Giunge un invito da parte dell'Avv. Bozzi, già ricorrente contro l'incostituzionalità del Porcellum al Tar del Lazio e presso il Consiglio di Stato, per recarsi a votare, con ulteriore proposta di iniziativa legale presso la Corte del Consiglio d'Europa.
Da parte di questo sito l'invito rimane ovviamente quello di essere coerenti sino in fondo, recandosi sì ai seggi, ma per rifiutare o restituire le schede, esercitando così il diritto-dovere del voto.


Avvocato Aldo Bozzi
ASSOLUTAMENTE OCCORRE INVITARE LA GENTE AD ANDARE A VOTARE. VERBALIZZINO QUELLO CHE VOGLIONO,  MA DEVONO VOTARE, NON DEVONO RIFIUTARSI DI VOTARE.
RIFIUTARSI DI VOTARE  E' ASSOLUTAMENTE UN COMPORTAMENTO INACCETTABILE.
VOTARE E' UN DIRITTO-DOVERE CIVICO.
SOLTANTO ANDANDO A VOTARE SI POTRA' CONTRIBUIRE A FARE AFFERMARE LE PROPRIE IDEE.
LA PREGO DI PUBBLICARE SUL SUO BLOG QUESTO MIO MESSAGGIO SULLA NECESSITA' CHE E' NECESSARIO ANDARE A VOTARE !!!
AL MASSIMO SI POTREBBE VERBALIZZARE :
“L’ODIERNO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO NON IMPLICA RINUNCIA A FARE VALERE IN OGNI SEDE GIURISDIZIONALE, ANCHE INTERNAZIONALE AVANTI ALLA CORTE DEL CONSIGLIO D’EUROPA (46 NAZIONI !!!) IL DIRITTO A LIBERE ELEZIONI , COME RICONOSCIUTO DALL’ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA C.E.D.U. , CIOE’ IL DIRITTO A libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.”
Se, poi, si vuole portare avanti la questione della illegittimità del”porcellum”, allora l’unica strada (quelle avanti ai Giudici nazionali io le ho già provate tutte) è ormai quella del ricorso a Strasburgo.
ALLEGO QUI UN MESSAGGIO CHE AVEVO LANCIATO IERI SU QUALCHE BLOG MA CHE VIENE BOICOTTATO

Milano, 13 aprile 2008
Allego la bozza del ricorso a Strasburgo che potrebbe essere inoltrato da qualsiasi elettore direttamente, senza assistenza di avvocati (10 pagine).
Le parti da completare si trovano sulla prima e seconda pagina e, ovviamente, sull'ultima da firmare.
L'indirizzo postale è :
Cour européenne des Droits de l'Homme Conseil de l' Europe (oppure in italiano)
67075 Strasbourg-Cedex
France.
Se si volesse inoltrare il ricorso oggi, si può trasmettere a mezzo FAX al seguente numero 0033 (0)3 88 41 27 30, e poi domani fare seguito con una raccomandata avvertendo che si tratta dell'originale firmato di quello già trasmesso con il fax.
 
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, colgo l'occasione per inviare  i più cordiali saluti.
ALDO BOZZI


Segue il testo della bozza del ricorso a Strasburgo
da completare nelle parti mancanti sui dati personali



CORTE  EUROPEA  DEI  DIRITTI  DELL’UOMO
Consiglio d’Europa
F-67075 STRASBURGO - CEDEX
RICORSO
presentato in applicazione dell’articolo 34 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli articoli 45 e 47 del regolamento della corte
I. LE PARTI
A.              i  ricorrenti
1. COGNOME   :____________________   2. NOME:   ________________ 
SESSO: MASCHILE
SESSO: FEMMINILE
3. NAZIONALITÀ:  ITALIANA
4. PROFESSIONE:    ___________________
5. DATA E LUOGO DI NASCITA: __________________ -   _______________
6. DOMICILIO:   __________________
7. TELEFONO:   ___________________
8. INDIRIZZO ATTUALE (SE DIFFERENTE DA 6):   ___________________________
9. NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE:
10. PROFESSIONE DEI RAPPRESENTANTI:i
11. INDIRIZZO DEI RAPPRESENTANTI:
12. NUMERO DI TELEFONO: + 39   __________________- NUMERO DI FAX: +39  ______________
B. altra parte contraente
13.                    STATO ITALIANO
*
I. ESPOSIZIONE DEI FATTI
14. Il ricorrente è cittadino italiano, ed è elettore iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________, con la Tessera Elettorale n. ________________________________.
In data 6 febbraio 2008 il Presidente della Repubblica ha autonomamente deliberato, con proprio decreto, lo scioglimento delle Camere. Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri nella riunione n. 90 dello stesso giorno 6 febbraio 2008, dopo avere preso atto del decreto di scioglimento delle Camere, ha a propria volta approvato con proprie deliberazioni i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni, fissando per i giorni 13 e 14 aprile le date per lo svolgimento delle elezioni e convocando i comizi elettorali, in base alle norme vigenti per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cioè in base alle dettagliate disposizioni del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) come modificati entrambi dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche
alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
I provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali adottati dal Consiglio dei Ministri sono stati pubblicati lo stesso giorno del 6 febbraio 2008 sul supplemento ordinario n. 31/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il ricorrente si dichiara vittima della violazione degli articoli 6, primo comma, e 13 della Convenzione e dell’articolo 3 del Protocollo Aggiuntivo n. 1, perché non dispone di un RICORSO EFFETTIVO a tutela  del proprio diritto fondamentale alle libere elezioni e perché non dispone neppure di alcuna via di ricorso interno per fare valere il suddetto diritto fondamentale.
Il ricorrente ritiene, infatti, violato il proprio diritto a libere elezioni le vigenti disposizioni che  non consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti e che, inoltre, prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati con la conseguenza di stravolgere il risultato delle elezioni alterando la composizione dei seggi in Parlamento rispetto ai voti realmente espressi dagli elettori, violando anche il principio di proporzionalità.
Il ricorrente si riserva di meglio illustrare con una successiva memoria le ragioni a sostegno del presente ricorso.
II. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI:
15. VIOLAZIONE DELL‘ ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 (DIRITTO DI ACCESSO A UN GIUDICE   E   DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO), DELL’ ARTICOLO 13 (DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO) E ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE (DIRITTO A LIBERE ELEZIONI) SINGOLARMENTE ED IN COMBINAZIONE TRA LORO, IN RELAZIONE ANCHE AL PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE ED ALL’ARTICOLO 1 (OBBLIGO DI RISPETTARE I DIRITTI DELL’UOMO).
IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE:
i seguenti articoli della Costituzione Italiana dispongono quanto segue:
- L’ARTICOLO  1, secondo comma : “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
- L’ARTICOLO 3, PRIMO COMMA : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (3), di razza, di lingua (4), di religione (5), di opinioni politiche (6), di condizioni personali e sociali.”
- L’ARTICOLO 24, primo comma :  “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”
- L’ARTICOLO 48, comma secondo :  “ll voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- L’ARTICOLO 48, comma quarto :  ”Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”
- L’ARTICOLO 56, primo comma : “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.”;
- L’ARTICOLO 58, primo comma : “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”;
- L’ARTICOLO 66 :  “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.”
- L’ARTICOLO 67 :  “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”
- L’ARTICOLO 111, primo comma : “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.”
- L’ARTICOLO 113, primo comma : “Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.”
- L’ARTICOLO 113, secondo comma : “Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. “.
- L’ARTICOLO 117, primo comma : “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali “.
- L’ARTICOLO 138 : “Le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare  quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera  o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti  la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali “.
- L’elezione della Camera dei deputati è disciplinata dettagliatamente dal D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). In particolare, assumono rilevanza ai fini del presente ricorso i seguenti articoli modificati da questa Legge :
gli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, dispongono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle “liste di candidati concorrenti” e non consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;
- L’elezione del Senato della Repubblica è disciplinata dettagliatamente dal Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) modificato dalla Legge dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). In particolare, assumono rilevanza ai fini del presente ricorso i seguenti articoli modificati da questa Legge:
gli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, dispongono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a  favore delle liste “tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” e non consentono il voto diretto uninominale ai singoli candidati e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
Inoltre, assumono rilevanza anche i seguenti articoli di leggi ordinarie e di atti aventi forza di legge, perché i Giudici amministrativi e i Giudici Ordinari e la Cassazione non li hanno applicati correttamente, giungendo a negare che esista in Italia un qualsiasi giudice competente a giudicare sui diritti spettanti agli elettori nell’esprimere il voto:
- La Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo stabilisce i poteri dei Giudici Ordinari disponendo che i Giudici Ordinari non possono annullare gli atti amministrativi ma sono tenuti a disapplicarli quando risultando conformi alle leggi, cioè quando sono illegittimi. Gli articoli di questa Legge rilevanti sono i seguenti:
articolo 4  “Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.
articolo 5  “In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.”.
- Il TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO, approvato con il  Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, stabilisce all’articolo 31 che gli atti politici non sono impugnabili :
ARTICOLO 31.  “Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.”
III. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 35 DELLA CONVENZIONE.
15. DECISIONE INTERNA DEFINITIVA:  NESSUNA
16. ALTRE DECISIONI:
Cinque recentissime sentenze dell’8 aprile 2008 dal n. 9151/08 al n. 9158/08 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione
17. IL/LA RICORRENTE DISPONE/DISPONEVA DI UN RICORSO CHE NON È STATO ESPERITO? QUALE? PER QUALE MOTIVO NON È STATO ESPERITO?
No. Per le seguenti ragioni:
il Tribunale Amministrativo per il Lazio-Sezione Seconda/bis , competente in questo caso per tutto il territorio nazionale, ha rigettato il ricorso di tre elettori (più due elettori intervenuti ad adiuvandum) dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione, con sentenza del 27 febbraio 2008 n. 1855/2008. La sentenza è stata appellata al Consiglio di Stato-Sezione Quarta, il quale ha rigettato l’appello con sentenza dell’11 marzo 2008 n. 1053/2008 , confermando la pronuncia di difetto assoluto di giurisdizione. Successivamente, anche il Giudice Ordinario Tribunale Civile di Milano si è dichiarato incompetente per difetto assoluto di giurisdizione.  Infine, sono poi intervenute le Cinque recentissime sentenze dell’8 aprile 2008 dal n. 9151/08 al n. 9158/08 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione . In definitiva, si può affermare che si è formata una giurisprudenza costante in base alla quale si afferma
che manca una qualsiasi via interna di ricorso che il ricorrente può intraprendere per fare valere il proprio diritto di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come garantito nel suo esercizio non soltanto dalla Costituzione ma anche dalla Convenzione  e dal suo Protocollo Aggiuntivo.
IV. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
Per quanto riguarda la domanda di equa soddisfazione si chiede, in primo luogo, che lo Stato italiano adotti una misura interna idonea a ripristinare il rispetto delle norme della Costituzione Italiana e della Convenzione per assicurare l’esercizio del diritto a libere elezioni.
Si chiede, inoltre, il riconoscimento delle eventuali spese che il ricorrente dovesse affrontare per il presente ricorso avanti a Codesta Corte Europea, nella misura che verrà documentata.
V. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
IL/LA RICORRENTE HA SOTTOPOSTO AD UN’ALTRA ISTANZA INTERNAZIONALE DI INCHIESTA O DI REGOLAMENTO, LE DOGLIANZE DI CUI AL PRESENTE RICORSO?
No.
VI. DOCUMENTI ALLEGATI.
VII. DICHIARAZIONE E FIRMA.
Dichiaro, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.
Lì _________________     aprile  2008
firma

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SEGUE ALTRO MESSAGGIO


APPUNTO SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
CIRCA L’ATTUALE POSSIBILITA’
DI PROPORRE RICORSO A STRASBURGO
DA PARTE DI OGNI CITTADINO


PREMESSA
1) In primo luogo , SI DEVE ANDARE A VOTARE !
QUESTA VOLTA SI DEVE ANDARE A VOTARE ASSOLUTAMENTE PER TROPPE RAGIONI  !!!
Esercitare il DIRITTO DI VOTO è un “DOVERE CIVICO”  !!!
Il DIRITTO DI VOTO è la manifestazione più alta della DEMOCRAZIA
Chi non vota non ha un vero sentimento democratico.
Chi non si vota per protesta fa una doppia fesseria, perché non esercita un proprio diritto-dovere e poi non deve lamentarsi se le cose vanno male,  ma fare mea culpa.
Infine, anche se è stato fortemente limitato, quel poco del diritto di voto che ci è rimasto va esercitato assolutamente, perché mai come in questo momento c’è bisogno del voto di tutti gli elettori, perché la democrazia è veramente in pericolo.
Ha perfettamente ragione il collega avv. Besostri, che, in prima persona, ha sollevato l’altro ieri il CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, sostenendo:
a) che il corpo elettorale è uno dei “poteri dello Stato” (art. 1, secondo comma, della Costituzione);
b) che il corpo elettorale esercita il proprio potere attraverso ogni elettore (art. 48, 56 e 58 della Costituzione). Per questo motivo votare non è soltanto l’esercizio di un “dovere civico”, ma più esattamente è al tempo stesso l’esercizio di un POTERE-DIRITTO-DOVERE CIVICO;
c) che il potere legislativo, che è un altro dei  “poteri dello Stato”, mediante una semplice legge ordinaria (cioè mediante la legge “porcellum”) limitando l’esercizio del POTERE-DIRITTO-DOVERE CIVICO degli elettori ha in realtà indebitamente limitato il potere che la Costituzione ha attribuito al “corpo elettorale” che è uno dei “poteri dello Stato”
A mio avviso, è un ragionamento inattaccabile, ferreo, che dimostra ancora una volta l’incostituzionalità in radice dell’attuale legge elettorale. Tuttavia, potrebbe incontrare un ostacolo procedurale, perché non si sa se la Consulta ammetterà il principio che il singolo elettore è legittimato a sollevare avanti alla Corte il CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
II°
PERCHE’  ORA SI PUO’  FARE ANCHE IL RICORSO DIRETTO ALLA CORTE DI STRASBURGO
1) E’ opportuno avere presente che la garanzia sopranazionale istituita dalla Convenzione (“Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, da qui in avanti indicata con l’acronimo C.E.D.U.) ha carattere sussidiario rispetto ai sistemi di garanzia nazionali. In forza di questo principio di sussidiarietà si spiega la ragione per la quale l’azione avanti la Corte Europea è ammessa (di regola) soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne.
Tuttavia, il ricorso alla Corte Europea è stato, da questa, ritenuto direttamente ammissibile, per giurisprudenza ormai consolidata, ancora prima di tale esaurimento, quando all’interno dell’ordinamento nazionale si sia affermato un orientamento giurisprudenziale consolidato, quale ius receptum, tale da rendere superflua l’attesa dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, il cui esito appare scontato, ovvero quando nella normativa interna dello Stato contraente manchi una qualsiasi via di ricorso avanti ad un Giudice nazionale.
Questo è ormai la situazione che si è venuta a creare dopo le recentissime sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, della Cassazione e del Tribunale civile che hanno tutte negato l’accesso a un Giudice nazionale agli elettori che hanno promosso il giudizio per sentire accertare e dichiarare da un Giudice il loro diritto di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio dagli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo, terzo e quarto comma, 56, primo comma, 58, primo comma, 67, 113 della Costituzione, e dall’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.
A questo quadro di mancanza di diritto accesso a un Giudice, espresso dai Giudici di merito, cioè di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un Giudice italiano, si sono aggiunte le recentissime sentenze delle SS.UU. della Cassazione dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell'8 aprile scorso (sul ricorso della lista di Pizza, dichiarative del difetto assoluto di giurisdizione su "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste" la cui cognizione competerebbe in via esclusiva al giudizio delle future Camere).
In definitiva, si deve prendere atto che si è verificata la situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un'autorità giurisdizionale nazionale. CON LA CONSEGUENZA CHE QUALUNQUE ELETTORE POTREBBE PROPORRE SUBITO IL RICORSO A STRASBURGO, senza dovere prima adire i Giudici nazionali.
III°
IL PUNTO DI VISTA “CONVENZIONALE” DELLE MOTIVAZIONI DA SVILUPPARE NEL RICORSO  DIRETTO ALLA CORTE DI STRASBURGO

2) Il principio fondamentale sul quale occorrerebbe fare leva sarebbe quello della “preminenza del diritto”, che, pur essendo indicato soltanto come “patrimonio comune” degli Stati membri del Consiglio d’Europa nel quinto capoverso del preambolo della C.E.D.U., tuttavia permea di sé l’intera C.E.D.U.  [1].
In questo quadro concernente la “preminenza del diritto”, l’aspetto da sviluppare parrebbe essere quello del fondamentale principio di proporzionalità che, ai fini delle censure da dedurre, assume particolare rilevanza poiché è quello che impone il rispetto di un giusto equilibrio tra gli interessi della collettività e gli interessi dell’individuo (Sentenze Affari linguistici belgi, del 9 febbraio 1967 e del 23 luglio 1968, Handyside del 7 dicembre 1976, Sporrong & Lonnroth del 23 settembre 1982 d 18 dicembre 1984). Si può, quindi, affermare che il fondamentale principio di proporzionalità viene a costituire il fulcro del ragionamento della Corte Europea tutte le volte in cui l’azione promossa dal singolo interessato è rivolta a censurare le concrete modalità di esercizio del potere riconosciuto allo Stato di incidere sui diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e riconosciuti al singolo in una Società democratica. Nel presente caso, oggetto delle censure
sono, per l’appunto, le concrete modalità prescritte per esprimere il voto politico, modalità che comprimono e limitano il diritto, costituzionalmente previsto, di esercitare il voto personale, diretto, eguale e libero.
IV°

L’importanza che ciascun elettore possa proporre direttamente e subito il ricorso a Strasburgo è data dal fatto che, se la Corte riconoscesse che vi è stata violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione a dal Protocollo n. 1 aggiuntivo (cioè la violazione degli articoli 6, primo comma, e 13 della C.E.D.U. e dell’articolo 3 del Protocollo aggiuntivo), scatterebbe il procedimento di controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte, compito affidato al Comitato dei Ministri, che viene generalmente definito “il braccio armato” della C.E.D.U.. Infatti, oltre al controllo della esecuzione concreta della singola controversia decisa dalla Corte, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha il compito di sorvegliare che le ragioni che hanno dato luogo al ricorso siano state rimosse. Di conseguenza, se la causa si rinviene in una legge, il Comitato sorveglia e fa pressione presso il Governo interessato affinché la legge venga modificata nel senso voluto dal
principio affermato nella sentenza della Corte.