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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism
Con la seduta del 27 febbraio, la Giunta delle elezioni ha archiviato tutti gli esposti riguardanti la violazione della legge elettorale.
 
Tra questi, anche quello presentato dall'elettore Franco Ragusa sulla base dell'iniziativa a suo tempo promossa dal sito "Riforme Istituzionali".
A caldo, e per il momento brevemente, alcune prime considerazioni riguardo le argomentazioni dell'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni.
In primo luogo, senza che vi sia alcun riferimento agli articoli di legge richiamati dall'esposto in questione, è sorprendente come questo, di fatto, venga interpretato e stravolto:
"l'esposto sostiene che il candidato in un collegio uninominale che si collega ad una sola lista presente anche nella quota proporzionale dovrebbe essere contraddistinto sulla scheda elettorale dal contrassegno di quella lista e non da altro contrassegno; ..."

Anche i più sprovveduti in materia possono immediatamente rendersi conto che c'è qualcosa che non va.
All'art. 18 comma 1, infatti, la legge prevede il collegamento dei candidati  nei collegi uninominali a liste di cui all'art. 1 comma 4; per la precisione, si tratta delle liste che partecipano al riparto proporzionale.
In altre parole, i candidati uninominali non si collegano a liste presenti ANCHE nella quota proporzionale, bensì debbono per forza collegarsi facendo riferimento alle SOLE liste presenti nella quota proporzionale.
La precisazione non è di poco conto.
Esclusa infatti la casualità del collegamento, ne discendono alcune conseguenze.
La prima, è che per aggirare le norme sullo scorporo sia la CdL che l'Ulivo hanno dovuto far ricorso alle cosiddette liste civetta.
La seconda, è che l'art. 18 comma 1, in questo suo precisare la natura dei collegamenti, è espressamente richiamato dall'art. 4 comma 2 là dove tratta dei diritti dell'elettore:
"Ogni elettore dispone di:
            a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. ..."

Cosa dice, quindi, al riguardo, l'art. 18 comma 1?
Nulla, per il semplice motivo che non vi è nulla da aggiungere all'"ovvio".
Come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con un simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per nascondere qualcosa agli elettori?
Ma questi, non hanno forse il diritto ad una scheda che faccia riferimento ai collegamenti indicati dall'art. 18 comma 1, come espressamente richiamato dall'art. 4 comma 2?
Altresì, a conferma di ciò, l'art. 18 comma 1 pone, come caso specifico, l'ipotesi di un candidato collegato a più liste:
   "Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"

Se 2+2 fa ancora quattro: ai soli candidati collegati con più liste proporzionali è data la possibilità d'indicare il contrassegno o i contrassegni.
Per gli altri nulla si dice, ed è quindi sottinteso che il collegamento all'unica lista debba essere considerato il criterio d'identificazione del contrassegno.

Sin qui le considerazioni di diritto che l'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni si è ben guardato dal discutere.
Senza, quindi, aver dato risposta a questi rilievi, la questione è stata liquidata facendo riferimento ad articoli riguardanti questioni procedurali.
Cosa si può desumere, infatti, dalla lettura del comma 2 dell'art. 18?

Giunta delle elezioni - seduta del 27 febbraio:
   "rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la parte proporzionale, già di per sé implica la disgiunzione dei contrassegni; ..."

In altre parole, è soltanto nella parte relativa agli obblighi formali che per la giunta delle elezioni è possibile risalire al dettato sostanziale della legge.
E l'art. 4 comma 2? E l'art. 18 comma 1?
Via, possiamo pure cancellarli e/o non considerarli.
L'art. 18 comma 2 vale molto più di quanto sembri: non soltanto stabilisce che per presentare una candidatura si deve compilare una domanda per intero, indicando tutto quanto c'è da indicare (né più e né meno di come si dovrebbe fare per poter partecipare ad un concorso). L'art. 18 comma 2 stabilisce pure, nei modi sommari con i quali elenca ciò che i candidati debbono indicare nella presentazione delle candidature, che l'art. 4 comma 2 e l'art. 18 comma 1 possono essere considerati abrogati.
Secondo la giunta delle elezioni, per far sì che l'esposto fosse fondato, l'articolo in questione avrebbe dovuto essere così formulato: 
 

In neretto le parti non presenti nella legge

Art. 18  
 
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno (nei casi di collegamento ad una sola lista il medesimo della lista) o i contrassegni (a scelta, uno o più, nei casi di collegamento a più liste) tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). ...

 

Ma le parti in neretto, non presenti, come e perché non dovrebbero essere considerate come sottintese, ben presenti, alla luce di quanto espressamente richiamato da altre parti della medesima legge?

Questa è la domanda alla quale la Giunta delle elezioni non ha risposto; e questa sarà la domanda che verrà posta nelle dovute sedi al fine d'indagare sulle eventuali omissioni compiute da chi aveva il dovere di far rispettare la legge prima dello svolgimento delle elezioni.
Tutto ciò rafforzati nella convinzione di essere nel giusto vista la superficialità (volutà?) con la quale la Giunta delle elezioni ha liquidato la questione.
Del resto: chi controlla se stesso, può decidere contro i propri interessi?