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Testo unificato proposto dal Relatore Gerardo Bianco - Revisione delle disposizioni in materia elettorale
 
Art. 1
(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell’ambito delle circoscrizioni di cui all’allegata Tabella A.»;

   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, per l’attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto  il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

   3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.»;
 

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi  assegnati alle singole circoscrizioni elettorali,  nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.»;

c) nell'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;
 

d) nell'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:


«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l’esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma e il candidato comune a più partiti o gruppi politici devono essere resi noti prima delle elezioni, con la stessa dichiarazione di cui al periodo precedente.»;

 
e) all'articolo 17, nel primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.»;

 
f) all'articolo 18-bis:

1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata,  contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all’atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

 
g) all'articolo 19, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali,con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.»;

 
h) all'articolo 58, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

 
i) l'articolo 77 è sostituito con il seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
        1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;
       2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo il numero dei voti validi di ciascun candidato per il numero totale dei voti validi del rispettivo collegio, moltiplicato per cento;
       3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;
      4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
      5) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei relativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione»;

 
l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;
3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;
4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si opera analogamente a quanto descritto nel precedente numero 3).
5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;
6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell’articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.
7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;
8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
8.1) se l’esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);
8.2) se l’esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo.»;

 
m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 83, l’Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all’articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine, moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare, sono assegnati, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
2. Per ciascuna lista l’Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l’Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall’Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.
3. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

 
n) l’articolo 85 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il presidente dell’Ufficio circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di lista sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto il numero dei seggi assegnati a candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1). Quando alla lista spettano altri seggi gli eletti sono proclamati tra gli altri candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa, secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.
2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall’Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l’ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.
3. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
4. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

 
o) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l’ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all’articolo 77, comma 1, numero 3).».

Art. 2
(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica)
 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d’Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l’attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. All’attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.
4. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
5.  La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;
 

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell’ambito delle circoscrizioni regionali.»;

 
c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

 
d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:


«Art. 8 – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»;

 
e) all’articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.»;

2) nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione regionale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi uninominali; se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle indicate per ultimo.»;

4) il comma 5 è abrogato;

 
f) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto.»;

 
g) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.»;

 
h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.  - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;
b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento richiesto, moltiplica il totale dei voti validi espressi in ambito regionale per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto;
c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
 
2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.
 
3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.
 
4. L’Ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla Regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.
 
5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.»;

 
i) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto dello stesso gruppo nell’ordine delle cifre individuali.».
 
 
Art. 3
(Disposizioni speciali per l’elezione della Camera dei Deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’elezione della Camera dei deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, escluse, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche, le disposizioni di cui all’articolo 83.