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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism
Violazione dell'art. 11 Convenzione Europea e art. 3 protocollo addizionale 1 alla Convenzione Europea
 
Seguito di precedente corrispondenza Vs. RIF: 20685/02 – RAGUSA c. Italia
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
COUR EUROPÉENNE DES DROITS  DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
 
presso il CONSIGLIO d'EUROPA
 STRASBURGO-Cedex
67075 – FRANCIA
 
Requête
Application
Ricorso

 
presentato in applicazione dell’art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

 
I. LE PARTI
 
IL/LA RICORRENTE

1.   Cognome: Ragusa   2.   Nome: Franco
 
      Sesso: maschile

3.  Nazionalità: italiana   4.   Professione: Tecnico cinematografico
5.  Data e luogo di nascita: 20/05/1961 Roma

6.   Domicilio: ................

7.   Tel: ..............

 
B.   L’ALTA PARTE CONTRAENTE
 
13.   Repubblica italiana
 
II.   ESPOSIZIONE DEI FATTI
14.   In occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, alcuni elettori, tra cui anche il sottoscritto, sono stati costretti al rifiuto della scheda per l’elezione della “Camera dei Deputati - quota maggioritaria” in quanto non conforme alle norme a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.
Il Ricorrente contesta la violazione della legge elettorale italiana vigente (elezione Camera dei Deputati quota maggioritaria) da parte della quasi totalità dei candidati presentatisi alle elezioni del 13 maggio 2001 contraddistinti con i simboli delle maggiori coalizioni (CdL, Ulivo) e l’impossibilità di ottenere l’annullamento dei risultati elettorali illegittimamente conseguiti.
In palese violazione del T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, i candidati uninominali collegati ad una sola lista proporzionale hanno indebitamente utilizzato un diverso contrassegno elettorale per presentarsi nella quota maggioritaria, avvantaggiando così le proprie reali liste di appartenenza politica e sottraendo agli elettori importanti elementi di valutazione.
Al fine di aggirare il meccanismo dello scorporo, infatti, le liste presenti nel proporzionale appartenenti alle due coalizioni maggiori hanno organizzato, nella quota proporzionale, la presenza di liste elettorali sconosciute agli elettori (liste civetta alle quali far collegare i propri candidati presenti nel maggioritario) sulle quali far ricadere, appunto, gli effetti dello scorporo.
Il ricorrente intende però precisare che oggetto del ricorso non è tanto il deprecabile aggiramento dei meccanismi della legge elettorale, bensì il tentativo, ad oggi riuscito, di utilizzare contrassegni elettorali diversi da quelli che la legge richiede a tutela dei diritti degli elettori.
In allegato la disamina della legge.
 
 
III.   ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL/DALLA RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI
 
15.   Le norme della Convenzione che vengono in rilievo ai fini del presente ricorso sono:

-  art. 3 protocollo addizionale N° 1 alla Convenzione - Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
 
La violazione della legge elettorale vigente dal ricorrente denunziata, è tale da configurare la lesione del Diritto a libere elezioni.
La violazione denunziata ha determinato condizioni di vantaggio esclusivo per alcune forze politiche a danno delle altre che hanno correttamente ottemperato agli obblighi di legge.
La libera espressione del popolo è stata di fatto alterata dalla mancata indicazione, sulla scheda elettorale, d’importanti informazioni per gli elettori al fine di una consapevole espressione del voto. Al riguardo, è d’obbligo sottolineare come il fenomeno delle “liste civetta” risulti ancora oggi sconosciuto alla quasi totalità degli elettori.
Una scheda elettorale ai sensi dell’art. 4, T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, avrebbe certamente messo in moto meccanismi di responsabilità politica (elettorale) e d’informazione tali da garantire la libera e consapevole espressione dell’opinione del corpo elettorale.
 
-  articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.”
 
Il concetto di partecipazione ad organizzazioni o associazioni, attraverso le quali tutelare i propri interessi, deve chiaramente essere esteso anche al momento della scelta elettorale.
Il voto ad un partito, ad una coalizione, sempre più costituiscono gli unici momenti attraverso i quali ai singoli è dato modo di unire le proprie forze ad altri per tutelare determinati interessi.
Vanificare o ridurre la portata dell’esercizio del diritto di voto, attraverso stratagemmi e palesi violazione della legge elettorale, costituisce un’evidente limitazione al libero esercizio del diritto di associazione.
 

IV.   ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

 
16.   Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo – giudiziario o altro – che l’ha pronunciata)

 
Archiviazione dell’esposto da parte della Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati in data 27/02/2002.
L’archiviazione, da parte della Giunta delle Elezioni, costituisce, ai sensi dell’art. 66 Costituzionale (Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità), giudizio inappellabile.
 
17.   Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo – giudiziario o altro – che l’ha pronunciata)
Maggio 2001 – segnalazione del problema al Ministero dell'Interno: nessuna risposta

13 maggio 2001 – verbalizzazione delle contestazioni e rifiuto della scheda maggioritaria presso il seggio elettorale: nessuna risposta

8 aprile 2002 – dichiarazione d’incompetenza da parte degli Uffici della Presidenza della Repubblica ai sensi dell’art. 66 Cost.
 

18.   Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

Dopo la proclamazione dei risultati l’unica possibilità di ricorso è presso la Camera dei Deputati
 

V.   ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE


19.   Rispetto degli obblighi assunti in sede internazionale con la ratifica della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e successivi protocolli da parte dello Stato italiano, senza ulteriori ritardi, annullando l’elezione dei Deputati coinvolti nei fatti denunziati.
Richiamo all’Italia affinché adegui le proprie norme al fine di evitare che a giudicare del proprio comportamento siano i parlamentari stessi che potrebbero, in ipotesi, aver goduto di benefici elettorali frutto di violazioni di legge (pur mantenendo salva l’indipendenza del Parlamento).
Risarcimento delle spese eventualmente sostenute.
 

VI.   ALTRE ISTANZE INVESTITE DALLA CAUSA
 
20.   Il ricorrente ha sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì, fornire dettagliate indicazioni di merito.
       NO
 

VII.   DOCUMENTI ALLEGATI 

21.   a) Camera dei Deputati, 28/02/2002 Prot. 2002/0005839/GEN/PI

        b) Presidenza della Repubblica, 4/04/2002 Prot. UG9245

        c) Esame della legge elettorale

        d) materiale informativo, estratto da alcuni siti internet d’informazione, sulla questione delle “liste civetta”
            http://www.buvette.net/listeciv.html
            http://www.bresciaoggi.it/storico/20010512/nazionale/02.htm

        e) Vostra corrispondenza (Corte Europea) 14/06/2002

        f) Il presente ricorso in formato dattiloscritto
 

VIII.   DICHIARAZIONE E FIRMA
 
Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Roma, 3 luglio 2002
Franco Ragusa
 

ALLEGATO c
 
Violazione della legge elettorale (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) sull’uso dei contrassegni da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale.
***
Al fine di facilitare la comprensione del tipo di violazione compiuta dalla quasi totalità dei candidati uninominali contraddistinti con i simboli delle maggiori coalizioni (CdL, Ulivo) alle elezioni del 13 maggio 2001, è bene ricordare che il meccanismo elettorale italiano per l’elezione della Camera dei Deputati prevede due distinte schede: una per la quota maggioritaria (collegi uninominali); una per la quota proporzionale (voto di lista).
La forte quota maggioritaria introdotta nel 1993 (il 75%), indusse l’allora legislatore (vuoi anche per adeguare la legge elettorale della Camera dei Deputati a quella per l’elezione del Senato, così come risultò a seguito del risultato referendario del 1993) ad intervenire con un meccanismo di compensazione per l’assegnazione dei seggi attraverso il voto di lista (quota proporzionale).
Diversamente dal Senato, si decise di aggiudicare la restante quota del 25% proporzionale tenendo conto di un meccanismo di scorporo dei voti di “tipo parziale” e non totale: ad ogni lista presente nella quota proporzionale vengono sottratti i soli voti risultati necessari per vincere nei singoli collegio uninominale dai candidati alla medesima lista collegati.
Altresì, è bene sottolineare come il collegamento ad una o più liste presenti nel proporzionale sia obbligatorio per tutti i candidati che concorrono nei collegi uninominali.
***
Secondo quello che è, purtroppo, un consolidato malcostume della classe politica italiana: fatta la legge, trovato l’inganno.
Al fine di aggirare il meccanismo dello scorporo, le liste presenti nel proporzionale appartenenti alle coalizioni maggiori hanno pensato bene di organizzare la presenza di liste elettorali sconosciute agli elettori (liste civetta alle quali far collegare i propri candidati presenti nel maggioritario) sulle quali far ricadere, appunto, gli effetti dello scorporo.
***
Il ricorrente intende però precisare da subito che la violazione in rilievo non è tanto l’aggiramento del meccanismo dello scorporo, quanto i modi attraverso i quali tale aggiramento è stato realizzato, utilizzando, per la presentazione delle candidature uninominali, contrassegni elettorali diversi da quelli che la legge prevede a tutela dei diritti degli elettori.
Al fine di garantire la libera e consapevole espressione di voto da parte degli elettori, l'art. 4 comma 2 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) specificatamente prevede:
"Ogni elettore dispone di:
            a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. ...
"
 
Per l'individuazione dei contrassegni che l'elettore troverà sulla scheda deve quindi farsi esplicito riferimento all’art. 18 comma 1 richiamato.

 
Art. 18
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

Le liste a cui si fa riferimento, attraverso il richiamo all’art. 1 comma 4, sono le liste presenti nella quota proporzionale a cui i candidati sono pertanto costretti a collegarsi.
Appare quindi sin troppo evidente che, come criterio d’identificazione dei contrassegni che l’elettore troverà sulla scheda, a fianco dei candidati uninominali, si debba far riferimento alla/e lista/e collegata/e presente/i nella quota proporzionale.
E a confermare questa chiave interpretativa (sempre ammesso che possano esservene altre), giunge quanto mai a proposito la specifica previsione per i soli candidati collegati a più liste. E’ soltanto per questi che il comma 1 art. 18 prevede la possibilità d’indicare il contrassegno o i contrassegni che affiancheranno il proprio nome.
Per gli altri nulla si dice in quanto nulla c’è da aggiungere oltre all’ovvio criterio d’identificazione dato dal collegamento all’unica lista: come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con un simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per nascondere qualcosa agli elettori? Per facilitare l’aggiramento delle norme sullo scorporo?
Ma gli elettori non hanno forse il diritto a non essere aggirati (il diverso contrassegno presente sulla scheda costituisce un’importante sottrazione di elementi di conoscenza: nel caso specifico il malcostume del ricorso alle liste civetta) e ad una scheda che faccia riferimento ai collegamenti indicati dall’art. 18 comma 1, come espressamente richiamato dall’art. 4 comma 2?
Per concludere, dal combinato disposto degli art. 4, art. 1 e art. 18 comma 1, ai soli candidati collegati con più liste proporzionali, collegati cioè ad una coalizione di diverse liste, è data la possibilità d’indicare il contrassegno o i contrassegni.
Per gli altri nulla si dice, ma proprio per questo non possono esservi dubbi riguardo ai criteri d’identificazione del contrassegno al quale il candidato collegato ad un’unica lista dovrà fare CORRETTAMENTE riferimento nell’atto materiale di presentazione della candidatura secondo quanto elencato dall’art. 18 comma 2, T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche.
***
La Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, a seguito di esposto del ricorrente, ai sensi dell’art. 87, comma 1, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche (“Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”), ha liquidato tutta la questione dando un’interpretazione della legge a dir poco bizzarra: evitando accuratamente di entrare nel merito delle questioni sollevate dagli articoli su citati, la Giunta ha limitato il suo esame al solo comma 2 dell'art. 18 riguardante le questioni procedurali.
Giunta delle elezioni - seduta del 27 febbraio 2002 (testo completo della seduta nell’allegato a):
"rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la parte proporzionale, già di per sé implica la disgiunzione dei contrassegni; ..."

In altre parole, per la Giunta delle elezioni è sufficiente far riferimento alla sola parte relativa agli obblighi formali per risalire al dettato sostanziale della legge.
E l'art. 4 comma 2, che tratta del diritto degli elettori? E l'art. 18 comma 1, espressamente richiamato?
Per la Giunta sembrano non esistere.
La Giunta delle elezioni dà un'interpretazione per la quale l'art. 18 comma 2 non è da considerare una parte della legge che interagisce con tutto il resto, bensì la legge stessa: tutto ciò che l'art. 18 comma 2 non approfondisce, perché già dettagliatamente definito in altri articoli, non esiste e basta.
Se nel definire ciò che i candidati debbono indicare all'atto della presentazione della domanda (nome, cognome, ecc…. e guai a dichiarare il falso, anche se l’art. in questione non prevede specifiche sanzioni) non c'è un chiaro riferimento all'impossibilità, per gli stessi, di utilizzare il contrassegno che vogliono, ciò altro non può significare, nonostante quanto scritto in altre parti della legge, che i candidati sono liberi di scegliere il contrassegno che vogliono.
In riferimento alla scarsa attenzione che la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ha prestato all’intera questione, è in questa circostanza d’obbligo ricordare come questa sia per la gran parte composta da esponenti politici appartenenti alle liste maggiormente coinvolte dal malcostume delle liste civetta e dalla violazione elettorale denunziata.

Roma 3 luglio 2002

Franco Ragusa