In risposta alla memoria difensiva prodotta dall’Avvocatura Generale dello Stato, che prioritariamente fa riferimento alla decisione 13.3.2008 n. 1053 del Consiglio di Stato, è sufficiente evidenziare il mancato approfondimento della successione storica degli eventi che, proprio a partire dalla sentenza 1855/2008 del TAR del Lazio e il successivo pronunciamento del Consiglio di Stato, hanno infine ricondotto il cittadino elettore a dover nuovamente porre la questione al giudice amministrativo.

Senza ribadire quanto ampiamente svolto nel ricorso, nel percorso compiuto l’elettore ricorrente - prendendo atto delle sentenze sopra citate - ha dapprima cercato un pronunciamento delle Camere ed ora torna al giudice amministrativo per ottenere un pronunciamento su un “atto” che si ritiene adottato in relazione ad una legge viziata di incostituzionalità e che diversamente resterebbe nell’assoluta e piena discrezionalità delle sole scelte legislative sottratte ad ogni possibile vaglio giurisdizionale e di costituzionalità. Ciò che non appare possibile con riferimento alla legislazione elettorale che, in ipotesi, e nel caso concreto, si pone in violazione dei principi costituzionali , come evidenziato nel ricorso presentato.
Non ci si trova, quindi, di fronte ad ipotesi riguardanti l’assenza di strumenti correttivi, bensì, come la successione storica degli eventi ha ben evidenziato, alla concreta impossibilità di garantire la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Il primo interrogativo al quale il giudice amministrativo è chiamato a rispondere è come tutelare il diritto del singolo elettore ad esercitare in maniera costituzionalmente corretta il diritto di voto per l’elezione del Parlamento, diritto inteso non solo come mera partecipazione con pari diritti in riferimento all’esercizio di voto goduto dagli altri elettori, ma in quanto esplicazione della propria quota-parte di sovranità popolare “nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Per la fattispecie di rischio sopra richiamata, “Nelle forme e nei limiti della Costituzione” non può non voler dire anche “con piena certezza di legittimità costituzionale della legge elettorale”, elemento non unico ma certamente indispensabile al fine di garantire la concreta e piena attuazione dell’art. 1 comma 2 della Costituzione.
Le due questioni, legittimità costituzionale della legge elettorale ed interesse dell’elettore al corretto esercizio del diritto di voto, viaggiano di pari passo, in quanto direttamente connesse, essendo la prima condizione necessaria per il corretto godimento del diritto costituzionalmente garantito.
Pertanto, laddove il Giudice Amministrativo ritenga non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità sollevate, o che potrebbe d’ufficio a sua volta sollevare, risulterebbe urgente intervenire, coerentemente con quanto di sua competenza, sugli atti di natura amministrativa attuativi di un procedimento elettorale viziato all’origine.