È giunta più di una richiesta che chiede: come mai non è stato proposto, come nel 2001 e nel 2008, il rifiuto o la restituzione della scheda con annessa motivazione (reclamo o protesta) da far verbalizzare, così come consentito dall’art. 87 del TU delle leggi elettorali?
Molto semplicemente, perché ora c’è un ricorso contro il Porcellum che, proprio grazie alle verbalizzazioni del 2008, sta andando avanti: udienza per la trattazione nel merito già fissata per il 4 aprile.

 
Come è facile verificare dalla lettura degli stampati proposti per il 2008, tra i motivi della protesta vi era la segnalazione dell’esistenza dei “limiti presenti nell’attuale sistema di accesso al controllo di costituzionalità delle leggi” ... “tali da impedire l’uso della normale via giudiziaria per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale, come per altro confermato dalle sentenze del TAR del Lazio N. 1855/2008 e successivo appello al Consiglio di Stato.”
 
A seguito di tale protesta e i pronunciamenti delle Giunte delle elezioni delle due Camere, che di fatto hanno riaperto la questione riguardo le competenze dei giudici ordinari ed amministrativi, si è infine giunti all’ordinanza 651/2013 del Tar del Lazio che, per la prima volta, ha ritenuto di poter entrare nel merito delle questioni sottoposte al suo esame in riferimento all’evidente incostituzionalità, per i ricorrenti, del modo di assegnazione del premio di maggioranza così come configurato dalla vigente legge elettorale e come peraltro già segnalato dalla Consulta in sede di ammissibilità dei referendum con le sentenze 15 e 16 del 2008.
 
L’esito dell’udienza del 4 aprile non è ovviamente per nulla scontata e vi è, altresì, la necessità di prepararsi al meglio di fronte alle insidie delle complesse procedure del processo amministrativo.
Per queste ragioni si ritiene sia più opportuno, per chi intende proseguire con il ricorso, avere altri motivi per l’interesse al ricorso e a supporto della tesi principale, cioè l’illegittimità costituzionale del modo di assegnazione del premio di maggioranza, alla luce del danno concretamente subito in termini di corretta e ragionevole rappresentazione dell’espressione di voto da parte degli elettori; danno subito tanto più grave quanto più il risultato finale potrebbe confermare quanto emerso dagli ultimi sondaggi a disposizione: la lista o la coalizione vincente potrebbe infatti acquisire un premio in seggi anche superiore al 20%.
Pertanto, diversamente dal 2008, il sottoscritto, ricorrente principale nel ricorso ora pendente al TAR del Lazio, inserirà regolarmente le schede nelle urne, e questo al fine di aggiungere, alle ragioni del ricorso, il danno concretamente subito sotto il profilo della ragionevole rappresentazione della propria quota-parte di sovranità popolare.
 
Al riguardo c’è da segnalare che è stata fissata al 21 marzo l’udienza per la discussione in Corte di Cassazione della causa elettorale contro il Porcellum portata avanti dall’Avv. Bozzi ed altri.
L’Avv. Bozzi consiglia di far verbalizzare, prima di votare, la seguente dichiarazione:
L’odierno esercizio del diritto di voto da parte del sottoscritto non implica rinuncia a fare valere in ogni sede giurisdizionale il diritto a libere elezioni”.
Buon voto, o non voto motivato, a tutti
Franco Ragusa


Aggiornamento: 24-02-2013
Votato e lasciato a verbale (al solito c'è stato un tentativo di rifiuto, ma poi si è risolto tutto molto velocemente) le seguenti dichiarazioni, una per la Camera e l'altra per il Senato:

In attesa della trattazione nel merito del ricorso 651/2013, pendente presso il Tar del Lazio di Roma sezione 2 bis, ricorso con il quale si chiede venga sollevata la questione di incostituzionalità della  Legge elettorale nella parte che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi , questione problematica già segnalata dalla Consulta in sede di ammissibilità dei referendum con le sentenze 15 e 16 del 2008, si dichiara che l'odierno esercizio del diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati da parte del sottoscritto, Franco Ragusa, ricorrente principale del ricorso sopra citato, non implica rinuncia a far valere, in ogni sede giurisdizionale, nonché presso la Camera dei Deputati stessa ai sensi dell'art. 87 "D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche", il diritto a libere e democratiche elezioni nel rispetto, in via principale e non solo, dell'art. 1 comma 2 della Costituzione:
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

In attesa della trattazione nel merito del ricorso 651/2013, pendente presso il Tar del Lazio di Roma sezione 2 bis, ricorso con il quale si chiede venga sollevata la questione di incostituzionalità della  Legge elettorale nella parte che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi , questione problematica già segnalata dalla Consulta in sede di ammissibilità dei referendum con le sentenze 15 e 16 del 2008, si dichiara che l'odierno esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica da parte del sottoscritto, Franco Ragusa, ricorrente principale del ricorso sopra citato, non implica rinuncia a far valere, in ogni sede giurisdizionale, nonché presso il Senato stesso ai sensi dell'art. 87 "D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche per quanto applicabile al Senato", il diritto a libere e democratiche elezioni nel rispetto, in via principale e non solo, dell'art. 1 comma 2 della Costituzione:
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."