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Home Elezioni 2008: Rifiuto schede Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede: riferimenti normativi
Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede: riferimenti normativi Stampa E-mail
Scritto da www.riforme.info   
mercoledì 27 febbraio 2008 03:56
Ultimo aggiornamento (altri articoli indicati): 23 marzo 2008, ore 00.10
Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione.
Il dubbio è che, in assenza di una previsione normativa chiara, i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa.
(sull'argomento, vedi anche: Un Presidente di seggio ribadisce ... - Un Presidente di seggio ... diritto di replica)

Di fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente rispondere con una richiesta analoga per il motivo opposto: dove sta scritto che all'elettore è fatto divieto di restituire la scheda e l'impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei motivi del gesto, protesta, come previsto dall'art. 104 comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche ?
Neanche questo sta scritto da alcuna parte.
Gli articoli 58 e 62, ad oggi gli unici ad essere citati per contestare la possilità della restituzione delle schede, non fanno altro che individuare i requisiti affinché il voto sia valido. Se l'elettore va in cabina, vota e non mostra a nessuno il voto espresso, la sua scheda finisce nell'urna, altrimenti viene annullata. Non risultano per altro conseguenze per l'elettore che voti al di fuori della cabina (a meno di comportamenti eccessivi tali da turbare il regolare svolgimento delle elezioni) tranne, come sopra scritto, l'annullamento della scheda e l'impossibilità di votare nuovamente. Ma per l'appunto, qui nessuno sta chiedendo di considerare la scheda rifiutata come valida ai fini del voto, e per farla annullare dal Presidente di seggio sarebbe sufficiente richiuderla al di fuori della cabina e riconsegnarla.
L'impossibilità di votare nuovamente, ovviamente, non può annullare in alcun modo la seconda cosa che un elettore può fare all'interno del seggio elettorale nel quale ha diritto di voto: presentare reclami o proteste che debbono essere verbalizzati. E se la lingua italiana e il suo uso hanno un senso, il differente significato della parola protesta sta ad indicare, evidentemente, tanto più perché utilizzata nello stesso periodo, qualcosa di diverso rispetto al reclamo.
E l'obiezione che i reclami e le proteste possono essere presentate solo per questioni legate alle operazioni di voto, oltre che contrastare con il corretto uso della lingua italiana, non è ricavabile da nessuna disposizione di legge.
Non c'è nessuna previsione di potere discrezionale al riguardo.
Dovendosi per altro rilevare che ad essere sanzionato per la mancata verbalizzazione è il segretario, che di certo non gode dei poteri del Presidente di seggio. Anche questo, vorrà pur significare qualcosa?

Ma andiamo con ordine.
In linea di principio, in assenza di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più norme, la presunzione sta tutta a vantaggio di ciò che non è in alcun modo vietato ma addirittura consentito.
E anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che potrebbe far presumere l'esistenza di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si dovrebbe verificare la compatibilità di questa attività interpretativa con il complesso delle norme che, indirettamente, potrebbero, al contrario, far dubitare dell'esistenza del divieto indirettamente ricavato.

Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di voto.
Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.)
La prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la possibilità di poter assolvere a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti costituzionalmente garantiti.
E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi, verificare l'esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi del procedimento elettorale, che consentano all'elettore, nell'esercizio del diritto-dovere, di richiamare l'attenzione degli organi preposti.

Se questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo, ma il "caso" vuole che ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.

Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Ed anche:

art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
“Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”

Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per gli elettori di avanzare proteste o reclami (ed è bene sottolineare nuovamente la diversità di significato tra le due opzioni a disposizione: reclamo e protesta). A queste proteste viene dato, quanto meno sotto il profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia.
Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore.
Tornando quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede elettorali, nulla osta a che la protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale, eventuali dubbi circa la correttezza della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso renderebbero di fatto inutile, nella convinzione dell'elettore, l'espressione del voto.

Per concludere, come sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo o protesta provenga dagli elettori.
Si tenga inoltre presente che, in ogni caso, qualunque decisione venisse assunta dal Presidente di seggio per dirimere la controversia, l'eventuale diniego non potrebbe non essere esso stesso verbalizzato, con tanto di motivazione delle ragioni del rifiuto. Le decisioni del Presidente di seggio sono infatti soltanto provvisorie e, quindi, rivedibili, come anche ribadito nelle "Istruzione per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" relative alle politiche del 2006:
 
§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonchè sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
La sua decisione, peraltro, è provvisoria.
Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera dei deputati (art. 87 del testo unico n. 361) ed al Senato della Repubblica (art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)


Benché forti del complesso delle norme, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei Presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare sia la protesta che le obiezioni del Presidente di seggio, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione, e cioè l'omessa verbalizzazione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).


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Silvio Basile  - Resttuzione scheda   |2008-02-27 09:22:09
Posso sbagliarmi, ma ho l'impressione che la restituzione della scheda sarebbe un modo efficace di far capire che le cose devono cambiare, solo a una condizione che mi sembra difficile si realizzi; alla condizione, intendo dire e sottolineare, che una molto alta percentuale di elettori (o meglio: la maggioranza relativa dei votanti) lo faccia. Altrimenti meglio votare il meno peggio; anzi, fra i meno peggio, votare chi ha maggiori possibilità di ottenere il premio di maggioranza. E' molto triste, ma la vedo così.
Alberto  - Il voto potrebbe essere dichiarato nullo   |2008-03-10 16:57:24
Riporto dal Testo unico n. 361 del 1957.
Art. 58:
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, l'elettore DEVE recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare
[...]. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa [...].

Art. 62:
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più
ammesso al voto.
admin   |2008-03-10 17:18:08
Non ho capito il rilievo.
La proposta prevede la restituzione o il non ritiro della scheda, con conseguente non utilizzazione delle schede ai fini del voto.
Quello che poi conta, è la verbalizzazione dei motivi, perché poi da questi la battaglia (contro i mulini a vento... chissà?) prosegue in sede di Giunte delle elezioni.
Alberto   |2008-03-10 19:46:17
Sia che un elettore restituisca la scheda non votata, sia che non la ritiri affatto, non adempie alla prescrizione dell'art. 58, secondo il quale egli, dopo essersi fatto identificare dall'ufficio elettorale, DEVE votare.
Secondo l'art. 62, nei confronti di chi non vota entro la cabina (nota bene: "non vota entro la cabina", e non "vota fuori della cabina", per cui anche chi non vota affatto è compreso nel novero!), il presidente può procedere al ritiro della scheda e può dichiare nullo il voto.
admin   |2008-03-11 00:17:56
Ma dove ha letto, su questo sito, che si vuole far dichiarare valido il voto per le schede rifiutate o restituite?

E sì che è scritto chiaramente nelle motivazioni proposte:

... Per tali gravi violazioni mi vedo quindi costretta/o alla restituzione al Presidente di sezione della scheda per ...
senza che queste possano essere considerate valide ai fini del voto.

Altresì, invito tutti gli organi competenti ad esaminare la questione e, nel caso ne verificassero la fondatezza, ad agire di conseguenza non proclamando validi i risultati della consultazione elettorale.
Alberto   |2008-03-11 16:31:43
Perché elude la questione fondamentale? L'art. 58 stabilisce che l'elettore, dopo essere stato identificato dall'ufficio, DEVE votare.

Osservo che le proteste di cui parla il TU si riferiscono alle operazioni di voto e non riguardano ogni esternazione che l'elettorre volesse fare. Dichiarato nullo il suo voto, l'elettore può essere 'invitato' ad allontanarsi per non turbare il regolare svolgimento delle votazioni.

Ribadisco che in ogni caso la questione fondamentale è quella dell'art. 58: l'elettore identificato DEVE votare.
admin   |2008-03-11 18:01:02
Da dove desume i limiti di cui parla?
Gli art. 58 e 62 spiegano solo quali operazioni compiere ai fini della validità del voto. Laddove infatti succedesse altro, il voto verrebbe annullato.
Ma qui nessuno vuole restituire le schede chiedendo che vengano utilizzate ai fini del voto.
Esattamente il contrario. Anzi, esattamente come previsto dagli art. da lei citati.
Da elettore identificato, però, quindi titolato ad esercitare in quella sezione proteste e diritto di voto, chi e come potrebbe contestare la legittimità della protesta?
Facciamo un caso pratico: fosse lei a chiedere di verbalizzare e il segretario si rifiutasse, chiederebbe o no menzione sul verbale di quel rifiuto?
Se c'è una sanzione per una possibile violazione, qualcuno dovrà pur essere messo in condizione di valutare se sia stata compiuta o meno.
Ma se le venisse rifiutata anche questo tipo di verbalizzazione?
Come vede, con la sua ipotesi non vi sarebbe nessun obbligo di fatto, per i segretari, a verbalizzare anche le proteste da lei ritenute le uniche ammissibili.
Alberto   |2008-03-11 18:18:41
Eppure la legge parla chiaro: "L'elettore DEVE recarsi ad uno degli appositi tavoli e,
senza che sia avvicinato da alcuno, VOTARE"!


PS E se fosse lei a chiedere al segretario di verbalizzare che è stato concesso un rigore inesistente alla Juventus (o all'Inter, o al Milan...) e il segretario si rifiutasse? E' proprio così sicuro, lei, che i segretari siano tenuti a verbalizzare OGNI tipo di protesta?
admin   |2008-03-11 19:23:34
> "Eppure la legge parla chiaro: "L'elettore DEVE recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, VOTARE"

ALTRIMENTI, aggiungo io, la legge dice che la scheda viene annullata.

Sin qui, quindi, nulla di nuovo.

>E se fosse lei a chiedere al segretario di verbalizzare che è stato concesso un rigore inesistente alla Juventus...

Premesso che non ha risposto alla mia domanda, e premesso che ha fatto un esempio che esula totalmente con il procedimento elettorale inteso come diritto-dovere dell'esercizio del voto, avendo fatto più volte il Presidente di seggio, le dico cosa farei nei panni del segretario: verbalizzerei tutto precisando di aver invitato l'elettore a considerare la non rilevanza della protesta.

Per altro, il segretario sta lì solo per fare quello, per cui anche nell'ipotesi di una dichiarazione per ogni elettore, non vi sarebbe neanche la scusa per poter dire che l'elettore ha fatto perdere tempo.
Daniele Torri  - conteggio   |2008-03-12 11:30:47
Sì, torti e ragioni a parte, TECNICAMENTE si puo essere sicuri che le schede rifiutate, al momento del conteggio non vadano a far parte della massa di schede nulle e non votate, conteggiate quindi a favore della partito di maggioranza?
admin   |2008-03-13 08:12:05
Le schede nulle o non votate non sono conteggiate a favore del partito di maggioranza.
Il premio di maggioranza viene assegnato per intero alla lista o alla coalizione che ha ottenuto più voti, fosse anche al 4,1% per le liste o al 10,1% per le coalizioni

al riguardo si veda in "Quesiti e risposte": Premio di maggioranza e astensione
http://www.riforme.info/noschede2008/risp-noschede/21-risp-noschede/116-ast-premiomagg
Alberto  - Per il sig. Daniele Torri   |2008-03-13 12:41:42
La risposta al suo dubbio l'ha data l'amministratore stesso del sito: poiché l'elettore deve votare, ALTRIMENTI la scheda viene annullata, la scheda riconsegnata per protesta finirà nel novero delle schede nulle!

Non capisco una cosa, però, e sarei grato all'amministratore se me la chiarisse: se è vero, come afferma, che ogni protesta dell'elettore va verbalizzata (fosse anche sul rigore della partita di calcio), perché inscenare questo melodramma della riconsegna della scheda? L'elettore voti scheda bianca o nulla, chieda di mettere a verbale le sue esternazioni e buonanotte!
admin   |2008-03-13 14:28:49
Signor Alberto, il comportamento che lei banalizza e definisce melodramma, è l'affermazione che non vi sono le condizioni legali (a torto o a ragione, è questo ciò di cui si è convinti) per poter esercitare in maniera piena e corretta il diritto-dovere del voto.
E infatti ci si rifiuta di votare. Non rimanendo a casa e neanche, perché così potrebbe essere legittimamente interpretato, facendo finta di protestare.
Una volta entrato in cabina e messa la scheda nell'urna, chi assicura che lei non abbia invece votato per una lista? E in assenza di questa prova (non ritiro o restituzione della scheda), quale peso effettivo potrebbero avere le sue proteste? Con quale faccia, quindi, proporre di avanzare una dura protesta che mette in discussione la validità delle elezioni ... votando?!
Per concludere, Sig. Alberto, capisco benissimo che il temere di perdere qualche voto possa spingere per tentare di contrastare un'iniziativa che propone comportamenti che non ammettono di stare con un piede di qua e un altro di là (in privato arrivano pure gl'insulti).
Quello che però faccio fatica a comprendere, è l'utilità delle banalizzazioni di cui anche lei si è reso autore.
Cordialmente
Alberto  - Schede nulle   |2008-03-13 18:25:37
Stia pur tranquillo che se c'è qualcuno che non ha nulla, ma proprio nulla, né da perdere né da guadagnare dall'iniziativa illustrata nel sito è il sottoscritto.
moticanus  - forzatura normativa     |2008-03-13 19:11:19
Caro Amministratore mi sembra che lei tenti di forzare un comportamento con deduzioni certamente non permesse che andrebbe invece supportato normativamente .

Lei ha detto di aver espletato la funzione di Presidente di seggio. Come tale allora saprà che gli elettori, così come i componenti di seggio, possono tenere dati comportamenti solo se questi siano normativamente previsti o giuridicamente irrilevanti. Perchè - secondo lei - è nulla la scheda che l'elettore prende e lascia cadere a terra rifiutandosi di votare, mentre non lo è se si rifiuta di riceverla? Le ricordo che il voto di un elettore non inizia dal momento in cui riceve la scheda, ma nel momento in cui entra in sala e viene registrato.

Secondo il suo ragionamento, allora, un elettore potrebbe rifiutarsi di ricevere la scheda e fare mettere a verbale che rietiene di non votare perchè la carta usata per la scheda è di qualità scadente, oppure perchè i caratteri usati non gli garbano, o perchè gli dà fastidio il colore della scheda utilizzata e così via non finendo di verbalizzare tutti i cavilli che possono venire in mente agli elettori.

Le motivazioni giuste e condivisibili, come quelle alla base della protesta de quo, non posso legittimare un comportamento normativamente non previsto e quindi vietato.

Ritengo comunque necessario che in vista delle elezioni le Prefetture non ci lascino da soli (in ...
admin   |2008-03-13 22:06:59
Lo spazio per i commenti è limitato.
Giro quindi questo lungo commento e la risposta in area "Quesiti e risposte", linkabile da: Elezioni 2008: Rifiuto delle schede
http://www.riforme.info/noschede2008/risp-noschede/21-risp-noschede/134-norme-rifiuto
flaviarossella   |2008-03-27 00:44:14
Scusate, ma come faccio io, italiana residente all'estero, a far verbalizzare il mio "non voto": io voto per corrispondenza.
admin   |2008-03-27 21:10:20
Bella domanda! :-)

Fossi in lei, invierei la scheda piegata con i simboli in vista e annullata con la dicitura: scheda inviata aperta in quanto se ne chiede l'annullamento per i motivi di cui nella quadrupla copia allegata; la firmerei pure per poter in futuro ritrovarla per le eventuali contestazioni per il suo eventuale inserimento nel mucchio delle altre schede.
Chi la prenderà in mano, infatti, prima di inserirla nel mucchio dovrebbe prendere provvedimenti, cioè decidere cosa fare di una scheda "non anonima" e, quindi, lasciare traccia dell'annullamento.

Bella domanda... chissà come andrà a finire.
Gianluca  - Parere   |2008-04-07 20:01:23
Parlo semplicemente da Presidente di Seggio per le prossime elezioni, dopo aver già fatto 16 consultazioni. Condivido la differenza tra reclamo e protesta, pertanto, dopo aver studiato un poco (nella vita non si finisce mai di imparare), ritengo sia da accettare l'elettore che venga a votare e rifiuti/restituisca la scheda, perchè viene espressamente disciplinato dall'art.62. Quanto alla trascrizione sui verbali di eventuali proteste (e non reclami come correttamente chiarito!) acconsentirò al loro inserimento purchè non violino una dovuta morale. L'elettore ha libertà di espressione e di voto e il Presidente, nei limiti di Legge e sempre attenendosi al regolare svolgimento delle operazioni, ha il dovere di rispettare tale espressione. Laddovè invece l'elettore, con il suo comportamento, causasse turbativa nell'ufficio elettorale, la cosa diventerebbe diversa (con appositi proveddimenti). Comunque è l'intelligenza delle persone a dover sempre prevalere, sia da una parte e sia dall'altra.
Fabio Gandini  - Proteste   |2008-04-08 14:31:34
Per quanto mi risulta, gli unici soggetti autorizzati a far verbalizzare dichiarazioni a verbale nel corso delle votazioni sono i rappresentanti di lista (e per di più "succintamente", ai sensi dell'art. 26 del DPR 361/1957).
Non mi pare che una simile facoltà sia data agli elettori, i quali, una volta presentatisi al seggio, possono soltanto esprimere un voto o farsi annullare la scheda.
Le schede annullate, nulle e bianche, non condizionano comunque in alcun modo l'esito delle elezioni, perchè i conteggi sono effettuati sui voti validi espressi (artt. 83 sgg.).
Aggiungo, anche per esperienza diretta in commissione elettorale, che gli unici reclami presi in considerazione sono quelli sulla validità e sull'assegnazione dei voti, mentre eventuali proteste "di principio" non verrebbero lette neppure nell'ufficio elettorale (che comunque è composto di magistrati).
admin   |2008-04-08 22:46:53
Provi a leggere anche l'art. 104 comma 5... e ne scoprirà di nuove.
Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione del premio di maggioranza, sul quale ha ragione, tutto già chiarito e ben spiegato a partire dalla home-page.
Infine, provi a leggere anche l'art. 87, l'articolo grazie al quale la mia protesta del 2001 è stata discussa dalla Giunta delle elezioni della Camera (come del resto può verificare a partire dalla Home-Page).
Cordiali saluti
Franco Ragusa
Cesare  - Orientamento per il rigetto   |2008-04-09 18:27:11
Indipendentemente dal riferimento normativo che mi sono studiato per bene, come presidente di seggio mi atterro' scrupolosamente al manuale e alla legge.
Interromperò le operazioni, in presenza di un elettore che si comporta in modo anomalo. Inviterò l'elettore che mi restituisce le schede a uscire e a non ritornare perchè non riammesso al voto. Annullerò le schede, farò annotare il nome dell'elettore nell'apposita pagina. L'elettore non potrà trattenersi oltre. Per quanto riguarda proteste e reclami, mi aspetto che queste mi verranno consegnate come previsto dalla legge da ufficiali pubblici, che hanno accesso al seggio elettorale. Inviterò l'elettore a presentarle altrove. Riprenderò le operazioni una volta che l'elettore si sarà allontanato.
Come presidente di seggio deciderò di non accogliere alcuna protesta o reclamo di alcun elettore. Il presidente non è infatti obbligato ad accogliere proteste e reclami. Di questa mia deliberata decisione non soffrirò alcuna conseguenza. Il segretario che sembra l'unico a subirne le conseguenze, riceverà indicazioni dal presidente in merito, per cui non si sarà di certo rifiutato di verbalizzare una protesta che il presidente non accoglie.

Visto che siamo cavillosi alla virgola ricambierò con la stessa arma voglio proprio vedere che succederà.

buon divertimento
Cesare
admin   |2008-04-09 18:54:12
Segue commento:
Visto che siamo cavillosi alla virgola ricambierò con la stessa arma voglio proprio vedere che succederà.

buon divertimento
Cesare

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Le consiglio di rileggere il tutto... e visto l'astio nei confronti dei "Pinco Pallino" in difesa di qualcosa che se ha voglia di raccontare anche questo ben venga, spero anche di essere io il primo ad incontrala.
Con i più cordiali saluti

Franco Ragusa
Cesare  - Orientamento per il rigetto (2)   |2008-04-10 11:38:43
La ringrazio per la risposta.
Lo scritto non rende il tono dello scrivente. Non c'e' nessun astio, ho letto quanto da voi pubblicato, che è anche un interessante riferimento normativo. Pur condividendo il principio e i motivi di questa iniziativa, in qualità di presidente di seggio e di pubblico ufficiale, sarò soggetto a obblighi di legge, tra i quali c'è quello di presiedere e assicurare la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto. Questo è l'interesse prevalente. Una protesta o un reclamo non inerenti le operazioni di voto, quale queste bozze di reclami presenti sul vostro sito sottointendono, non verrà da me accolta e in dipendenza dalla situazione oggettiva (se per esempio c'è coda), c'è un rischio materiale immediato di turbare le operazioni di voto. Senza acrimonia o discussioni l'elettore sarà invitato a presentare altrove le sue rimostranze.
Non ho nessun problema a rispondere davanti alla legge di come mi comporterò e delle direttive che impartirò.
e aggiungo questa volta, per essere più esplicito:
cordialmente
Cesare
admin   |2008-04-10 12:02:55
Mi permetta di consigliarle la lettura di quest'ultimissima circolare del 9 aprile.

Prefettura di Pistoia - Ufficio territoriale del Governo di Pistoia - AREA II - raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali - mercoledì 9 aprile 2008
... In particolare, si segnala l’esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo.
Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo l’annotazione nel verbale delle generalità dell’elettore e del motivo del reclamo o della protesta, vengano allegati eventuali scritti.
marco  - accolto come un terrorista al seggio   |2008-04-13 16:57:27
Gentili signori,la presente solo per rendervi noto di come sono stato accolto al seggio dopo aver manifestato la mia intenzione di restituire le schede e di mettere a verbale la questione con relativa motivazione.
Innanzitutto, il presidente di seggio,dopo aver presentato documento e tessera elettorale, non voleva effettuare la vidimazione e il timbro su tessera non prima di aver preso le schede ed essere entrato in cabina;cosa che io non ho fatto.Esposta la mia intenzione di restituire le schede e di voler mettere tutto a verbale mi ha tirato fuori una circolare dove si diceva che nel caso in questione le schede sarebbero state ritenute nulle.Posto che il presidente mi ha precisato che la circolare era '' PROPRIO NEL CASO IN CUI SI SAREBBERO PRESENTATE PERSONE COME ME AL SEGGIO CHE HANNO TEMPO DA PERDERE E DA FAR PERDERE AGLI ALTRI !!!'',ho restituito le schede e il presidente mi ha precisato che '' MICA TUTTI POTEVANO ANDARE LI E DIRE LA PROPRIA A RIGUARDO E METTERLA A A VERBALE!!''.
Intanto il segretario mi invitava ad andarmene perchè avevo disturbato abbastanza. A questo punto ho citato il famoso Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei ...
Mauro   |2008-04-17 15:49:31
Sono segretario di seggio da più di 10 anni, e per come la vedo io, il rifiuto delle schede non è un caso contemplato dalle norme. Al limite, lo ritengo assimilabile al "rifiuto di votare in cabina". Pertanto, a mio avviso, in casi del genere le schede andrebbero annullate, che l'elettore le abbia toccate o no. Quanto poi al verbalizzare la cosa, premetto che al mio seggio nessuno ha attuato questa discutibile e sciocca "forma di protesta", ma nel caso non avrei avuto problemi a farlo, ferme restando le eventuali disposizioni del presidente in proposito. Però, per quanto mi riguarda, avrei verbalizzato il rifiuto di recarsi in cabina a votare, e non altre cose.

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Ultimo aggiornamento ( domenica 23 marzo 2008 07:39 )
 


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