L’Avv. Felice Besostri ha presentato atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Porcellum promosso dall’elettore Franco Ragusa e per il quale il Tar del Lazio ha fissato udienza per il 29 gennaio 2013 (R.G. 651/2013).
Nell’atto di intervento (vedi PDF) l’Avv. Besostri richiama l’attenzione del Collegio, oltre che sull’attribuzione di un premio di maggioranza sino al raggiungimento del 55% dei seggi senza la previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi da dover conseguire, su altre norme e/o parti della legge elettorale che violano gli articoli della Costituzione richiamati dal ricorrente principale e che potrebbero essere sollevate d’ufficio con remissione alla Corte Costituzionale affinché si pronunci.
Le norme richiamate riguardano:
i seggi attribuiti con il premio di maggioranza, essendo il frutto di un voto indiretto;
l’ordine di lista non alterabile che non pone tutti i candidati in condizioni di uguaglianza per accedere alle cariche elettive;
l’esenzione della raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste, per i partiti presenti in entrambe le Camere, che determina una posizione di vantaggio a danno dei nuovi soggetti politici;
il trattamento più favorevole, sia nell’esenzione dalla raccolta firme che delle soglie di accesso, per le liste espressione di minoranze linguistiche;
la doppia distorsione senza ragione alla rappresentanza con la previsione di un premio di maggioranza consistente e soglie di accesso differenziate tra Camera e Senato.
Da ricordare che l’Avv. Besostri non è nuovo a questo tipo di intervento nei confronti della pessima legge elettorale, avendo già affiancato, cinque anni fa, un ricorso analogo intentato dall’Avv. Bozzi ed altri.
Come è noto, l’iniziativa finì per scontrarsi contro l’opinione del giudice amministrativo che, nel dichiarare la materia di esclusiva competenza del Parlamento, di fatto precluse ogni possibilità di far pervenire la legge elettorale alla Corte Costituzionale.
Da allora sono però sopravvenuti i fatti nuovi ampiamente descritti nel ricorso principale, ed è partendo da questi che l’Avv. Besostri, nell’argomentare questa sua nuova azione, ricorda che la sentenza del 2008 fu il frutto di un’interpretazione estensiva dell’art. 87 del T.U. delle Leggi Elettorali. Interpretazione non condivisa, però, da quegli stessi organi ritenuti competenti, visti i successivi pronunciamenti delle Giunte delle elezioni in risposta agli esposti presentati alle Camere, ai sensi dell’art. 87 del T.U. delle Leggi Elettorali, dall’elettore Franco Ragusa.

A fondamento di questi esposti vi era, infatti, proprio la presa d’atto della decisione del giudice amministrativo, tant’è che fu prendendo spunto da questa decisione che vennero argomentate, con maggior forza, le proteste presentate in sede di seggio elettorale contro l’illegittimità costituzionale del Porcellum.
Delle due l’una: se non se ne poteva occupare il giudice amministrativo, perché non di sua competenza, che allora fossero le Camere ad assumersi la responsabilità di dichiarare costituzionalmente corretto il Porcellum o, diversamente, che fossero le Camere stesse a sollevare la questione richiedendo alla Corte Costituzionale il sindacato di costituzionalità.
La Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, però, in maniera inequivocabile, rispose che in sede di verifica dei poteri ciò che assurge a rilievo è solo la regolarità dei risultati in riferimento alla validità dei voti espressi e che, altresì, non potendosi configurare le Camere come un giudice terzo, la stessa non avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale.
 
Con riferimento, inoltre, alla competenza del giudice amministrativo in materia, è altresì intervenuta la legge 69/2009 che, nell’ambito della delega per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la conferisce - all’art. 44, comma 2, lett. d) - anche per “razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni”.