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Home Rassegna Stampa Selezionata 2008 Consiglio di Stato: respinto appello contro Porcellum
03 | 09 | 2010

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 di Franco Ragusa
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... Berlusconi e il berlusco­nismo non rappresentano altro che gli effetti di una riduzione degli spazi di rappresentanza e degli strumenti di garanzia iniziata e consolidatasi con la sottrazione di ogni reale potere di scelta degli elettori.
Tutto questo è stato chiamato progresso ed è stato trasformato in una stagione di riforme, anche se non sempre vincente, tendente ad escludere dall'agenda politica le istanze provenienti da ampi settori della società.
Senza poter più contare e con una qualità della vita sempre più compromessa, c’è certamente la necessità di restituire agli elettori quella sovranità che dovrebbe già essere loro ma che, invece, il Partito azienda e gli americani de Roma hanno fatto divenire di loro esclusiva proprietà.
Consiglio di Stato: respinto appello contro Porcellum Stampa E-mail
Rassegna Stampa 2008
Scritto da www.riforme.info   
Giovedì 13 Marzo 2008 18:58
Anche il Consiglio di Stato si è pronunziato negativamente contro il ricorso presentato da 3 avvocati di fatto finalizzato ad ottenere il rinvio della Legge elettorale alla Corte Costituzionale per l'esame di costituzionalità.

Ribadito il principio che "resta in ogni caso fermo, per quanto concerne la verifica di legittimità delle operazioni elettorali, il principio di autodichia di ciascuna Camera, come correttamente sottolineato in prime cure" e, conseguentemente, il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 31 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico).

In altre parole, è confermata l'impossibilità, per i cittadini elettori, di poter in qualche modo sollevare la questione di legittimità costituzionale, attraverso la giustizia amministrativa, per una questione di fondamentale importanza quale la Legge elettorale.
Al riguardo, è d'obbligo ricordare come sia stata la Corte Costituzionale stessa, in sede di ammissibilità del referendum abrogativo (sentenza 15/2008), a segnalare al Legislatore gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.