- Caro Amministratore mi sembra che lei tenti di forzare un comportamento con deduzioni certamente non permesse che andrebbe invece supportato normativamente.

Quali le deduzioni non permesse? e perché?
Come vede, l'onere sta da ambo le parti. Da un lato delle deduzioni che per altro sono soltanto la lettura integrale di 3 articoli di legge (quelli in evidenza in home page); dall'altra un continuo chiedere da dove provengono queste deduzioni senza portare, mi permetta, altrettanti articoli di legge a sostegno.

- Lei ha detto di aver espletato la funzione di Presidente di seggio. Come tale allora saprà che gli elettori, così come i componenti di seggio, possono tenere dati comportamenti solo se questi siano normativamente previsti o giuridicamente irrilevanti.
Perchè - secondo lei - è nulla la scheda che l'elettore prende e lascia cadere a terra rifiutandosi di votare, mentre non lo è se si rifiuta di riceverla? Le ricordo che il voto di un elettore non inizia dal momento in cui riceve la scheda, ma nel momento in cui entra in sala e viene registrato.


Mi permetta di rimanere stupito. Dove ha letto, su questo sito, che le schede rifiutate o restituite non vadano considerate nulla?
Quello che si chiede è proprio il contrario: non si ritira o si restituisce la scheda chiedendo che non venga utilizzata ai fini del voto.

- Secondo il suo ragionamento, allora, un elettore potrebbe rifiutarsi di ricevere la scheda e fare mettere a verbale che rietiene di non votare perchè la carta usata per la scheda è di qualità scadente, oppure perchè i caratteri usati non gli garbano, o perchè gli dà fastidio il colore della scheda utilizzata e così via non finendo di verbalizzare tutti i cavilli che possono venire in mente agli elettori.

Mettiamola così: se anche fosse un cavillo, quello che però dovrebbe farla riflettere non è tanto come impedire un uso cavilloso della legge (anche perché è anche con i cavilli che si vincono le cause in maniera legittima), quanto, piuttosto, chiedersi come mai in tanti (speriamo) potrebbero aver deciso di attaccarsi ad un cavillo.

- Le motivazioni giuste e condivisibili, come quelle alla base della protesta de quo, non posso legittimare un comportamento normativamente non previsto e quindi vietato.

Cosa intende per "comportamento non previsto e quindi vietato"?
In ogni caso, una volta identificato, l'elettore può tenere due comportamenti esplicitamente previsti dalla legge: presentare proteste; votare.
Ma non solo: nel caso non osserva le corrette modalità di voto, a meno di un comportamento grave, non viene sanzionato, ma perde solo la possibilità di esprimere un voto valido.
Come vede, siamo in un ambito completamente compatibile con: far sì che la scheda venga annullata e presentare reclamo.
Diversamente, sarà pure un cavillo, ma da nessuna parte è scritto che il segretario potrebbe rifiutare la verbalizzazione per manifesta infondatezza del reclamo o per altre ragioni.
Facendo la somma delle cose e tenendo fede al principio da lei testè enunziato "comportamento non previsto e quindi vietato", la non verbalizzazione è vietata.
Per altro, e credo proprio non a caso, ad essere sanzionato per la mancata verbalizzazione è il segretario, che di certo non gode dei poteri del Presidente di seggio.
Significherà qualcosa in termini di: sta lì per fare quello, punto!

- Ritengo comunque necessario che in vista delle elezioni le Prefetture non ci lascino da soli (in quanto componenti di seggio) a dover sbrogliare una matasso o piuttosto a dover disquisire su un cavillo normativo in una sede poco opportuna qual è il seggio!

Su questo sono pienamente d'accordo.
Per quanto, però, mi permetto di dirle che nel 2001, dove su tre schede ne votai solo due chiedendo l'annullamento della terza, l'unico fastidio fu quello di dover scrivere sul posto i motivi della protesta, in ben due copie. La discussione circa la liceità della richiesta durò meno di 30 secondi. E non solo nel mio seggio, ma anche in altri.

A ciò aggiungiamo che c'è una sorta di precedente a favore della mia tesi e che non mancherò di esibire all'Ufficio elettorale: la comunicazione protocollata dalla quale risulta che la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ha discusso un esposto di un semplice elettore. Forse perché doveva in base all'art. 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche?

Cordialmente

PS: Indirizzo del Ministero dell'Interno al quale poter indirizzare quesiti di ordine giuridico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Franco Ragusa                              

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