Revisione delle disposizioni in materia elettorale
(dicembre 2007 - fonte Senato.it)

Art. 1

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell’ambito delle circoscrizioni di cui all’allegata Tabella A.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per l’attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.»;
c) nell'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

IPOTESI A
«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;

IPOTESI B
«2. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l’elezione del deputato che rappresenta il collegio, l’altro per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.»;
d) nell'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati, nonché i singoli candidati indipendenti nei collegi uninominali, depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l’esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Quando i partiti o i gruppi politici presentano un programma comune e indicano un unico nome, ai sensi del precedente periodo, le dichiarazioni devono essere reciproche e conformi.»;
e) all'articolo 17, nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature, nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.»;
f) all'articolo 18-bis:

1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all’atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.
3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.
3-ter. E’ ammessa la presentazione di candidature indipendenti in singoli collegi uninominali. In tal caso, la dichiarazione di presentazione della candidatura, contraddistinta da specifico contrassegno, deve essere sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.»;
g) all'articolo 19, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Art. 19. - 1. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di una lista circoscrizionale, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.»;
h) all'articolo 58, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

IPOTESI A
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

IPOTESI B
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio, e un altro sul contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. Qualora l’elettore tracci un unico segno sul contrassegno della lista, il voto si intende espresso anche per il candidato individuale ad essa collegato per rappresentare il collegio. Qualora l’elettore tracci un unico segno per il candidato nel collegio, il voto si intende espresso anche per la lista con il medesimo contrassegno.»;
i) l'articolo 77 è sostituito con il seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;
2) proclama eletto, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta, in conformità ai risultati accertati ai sensi del numero 1. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età;
3) delle avvenute proclamazioni dà immediata comunicazione all’Ufficio centrale nazionale, specificando gli eventuali collegamenti tra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali.»;
l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua, quindi, le liste che abbiano una cifra elettorale corrispondente a non meno del cinque per cento del totale nazionale dei voti di lista validamente espressi ovvero che abbiano, in almeno cinque circoscrizioni, una cifra elettorale circoscrizionale pari a non meno del sette per cento dei voti validamente espressi in ciascuna di esse, e le dichiara ammesse all’attribuzione dei seggi.»;
m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle liste ammesse all’attribuzione dei seggi, sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:
a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere;
b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;
c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l’ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L’Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera c) del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l’Ufficio centrale circoscrizionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine, sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l’ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l’Ufficio centrale circoscrizionale procede secondo l’ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l’ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;
n) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l’ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 84, comma 4, terzo periodo.».

Art. 2

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal presente:

«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d’Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l’attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

2) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. All’attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.

4. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari alla metà dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in una circoscrizione elettorale.

5. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

6. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell’ambito delle circoscrizioni.»;
c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 6. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;
d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature, nonché i candidati indipendenti nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»;
e) all’articolo 9:

1) nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

2) il comma 4 è abrogato;
f) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

IPOTESI A
«Art. 14 - 1. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

IPOTESI B
«Art. 14 - 1. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l’elezione del senatore che rappresenta il collegio, l’altro per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. Qualora l’elettore tracci un unico segno sul contrassegno della lista, il voto si intende espresso anche per il candidato individuale ad essa collegato per rappresentare il collegio. Qualora l’elettore tracci un unico segno per il candidato nel collegio, il voto si intende espresso anche per la lista con il medesimo contrassegno.»;
g) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti fra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali.»;
h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) individua quindi le liste che abbiano conseguito in ambito regionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi.»;
i) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L’Ufficio elettorale regionale sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:
a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;
b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;
c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l’ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L’Ufficio elettorale regionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera c) del comma precedente, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l’Ufficio elettorale regionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine, sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L’Ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l’ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l’Ufficio elettorale regionale procede secondo l’ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l’ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.»;
l) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l’ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo.».