Buon giorno,
sono un Presidente di seggio.
Nel mare magno di proposte, inviti, suggerimenti circa le possibili forme di protesta in occasione delle prossime elezioni, non riesco a capire, pur avendo letto il Testo Unico sulla elezione della Camera, pur avendo spulciato il "manuale" di istruzioni per le operazioni del seggio e pur avendo chiesto all'ufficio elettorale della mia circoscrizione, cosa devo fare esattamente di fronte ad un elettore che, dopo essersi presentato al seggio, rifiuti la consegna delle schede.
In un post di altro pres. di seggio letto su questo sito ho visto che l'autore annunciava che non consegnerà la scheda all'elettore che, pertanto, non risulterà tra i votanti. Ma se la legge (art. 12 DPR 299/2000) prevede la vidimazione della tessera elettorale e la trascrizione del relativo numero nel registro dei votanti PRIMA della consegna delle schede, come posso evitare di considerarlo tra i votanti?
Sono piuttosto confusa, soprattutto dopo che mi sono sentita dire dall'ufficio elettorale esattamente il contrario di ciò che prevede la norma sopra citata e cioè che la tessera viene bollata DOPO che l'elettore ha votato e che quindi, se rifiuta la scheda, la tessera non gli viene bollata, non viene inserito nell'elenco dei votanti e l'unica conseguenza è che, risultando che si è recato al seggio dal registro degli elettori iscritti alla sezione, non potrà più ripresentarsi per votare (questa info ovviamente mi è stata data prima che controllassi la fonte normativa).
Chiedo qualche chiarimento, grazie.


Portando avanti un'iniziativa di rifiuto/restituzione delle schede e protesta verbalizzata per la quale si richiama l'applicazione della legge, l'opinione di questo sito è evidentemente di parte.
Sicuramente, la procedura corretta da adottare è quella da lei indicata, come peraltro viene sostenuto anche da una circolare di questi giorni:
"OGGETTO: Elezioni politiche e amministrative del 13 e 14 aprile 2008. - Adempimenti inerenti alla fase di votazione e di scrutinio"
...  In particolare, com’è noto, a seguito dell’introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della suddetta tessera - unitamente ad un documento di identificazione - solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento, che proverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto per la stessa consultazione.
Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare anche il numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).
Oltre all’annotazione nelle liste elettorali sezionali gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.
...
Immediatamente dopo, il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle e di non apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cordiali saluti
Franco Ragusa