle piattaforme contrapposte sia la scelta ad opera degli stessi dei nominativi dei delegati alla trattativa, con facoltà di revoca. Tale proposta è stata ritenuta assai apprezzabile (Salvato, Russo, Guglielmi e altri) ma sono state evidenziate le seguenti difficoltà operative (Tomaselli, Leonardi):
a. collegare le elezioni con il rinnovo del c.c.n.l. il renderebbe di scadenza incerta e impedirebbe l’election day, che invece potrebbe essere un punto politico molto forte per la democrazia del paese;
b. il voto della piattaforma certo sarebbe un punto politicamente utile ma giuridicamente non dirimente, non potendosi chiedere ad un sindacato di abbandonare la propria piattaforma rivendicativa approvata dai propri iscritti se la maggioranza dei lavoratori (iscritti ad altre o.s. o non iscritti) ne sceglie un’altra eventualmente più “ragionevole”.
c. ugualmente difficilmente compatibile con l’autonomia delle organizzazioni sindacali si appalesa la possibilità che la scelta della delegazione trattante per ogni singolo sindacato non venga fatto dagli iscritti a quel sindacato ma dal complesso dei lavoratori, compresi gli iscritti a organizzazioni diverse ed ipoteticamente confliggenti e  interessate a depotenziare la delegazione trattante di organizzazioni sindacali concorrenti.

9.
Alfonso Gianni, ripreso poi da Russo e Ferrara, ha proposto di raccogliere le firme contemporaneamente anche su  una ulteriore proposta di legge di iniziativa popolare di modifica costituzionale che preveda l’obbligo delle camere di calendarizzare e trattare le proposte di legge di iniziativa popolare che, invece, puntualmente rimangono nel cassetto non venendo mai portate in aula.
10.
Infine sono state evidenziate le seguenti ulteriori questioni
a. Leonardi ha evidenziato la propria contrarietà alla definizione di “persona che lavora” chiedendo di sostituirla con “lavoratrici e lavoratori”, nonché ha evidenziato come l’abrogazione della normativa su RSU e RSA imponga di ripensare anche il meccanismo elettivo degli RLS.
b. Sergio Mattone ha invitato a riflettere se inserire una previsione sull‘ultrattività dei contratti quale potenziamento dei soggetti trattanti di fronte a richieste peggiorative della controparte.
c. Roberta Fantozzi ha invitato ad inserire una previsione che preveda che i rappresentati sindacali eletti rispecchino la proporzione tra i generi presente sull‘unità produttiva.
d. Alfonso Gianni ha proposto di eliminare la previsione di permessi sindacali aggiuntivi.
e. Paola Palmieri ha invitato a riflettere sull’opportunità di prevedere meccanismi di decadenza e sfiducia alle rappresentanza sindacale elettiva;

A seguire la comunicazione di Tiziano Rinaldini  e la proposta di Gianni Ferrara
 
Tiziano Rinaldini
A FRANCO RUSSO

Nel dispiacermi per non poter essere  presente  (ho un impegno con la FIOM  di Torino assunto 2 mesi fa), ti confermo le opinioni già a te espresse nel testo che mi avevi inviato. Le riassumo in una breve traccia.
1) Le proposte debbono avere (almeno in prospettiva) un senso plausibile per le controparti. Attualmente le controparti fanno accordi separati con le rappresentanze che condividono le loro posizioni. Poi, su questa base,  escludono dalle relazioni contrattuali e tagliano sui diritti sindacali le rappresentanze che non hanno condiviso. Non mi pare convincente che si possa rispondere stabilendo che vengano a tutti riconosciuti diritti e spazi nelle relazioni per muovere a piacimento. Può essere pratica di azione, ma non di progetto di relazioni e sui diritti.
A me pare che solo lo stabilire  il vincolo del voto dei lavoratori sulla base di regole precise (per dare validità agli accordi) unitamente all’accettazione del risultato da parte di  tutte le rappresentanze possa prefigurare un quadro comprensibile e alternativo a ciò  che si sta determinando.
Ritengo inoltre che per  molti aspetti sia da valutare l’importanza del voto di mandato tanto più su diverse opzioni presenti.
Da questo quadro  conseguono due ordini di problemi.
Il primo si  riferisce ai diritti che non possono essere resi disponibili ad essere scambiati nella contrattazione, il secondo al problema (per la verità anche per me problematico) dell’erga omnes.
2) Sono contrario a stabilire (tanto più sul piano legislativo) distacchi retribuiti.
Gli spazi di agibilità per attività sindacali dei lavoratori debbono riferirsi alla possibilità  dei lavoratori di fare lavoro sindacale continuando ad essere lavoratori.
La pratica dei distacchi retribuiti è una forma surrettizia  di finanziamento delle organizzazioni con conseguenze negative sulla rappresentanza.
3) Infine più che una vera e propria proposta di legge, riterrei utile una definizione dei punti fondamentali (pochi ed essenziali) su muovere.


Appunti di Gianni Ferrara
Per una proposta di legge sul procedimento di formazione dei contratti collettivi. (g.f.)


Fissazione del termine a quo del procedimento di rinnovo: 120 o 90 giorni dalla scadenza del contratto stipulato.

Proposta di rinnovo:  a) del solo datore di lavoro b) anche delle lavoratrici e dei lavoratori ?

Ipotesi a)

assemblee retribuite (2, 3) per l’esame, la discussione, la valutazione della proposta padronale, su iniziativa delle organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative
1) quanto a date delle assemblee nelle unità produttive e 2) se comuni a più organizzazioni
previa pubblicazione e diffusione dei progetti di piattaforma, integrati dei margini (impliciti) di trattativa, vincolanti sui singoli contenuti del contratto e sul suo complesso.

Mandato a trattare nelle delibere delle assemblee: con o senza indicazione nominativa dei mandatari ?

Eventuale riconvocazione delle assemblee delle unità produttive nel corso della trattativa per riferire sul suo andamento; anche per eventuali emendamenti alla piattaforma?
Revoca eventuale dei mandatari e loro sostituzione ?

Definizione del contratto:
pubblicazione del testo dell’accordo con le motivazioni dei mandatari a favore dell’accettazione o per la reiezione dell’accordo.

Indizione delle assemblee (comuni ad altre organizzazioni sindacali o singole) per valutare l’esito della trattativa e orientarsi sulla decisione di autorizzare o non la sottoscrizione del testo dell’accordo.

Indizione e celebrazione della deliberazione (referendum). Modalità delle votazioni: scrutinio segreto, quorum di validità della votazione ? quorum per l’efficacia della votazione (maggioranza semplice: irrilevanza degli astenuti; anche delle schede bianche ?) maggioranza qualificata (metà più uno dei partecipanti al voto o più ampia) ?

Efficacia differenziata dell’accordo.     

Ipotesi B)

Si differenzierebbe solo quanto a tempo e modalità per la scelta della piattaforma.

N. B. Oltre che agli interrogativi del testo, vanno sciolti quelli della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle deliberazione su piattaforma, scelta dei mandatari, eventuale loro revoca, atti che riserverei agli iscritti alle singole organizzazioni sindacali, visto che la deliberazione sull’accettazione o reiezione dell’accordo (referendum) dovrebbe essere contestuale e riservata alla totalità delle lavoratrici e dei lavoratori.
       
(a cura di Carlo Guglielmi)