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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism
Violazione dell'art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche
 
Al Presidente della Camera On. Pier Ferdinando Casini

Al Presidente della Giunta delle elezioni On. Antonello Soro

   Per  conoscenza:
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio
Ai gruppi parlamentari della Camera
 

Roma 19 gennaio 2002
 

Oggetto:

 - Violazione art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche;
 - Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale (si veda approfondimento).
 
Egr. On. Pier Ferdinando Casini,
mi trovo costretto a scriverle per denunciare l’ormai certa violazione, da parte della Camera dei Deputati da lei presieduta, dell’art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, “Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
Nonostante, infatti, l’obbligo di legge qui ricordato, la Giunta delle elezioni non ha ancora avviato l’esame delle contestazioni presentate  da alcuni elettori ai Presidenti di seggio all’atto del voto.
Come già segnalato con la A/R del 30 giugno 2001 e la A/R dell’8 settembre 2001 (su invito dell’ufficio di presidenza della Giunta delle elezioni che ha fatto richiesta di nuovo invio con firma autenticata), in occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, alcuni elettori, tra cui anche il sottoscritto, sono stati costretti al rifiuto della scheda per l’elezione della “Camera dei Deputati - quota maggioritaria” in quanto non conforme alle norme a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori. Per queste contestazioni, regolarmente verbalizzate dai segretari degli uffici di sezione elettorale, non risulta alcun pronunciamento da parte della Giunta delle elezioni.
Sono quindi costretto a ricordare, nuovamente, a Lei e al Presidente della Giunta delle elezioni, che, pur fatta salva l’insindacabilità delle decisioni della Camera dei Deputati in ordine all’ammissibilità dei propri componenti (art. 66 Cost.), a norma dell’art. 87 comma 1 su citato, la Camera dei Deputati ha l’obbligo di pronunziarsi sulle contestazioni in oggetto; altresì, a scanso di equivoci e sotterfugi procedurali, ricordo pure che non vi è necessità, al fine di attivare l’esame delle contestazioni presentate presso i seggi elettorali, di specifico ricorso, da parte degli elettori, presso la Segreteria della Camera dei Deputati.
L’obiettivo di tale iniziativa è chiaramente rivolto ad impedire il ripetersi dei fatti denunziati all’atto del voto. Ma soprattutto, si vuole qui ribadire un banale principio di convivenza democrazia: gli strumenti di garanzia a tutela del Parlamento non possono essere utilizzati per evitare il confronto, in termini di responsabilità politica, con gli elettori. Si decida ciò che si vuole, ma si decida.
L’ulteriore rifiuto ad affrontare la questione, oltre che configurare la palese violazione della legge, costituirebbe una grave manifestazione di arroganza nei confronti di tutti i cittadini.
Certo dell’attenzione che i Vostri Uffici presteranno alle questioni sollevate, rimango in attesa di Vostro riscontro.
Distinti saluti

                       Franco Ragusa
 

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