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| Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni da parte dei candidati collegati alle cosiddette liste civetta |
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| Scritto da www.riforme.info | |||||||
| sabato 05 maggio 2001 00:00 | |||||||
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Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2001 Alla luce di alcune preziose osservazioni critiche, si è reso necessario sviluppare alcuni passaggi per i quali si era ritenuto, erroneamente, si potesse soprassedere.
Alla fini dell'individuazione della violazione di legge, infatti, non si era precedentemente tenuto conto di alcuni passaggi della legge - Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) - che in qualche modo potrebbero contrastare con quanto previsto dal comma 1 art. 18. Non si è trattato né di una voluta negligenza e né di una disattenzione. Per l'appunto, si è ritenuto che il comma 1 art. 18 dovesse prevalere su tutto. Se la legge non ammette ignoranza, infatti, la stessa non può pretendere di rimanere "ignorante" e non correttamente interpretabile; e laddove delle norme di una medesima legge dovessero entrare in conflitto, si rende necessario stabilire cosa debba prevalere e cosa no. Nel caso specifico, la materia trattata è enormemente delicata, trattandosi dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini. In tal senso, alla base di tutto deve esservi il corretto esercizio di questo diritto, come quanto stabilito dall'art. 4. Non resta, quindi, che partire dal corretto esercizio del diritto di voto per risalire a tutte le questioni e per tentare di risolvere tutti gli eventuali problemi applicativi.
Per l'individuazione dei contrassegni che l'elettore troverà sulla scheda, l'articolo fa esplicito rinvio al comma 1 art. 18.
In altre parole, il collegamento si realizza con liste presenti nella competizione proporzionale, accettandone la candidatura (art. 18 comma 1).
E quali contrassegni hanno ha disposizione le liste per il proporzionale che, al tempo stesso, propongono candidature a norma del comma 1 art. 18 (i candidati, infatti, accettano)?
E' bene notare che nell’articolo si fa chiaro riferimento alla presentazione di un solo contrassegno:.
Le liste per il proporzionale, quindi, che di fatto propongono candidati uninominali attraverso il collegamento, ai sensi del comma 1 art. 18, nell'impossibilità di poter disporre di altri simboli, non possono che presentare candidature uninominali con l'unico contrassegno a disposizione, evidentemente uguale per entrambi i tipi di competizione elettorale. Ciò che l’art. 14 invece consente, è la presentazione di un contrassegno per la sola consultazione maggioritaria nonostante l’obbligo, per i candidati uninominali, di collegarsi alle liste presenti nel proporzionale. La ratio dell’articolo è chiaramente quella di permettere le aggregazioni tra diverse forze politiche con la presentazione di un simbolo comune per le candidature uninominali, senza con questo obbligarle a presentare il medesimo simbolo nella quota proporzionale, dandogli così la possibilità di presentarsi separatamente nel proporzionale con proprie specifiche liste e contrassegni. Ma la facoltà di presentare un contrassegno di coalizione per il maggioritario, diverso dai simboli presenti nel proporzionale e che possa essere indicato dai candidati uninominali, deve per l’appunto trovare fondamento nel collegamento a più liste da parte dei candidati. Al di là di questa possibilità, l’obbligo della presentazione di un solo contrassegno, previsto dall’art. 14, impone l’uso del medesimo in entrambe le consultazioni.
Vista la puntualità della previsione di alcuni articoli, si ritiene che ai fini dell'individuazione dei contrassegni si debba far riferimento a questi articoli.
Ma perché mai far riferimento ad articoli che risolvono diversamente la questione, quando l'art. 4 fa espresso richiamo al comma 1 art. 18? L'eventuale incompatibilità, non dovrebbe risolversi nel senso di non attribuire validità, ai fini della posizione dell'elettore garantita dall'art. 4, a tutto quanto, direttamente o indirettamente, con questa posizione contrasti? Ci si ponga, per un attimo, nei panni dell'elettore e non del candidato. Questi sa di avere diritto ad una scheda compilata in un determinato modo ai sensi del comma 1 art. 18. Il comma 1 dell'art. 18 è in grado di risolvere, senza ulteriori rinvii e dubbi, il problema del come individuare i contrassegni. E perché mai l'elettore dovrebbe accettare una scheda in difformità a quanto previsto dal comma 1 art. 18? In ogni caso, i contrasti d'interpretazione segnalati sembrano avere più attinenza a questioni meramente formali che sostanziali.
Il comma 2 art. 18, nel regolare questioni formali sul come debbano essere presentate le candidature, né più e né meno di come si farebbe per indicare un modello da compilare per la partecipazione ad un concorso, finisce con il dire, apparentemente, più di quanto dovrebbe.
L'elenco dei requisiti indispensabili per presentare le candidature e per impedire violazioni in materia di applicazione dello scorporo, infatti, ad una prima lettura finisce per divenire qualcosa di diverso. Per presentare la candidatura, ovviamente, oltre al nome ed al cognome e quant'altro, c'è l'oggettiva necessità di conoscere il contrassegno che contraddistinguerà il candidato. Ma per la determinazione del contrassegno si deve far riferimento al comma 1 art. 18. Il fatto che si dica, nel comma 2, del contrassegno o dei contrassegni che contraddistingueranno il candidato, indicato tra tutti quelli depositati presso il Ministero dell'Interno, altro non significa che dire che si deve compilare per intero la domanda. Certo, c'è un s'intende "di troppo". Ma è anche vero che all'art. 4 c'è un comma 2 in "di meno", e qualcosa vorrà pur dire nel senso di non poter attribuire a questo comma criteri di determinazione validi ai fini richiesti dall'art. 4. Vedere, quindi, un di più in questo comma, significa soltanto mettere in dubbio che sia il comma 1 art. 18 a regolare, secondo quanto imperativamente previsto dall'art. 4, i criteri di determinazione dei contrassegni che dovranno comparire sulla scheda. E questo, decisamente, non può essere concesso. Altresì, continuando nella lettura del comma 2 art. 18, ha addirittura del paradossale che interpretando in un certo modo la norma si agevoli, di fatto, proprio quello che la norma fa di tutto per impedire: individuare i mancati collegamenti al fine di applicare correttamente il meccanismo dello scorporo. Nell'affermare, infatti, che in presenza di contrassegni per il maggioritario uguali a quelli presenti nel proporzionale il collegamento si applica d'ufficio, indirettamente si avrebbe la conferma della possibilità, per i candidati collegati ad una sola lista, di potersi presentare con un diverso contrassegno. Come dire, dopo il danno la beffa, perché è proprio attraverso questa interpretazione che si sta cercando di aggirare il meccanismo dello scorporo senza la necessità, da parte delle forze politiche e dei candidati interessati a questo fenomeno di mal costume politico, di assumersi la responsabilità della scelta. Molto più conformemente alla ratio della legge, l'interpretazione della norma va ricondotta agli obiettivi che con questa s'intendono raggiungere, senza con ciò trasformare una non felice formulazione nel suo esatto contrario, tanto più visto quanto prescritto dal più volte richiamato art. 4. Per gli stessi motivi, perdono di significato altri eventuali riferimenti impropri di altri articoli ai fini della determinazione dei contrassegni che gli elettori hanno il diritto di trovare stampati sulle schede elettorali. Per concludere, la legge è sin troppo chiara per essere male interpretata e male applicata: se da un lato, infatti, nulla può per impedire ai candidati di collegarsi alle cosiddette liste civetta; dall’altro lato è sin troppo chiara nell’imporre l’assunzione della piena responsabilità di tale scelta, con l’obbligo dell’uso del contrassegno della lista civetta collegata.
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