Lorenza Carlassare
Sentenza difficile per i giudici costituzionali, chiamati a dare soluzione dignitosa a un imbarazzante conflitto, stretti tra due esigenze non sempre componibili: decidere lo specifico caso in modo da non deludere le molte attese e riaffermare principi generali per non ipotecare il futuro. Qualche contraddizione era inevitabile.
 
Appena noto il dispositivo con il quale era stato accolto il ricorso del Presidente della Repubblica contro la procura di Palermo, si disse che la Corte aveva recepito in pieno gli argomenti della parte che ha sollevato il conflitto. È proprio vero? Senza dubbio la richiesta specifica è accolta nella sostanza, ma negli argomenti non sembra proprio.
L'ammissibilità del conflitto è rimasta dubbia benché la Corte si fosse preliminariamente pronunziata. Quel controllo, richiesto dalle norme, non chiude in modo definitivo il problema. I dubbi fin dall'inizio apparivano gravi, innanzitutto riguardo alla norma costituzionale invocata nel ricorso, l'articolo 90, utile solo in un'interpretazione giuridicamente insostenibile e già respinta dalla Corte nel 2004: che il Capo dello Stato sia un soggetto immune dalla giurisdizione. Una lettura che la Corte, con fermezza, respinge di nuovo, andando di contrario avviso all'Avvocatura dello Stato, benché le diventi assi più arduo e poco convincente affermare il divieto assoluto di intercettare comunicazioni del Presidente di qualsiasi tipo e natura, dirette o casuali. Com'era stato presentato, il ricorso sarebbe stato inammissibile, sull'art. 90 non poteva essere fondato.
Abbandonato l'art. 90, per superare l'ostacolo la sentenza ricorre all'interpretazione sistematica della Costituzione e alla posizione complessiva del Capo dello Stato: «Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell'equilibrio istituzionale e di 'magistratura di influenza', il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed asprezze polemiche». E per farlo efficacemente è «indispensabile che il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali ... un uso discreto di quello che è stato definito il 'potere di persuasione', essenzialmente composto di attività informali». Ma efficacia e praticabilità delle funzioni di raccordo e persuasione «sarebbero inevitabilmente compromesse dalla indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi». Se il problema riguarda i contenuti, perché si vuole preclusa non solo la divulgazione, ma la stessa valutazione della rilevanza delle intercettazioni?
Esisteva anche un'altra ragione d'inammissibilità; per superarla la Corte corregge il tiro rispetto all'originaria formulazione del ricorso: l'Avvocatura dello Stato aveva chiesto «che l'Ecc.ma Corte adita dichiari che non spetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali del Presidente della Repubblica». Era facile obiettare che il pubblico ministero era obbligato sempre a rivolgersi al giudice. La Corte provvede subito a raddrizzare la richiesta, dandone un'interpretazione correttiva che evita l'inammissibilità: «Riguardo poi alla richiesta che sia riconosciuto l'obbligo della Procura palermitana di procedere 'immediatamente' alla distruzione del materiale acquisito, risulta chiaro, alla luce del tenore complessivo dell'atto di promovimento, come la scelta dell'avverbio non evochi affatto un ruolo diretto ed esclusivo del pubblico ministero nella procedura. Il termine vale piuttosto a significare come il ricorrente ritenga che la distruzione non debba essere preceduta da quegli adempimenti 'intermedi' che la Procura palermitana intende compiere, cioè la cosiddetta 'udienza stralcio' e, inoltre, la procedura camerale partecipata di cui all'art. 269 cod. proc. pen».
In realtà, afferma la Corte, «il ricorrente - come confermato dall'Avvocatura dello Stato nella propria memoria - ha inteso dolersi del fatto che la resistente non abbia prontamente promosso la distruzione del materiale, facendone istanza al giudice». Ma è cosa completamente diversa, un soggetto viene sostituito ad un altro, e comunque neppure il giudice seguendo la legge potrebbe distruggere le intercettazioni senza la famosa udienza. Per superare l'ostacolo, con un'ardita quanto improbabile mossa, la Corte passa ad altra disposizione: da applicare non era l'art. 269 cod. proc. pen., ma l'art. 271 per il quale il giudice dispone la distruzione della documentazione delle intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione. Vale a dire quelle riguardanti il segreto professionale (art.200 c.p.c.) cui sono tenuti medici, avvocati,investigatori privati, sacerdoti in confessione!
Le intercettazioni delle conversazioni del Presidente della Repubblica «ricadono in tale ampia previsione, ancorché effettuate in modo occasionale». In tal caso, essendo casuale e quindi non evitabile, la funzione di tutela del divieto si trasferisce alla fase posteriore all'intercettazione, con l'obbligo per le autorità che l'hanno disposta «di non aggravare il vulnus alla sfera di riservatezza delle comunicazioni presidenziali, adottando tutte le misure necessarie e utili per impedire la diffusione del contenuto delle intercettazioni».
La soluzione del presente conflitto, dunque, «non può che fondarsi sull'affermazione dell'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di distruggere, nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica».
In questa sentenza, faticosamente argomentata, la Corte viene palesemente incontro all'Avvocatura sull'ammissibilità del conflitto, ma in tal modo ne risulta confermata la tesi dei pubblici ministeri che la distruzione delle intercettazione debba essere decisa solo dal giudice.
Anche sul merito viene data ragione al ricorrente. Ma la coincidenza fra argomenti del ricorso e pronuncia costituzionale non si riscontra: palese è il rifiuto dell'interpretazione dell'art. 90 su cui il ricorso si fondava. Ed è fondamentale che venga ribadito che l'irresponsabilità di cui all'art. 90 riguarda solo i reati funzionali (esclusi i due casi più gravi), mentre fuori dalla funzione il Presidente della Repubblica risponde come ogni altro cittadino: persino alcuni costituzionalisti ne dubitavano.
I segni della duplice esigenza segnalata all'inizio si rivelano in pieno nella contraddittorietà fra affermazioni utili a risolvere il caso e affermazioni più generali. Lo si è visto per l'art. 90, ma in generale la Corte sembra non voler pregiudicare il futuro: infatti, l'accoglimento del ricorso porta con sé, nella parte finale della sentenza, un tarlo che in qualche modo lo neutralizza.
Come si concilia un'affermazione grave come la seguente: «Nel caso di specie nessuna valutazione di rilevanza è possibile, alla luce del riscontrato divieto di divulgare, ed a maggior ragione di utilizzare in chiave probatoria, riguardo ai fatti oggetto di investigazione, colloqui casualmente intercettati del Presidente della Repubblica», con l'affermazione finale che apre spazi non lievi nella corazza difensiva del Capo dello Stato e implica la valutazione della comunicazione intercettata da parte del giudice? La sentenza finisce infatti con queste parole: «L'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto dell'eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento». Ossia manderà gli atti al Parlamento per l'apertura di un procedimento d'accusa per attentato alla Costituzione, o investirà il Tribunale dei Ministri. E per farlo, ovviamente, dovrà esaminare il contenuto delle intercettazioni e valutarlo. Come è già chiaro dove si legge che controllo del giudice sulla distruzione è «garanzia di legalità con riguardo anzitutto alla effettiva riferibilità delle conversazioni intercettate al Capo dello Stato, e quindi, più in generale, quanto alla loro inutilizzabilità, in forza delle norme costituzionali ed ordinarie fin qui citate».
Ma,allora, l'inutilizzabilità riguarda unicamente il caso oggetto del conflitto?
Non mi pare che in prospettiva siano aumentai i poteri del Capo dello Stato, mentre certamente appare più dura la tutela della sua posizione. Mi sembra vano tuttavia evocare scenari di "presidenzialismo" del tutto impropri.
Sarebbe bellissimo che i nostri organi di vertice fossero tutelati come il Presidente degli Stati Uniti. Nessuna difesa lo circonda, ogni atto di qualsiasi giudice dev'essere rispettato e prontamente eseguito.
 
da ilmanifesto.it del 17-1-2013