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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism
Aggiornamento: l'udienza del 29 gennaio si è conclusa con un'ordinanza che lascia ben sperare.  Non è stato infatti opposto il difetto di giurisdizione ed è stata fissata la data del 4 aprile 2013 per la trattazione della causa nel merito.
 
RICORSO-fb2È giusto votare con una legge elettorale incostituzionale? Il Porcellum, è costituzionale?
Forse sì, forse no, molto probabilmente no.
Nulla di più normale che su questo si pronunci la Corte Costituzionale.
Ma proprio qui sta il problema.
Come attivare il sindacato di costituzionalità?
Già altre volte si è tentato ma è andata male, perché la giustizia ordinaria e amministrativa hanno dichiarato di non poter intervenire in materia di legge elettorale, neanche, appunto, per sollevare la questione di legittimità.

Nel frattempo sono però sopraggiunti elementi nuovi , ed è per questo che è stato presentato un nuovo ricorso al TAR del Lazio (in coda all'articolo), con il chiaro obiettivo di far giungere la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale all'Organo preposto, la Corte Costituzionale.
 
La questione di legittimità sollevata riguarda l'assegnazione di un premio di maggioranza senza che sia stata fissata una soglia minima di voti o di seggi da dover raggiungere, e sulla quale nel 2008 la Consulta, in sede di ammissibilità dei referendum, quindi nell'impossibilità, in quella sede di giudizio, di poter effettuare il sindacato di legittimità, aveva già avuto modo di segnalare al legislatore gli aspetti problematici di una tale mancata previsione.
L'elemento di novità contenuto in questo nuovo ricorso, che si ritiene decisivo al fine di superare l'ostacolo da sempre frapposto, il difetto di giurisdizione da parte dei giudici ordinari ed amministrativi in materia di legge elettorale, gli esiti della seduta della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati del 17 giugno 2009.
Nell'affrontare l'esposto dell'elettore Franco Ragusa, che richiamava ai propri obblighi di legge le Camere per le proteste presentate nei seggi, tra le quali anche la sua, la Giunta delle Elezioni lo dichiarava di fatto esaurito in quanto non era stata pregiudicata la regolarità delle operazioni elettorali, "Vertendo la verifica dei poteri sulle operazioni elettorali che hanno ad oggetto i voti effettivamente espressi" e non su altro.
Ritenuta inoltre inammissibile la richiesta che fosse la Camera dei Deputati stessa a sollevare la questione di legittimità, in quanto "né la Giunta delle elezioni né l’Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici a quo ai fini della eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette".
Ed è in forza di queste motivazioni, che danno una più esatta delimitazione del raggio d'azione del principio di autodiachia, nonché la diversa individuazione, da parte della Giunta, del giudice a quo che solo può rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimita costituzionale riferite alla legge elettorale, che si è ritenuto di poter sottoporre nuovamente la  questione al giudice amministrativo.





Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
RICORRE

Il Sig. Franco Ragusa, nato a ..... , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Milena Viggiani ...., che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto;

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno in carica, domiciliati per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi, n. 12

per la declaratoria d’illegittimità parziale

e per il conseguente annullamento parziale

della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2001, nella parte in cui - visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; e visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - ha approvato, su proposta del Ministro dell’interno, i due decreti presidenziali per l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei deputati (circoscrizioni elettorali e circoscrizione Estero) e del Senato della Repubblica (Regioni e circoscrizione Estero);
del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nel numero 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, con il quale, visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, ha disposto la Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni del 24 e 25 febbraio;
del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, pubblicato nel numero 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, ha disposto per la assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica;
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, pubblicato nel n. 299 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, con il quale, visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ha disposto per la assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.
I provvedimenti suddetti vengono qui censurati ed impugnati limitatamente alle parti in cui - dando applicazione ed esecuzione alle ivi richiamate disposizioni di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - sono viziati per:
a) violazione di legge per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 58, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;
b) violazione di legge per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 56, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
Il presente ricorso sta altresì per l’annullamento di ogni provvedimento conseguente e successivo, ancorché non noto ai ricorrenti, con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente è elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, con la tessera elettorale n. ...,.
Il ricorrente deduce di essere leso nel suo libero esercizio del diritto di voto; diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica e riconosciuto anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Pertanto, il sig. Ragusa agisce in questa sede per ottenere l’annullamento in parte qua degli atti amministrativi indicati in epigrafe, adottati dal Governo in applicazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica nel loro testo vigente, quale risultante dalle modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 di riforma della legge elettorale.
L’attualità e la sussistenza del loro interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) nasce dalla circostanza che con i provvedimenti ministeriali qui impugnati si è dato l’avvio al complesso procedimento elettorale per le elezioni politiche che si terranno il 24 e 25 febbraio 2012.
Ovviamente, oggetto del presente ricorso non sono il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere e neppure la decisione del Consiglio dei Ministri con la quale è stata fissata la data delle elezioni, trattandosi di atti politici che non sono minimamente sfiorati dalle censure che, viceversa, vengono proposte soltanto nei confronti degli atti amministrativi che, in applicazione delle vigenti leggi elettorali, disciplinano il procedimento delle operazioni elettorali.

* * * * *

Con la sentenza 1855/2008 il TAR del Lazio ha “dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso 1616/2008 proposto da Aldo Bozzi ed altri, mirante all’annullamento degli atti di convocazione dei comizi e di assegnazione dei seggi per la Camera ed il Senato per le elezioni del 2008, con il fine di trasmettere gli atti alla Corte di legittimità delle leggi per le questioni incidentalmente sollevate.
L’attuale ricorrente, preso atto della sentenza sopra citata e in assenza, pertanto, di forme di accesso alla Corte Costituzionale in grado di garantire al singolo elettore di poter attivare il controllo di costituzionalità, nel ritenere leso il proprio diritto di voto in relazione alla dedotta incostituzionalità della norma che prevede l’attribuzione del 55% dei seggi alla lista o coalizione di liste che ottenga il maggior numero di voti e non subordinando detta assegnazione al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi, in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008 ha restituito le schede per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, presentando, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, protesta motivata, con la quale chiedeva alle Camere di pronunciarsi circa le motivazioni sollevate in sede di seggio elettorale e, fatta salva l'insindacabilità delle decisioni delle Camere in ordine all’ammissibilità dei propri componenti, che fossero le Camera stesse a sollevare presso la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale vigente.
A seguito di tale protesta, regolarmente verbalizzata, il ricorrente ha successivamente presentato esposto alla Camera dei Deputati perché adempisse agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, che riserva alle Camere il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”.
In data 17 giugno 2009 la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ha discusso l’esposto del ricorrente dichiarandolo inammissibile.
A motivo dell’inammissibilità la Giunta delle elezioni ha così precisato: “Vertendo la verifica dei poteri sulle operazioni elettorali che hanno ad oggetto i voti effettivamente espressi (in quanto tradottisi nel deposito della scheda di voto nell'apposita urna) e non già sulle motivazioni che possono aver indotto taluno degli elettori a non esprimere il proprio voto, la protesta del signor Ragusa non poteva che essere giudicata irrilevante ai fini della verifica dei risultati elettorali e come tale è, infatti, stata trattata in occasione della richiamata verifica dei poteri a livello circoscrizionale”.
Con riguardo alle censure di incostituzionalità alla base della protesta motivata presentata nel seggio la Giunta delle elezioni ha ribadito, secondo prassi costante, che “né la Giunta delle elezioni né l’Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici a quo ai fini della eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette”.
Da tali motivazioni, per quanto in quella sede avverse al ricorrente, discende, però, una corretta collocazione del principio di autodiachia entro i limiti del dettato costituzionale, nonché la corretta individuazione del giudice a quo che solo può rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale.
Altresì, con la sentenza 15/2008 la Corte Costituzionale non ha escluso il sidacato di legittimità della legge elettorale oggetto dei quesiti referendari, ma ha indicato, piuttosto, le corrette vie di accesso per la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, così precisando:
- “Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta”;
-
Il giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma attuale, frutto dell'originario bilanciamento effettuato dal legislatore, e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall'avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.
Un’interpretazione restrittiva del controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie in capo alla Corte Costituzionale non è altresì desumibile, anche tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 66 della Costituzione, dal dettato costituzionale, che anzi affida alla sola Corte Costituzionale il potere di giudicare "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni" (art. 134).
Non è pertanto da disposizioni di una o più leggi ordinarie che potrebbe derivare un eventuale difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario o amministrativo.
Laddove tali norme fossero presenti nell'ordinamento, o che di queste venisse data un'interpretazione dalla quale se ne dovessero desumere limiti di giurisdizione per la Giustizia ordinaria ed amministrativa, ben oltre quanto specificatamente delimitato dall'art. 66 della Costituzione, s'imporrebbe di sollevare la questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche.
Al Giudice amministrativo sono devoluti esclusivamente i giudizi relativi alle operazioni elettorali, mentre all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria spetta conoscere delle controversie in tema di ineleggibilità e incompatibilità. Di conseguenza, poiché con il presente ricorso vengono dedotte soltanto censure concernenti le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, non sembra che possa sorgere dubbio alcuno sulla competenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale a conoscere delle questioni che qui vengono dedotte.
Con riferimento alla competenza del giudice amministrativo in materia è intervenuta la legge 69/2009 che – nell’ambito della delega per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato la conferisce tra l’altro – all’art. 44, comma 2, lett. d) anche per “razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni”.
Orbene la mancata previsione nel codice del processo amministrativo della competenza dell’A.G.A. in materia comporta la violazione della richiamata legge delega e la necessità di sollevare anche sotto tale profilo specifica questione di legittimità costituzionale delle norme laddove non prevedono la competenza esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Peraltro la violazione della delega indicata esclude l’esistenza nel nostro ordinamento di un diritto ad un “ricorso effettivo” (art. 13 della CEDU) a tutela del diritto degli elettori a libere elezioni così come garantito dall’art. 3 del Protocollo n.1 della CEDU, con violazione quindi – anche sotto tale profilo - dell’art. 117 della Costituzione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede l’accoglimento del presente ricorso, per i seguenti

MOTIVI

violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 56, primo comma, 58, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.
illegittimità, in parte qua, della deliberazione del Consiglio dei Ministri, E DEI Decreti del Presidente della REpubblica , come meglio indicati in epigrafe, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale, sotto altro profilo, degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957, nonché degli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
Le disposizioni di legge, in attuazione delle quali sono stati adottati i provvedimenti qui impugnati del procedimento elettorale, prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati, nonché l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
Si tratta di normativa che è destinata a alterare profondamente i risultati del voto che uscirà dalle urne. Ancora una volta occorre evidenziare che il precedente specifico di questa normativa, introdotta con la Legge n. 270/2005, si rinviene nella lontanissima già ricordata Legge 18 novembre 1923, n. 2444, con la quale venne totalmente modificato il Testo Unico 2 settembre 1919, n. 1495 (T.U. della legge elettorale politica). Gli articoli dal 40 in poi vennero completamente sostituiti “Il numero dei deputati per tutto il regno è di 535. Tutto il regno forma un collegio unico nazionale, ......”, e con l’inserimento dell’art. 84/bis venne disposto, al secondo comma di questo articolo, che “(omissis) .... l'ufficio centrale nazionale: “1° procede alla somma. di tutti. i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il regno; “verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia. ottenuto il maggior numero di voti in tutto il collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 366, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti(omissis)...”.
In altri termini, appare evidente che le attuali disposizioni introdotte con la qui censurata Legge n. 270/2005, si ispirano alle ricordate antiche norme viziate da evidente incompatibilità con l’attuale ordinamento democratico.
Va inoltre sottolineato che la stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n.15 del 2008, pur consapevole di non potere dare in quella sede un giudizio anticipato di incostituzionalità delle norme che qui vengono censurate, tuttavia, dopo avere considerato che “l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili. L'abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell'inammissibilità, solo l'effetto di rendere più probabile l'attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza. Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente. Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
Ha poi la Corte stessa ritenuto di non potersi esimere dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
In termini analoghi la Corte si è poi espressa, mutatis mutandis, nella sentenza n. 16 del 2008, riguardante la normativa sul Senato della Repubblica.
La normativa denunciata è quindi viziata di illegittimità costituzionale perchè consente che le maggioranze non siano genuina espressione del voto espresso dal corpo elettorale, ma che si formino in base all’attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale e casuale (con assenza di una soglia minima di suffragi).
Questo sistema viola il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione dell’eguaglianza anche sostanziale del voto, in base al quale non può darsi valore o peso diverso ad un voto a seconda del risultato elettorale, e può premiare formazioni politiche sebbene siano meno rappresentative con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere.

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di sospensione degli atti impugnati in parte qua, quanto meno in attesa delle pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni incidentali di legittimità costituzionale in questa sede sollevate, in considerazione della evidente esigenza di evitare che, nel frattempo, si compiano operazioni elettorali in applicazione di norme la cui incostituzionalità è stata illustrata, con chiaro ed evidente nocumento che l’interesse pubblico e dei sottoscritti ricorrenti subirebbero dalla violazione degli invocati diritti costituzionalmente garantiti.
Quanto al “fumus boni jurus” i sottoscritti ricorrenti ritengono che i motivi dedotti dimostrino la fondatezza del ricorso, o quanto meno, la sua serietà, trattandosi di questioni che investono problemi nuovi e delicati, attinenti ad aspetti di cruciale importanza per la stessa caratterizzazione della nostra civiltà giuridica.

* * * * *

Alla luce di tutto quanto sopra premesso i ricorrenti confidano nell’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

in via preliminare sospendere i provvedimenti impugnati;
nel merito, previa sospensione del giudizio e rimessione contestuale di atti e parti alla Corte Costituzionale, per la decisione sulle questioni incidentali di legittimità costituzionale, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, annullare in parte qua gli atti impugnati e qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso.

Spese rifuse.

Agli effetti del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente.

Si producono i documenti indicati.

Roma, 17 gennaio 2013.

Avv. Milena Viggiani