Da: Franco Ragusa
elettore residente a Roma ....
 
A: Presidente della Camera On. Laura Boldrini - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
    Presidente della Giunta delle elezioni On. Giuseppe D'Ambrosio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Per conoscenza:
On. Giorgia Meloni (FdI) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Giancarlo Giorgetti (LN) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Roberta Lombardi (M5S) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Roberto Speranza (PD) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Renato Brunetta (PdL) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Lorenzo Dellai (SC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Gennaro Migliore (SEL) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., On. Pino Pisicchio (Misto - Minoranze Linguistiche) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Egr. Presidenti,
alla luce del risultato elettorale che ha determinato il profondo rinnovamento della classe politica chiamata a rappresentate i cittadini, è con fiducia che ci si rivolge nuovamente alla Camera dei Deputati.
Si discute molto di legge elettorale e di come cambiarla al più presto.
Si tratta di un'urgenza quanto mai sentita, tanto più che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di segnalare, sentenze 15 e 16 del 2008, l'esistenza di questioni problematiche relativamente ai modi di assegnazione del premio di maggioranza, e che, in ultimo, il Presidente della Consulta stessa ha pubblicamente dichiarato che la legge elettorale vigente potrebbe essere incostituzionale.
Ma visto, pertanto, l'attuale quadro di incertezza circa la costituzionalità della legge elettorale, prima di ogni intervento da parte del Parlamento, in ipotesi figlio di una legge elettorale incostituzionale, logica e correttezza istituzionale dovrebbero imporre, agli organi competenti, secondo le vigenti norme per il corretto acceso al sindacato di costituzionalità, l'immediato invio della legge elettorale alla Corte Costituzionale.  
Al riguardo vi è però da ricordare che, sino alla data del 29 gennaio 2013, i Giudici ordinari ed amministrativi si sono sempre dichiarati incompetenti ad entrare nel merito delle questioni sollevate sulla legge elettorale, riconoscendo l'esclusiva competenza sulla materia alle Camere (art. 66 Cost. e art. 87 TU leggi elettorali).
Per questo motivo, nel 2008 il sottoscritto ha presentato protesta motivata in sede di seggio elettorale, per chiedere alle Camere di pronunciarsi, art. 87 TU leggi elettorali, circa l'eventuale illegittimità costituzionale della legge elettorale vigente, nonché che fossero le stesse a richiedere, sulla base dell'esclusiva competenza a loro riconosciuta dai Giudici ordinari ed amministrativi, il sindacato di legittimità costituzionale.
Con la seduta del 17 giugno 2009, la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati si è però espressa, riguardo alle richieste presentate, precisando di non potersi configurare come Giudice terzo: "né la Giunta delle elezioni né l'Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici a quo ai fini della eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette".
 
A seguito di questa decisione, in occasione dell'indizione delle elezioni politiche è stato quindi presentato un nuovo ricorso al Tar del Lazio - Roma (N. reg. ric. 651/2013).
Diversamente che in passato, con l'ordinanza 389/2013 la Sezione 2 bis di Roma, pur respingendo l'istanza di sospensione cautelare, ha rinviato al 4 aprile 2013 la trattazione nel merito. Udienza pubblica che si è svolta e per la quale si sta ancora attendendo la decisione del Giudice amministrativo.
 
Premesso tutto ciò e per quanto ancora in attesa dell'esito del procedimento pendente presso il TAR, il sottoscritto ritiene utile segnalare alla vostra attenzione che anche in occasione delle ultime elezioni è stata da parte sua presentata, in sede di seggio elettorale, la seguente protesta motivata:
In attesa della trattazione nel merito del ricorso 651/2013, pendente presso il Tar del Lazio di Roma sezione 2 bis, ricorso con il quale si chiede venga sollevata la questione di incostituzionalità della Legge elettorale nella parte che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi, questione problematica già segnalata dalla Consulta in sede di ammissibilità dei referendum con le sentenze 15 e 16 del 2008, si dichiara che l'odierno esercizio del diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati da parte del sottoscritto, Franco Ragusa, ricorrente principale del ricorso sopra citato, non implica rinuncia a far valere, in ogni sede giurisdizionale, nonché presso la Camera dei Deputati stessa ai sensi dell'art. 87 "D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche", il diritto a libere e democratiche elezioni nel rispetto, in via principale e non solo, dell'art. 1 comma 2 della Costituzione:
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
 
Laddove, pertanto, l'esito del ricorso dovesse risolversi con l'ennesimo nulla di fatto, si chiede sin da ora alla Camera dei Deputati l'adempimento degli obblighi, come del resto già fatto in passato, di cui all'art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche: "Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente".
 
Nel caso, quindi, dal ricorso pendente presso il Tar del Lazio non si riesca ad arrivare ad investire la Consulta, si chiede alla Camera dei Deputati di pronunciarsi circa le questioni sollevate in sede di seggio elettorale.
Altresì, fatta salva l'insindacabilità delle decisioni della Camera dei Deputati in ordine all'ammissibilità dei propri componenti (art. 66 Cost.), si chiede nuovamente alla Camera dei Deputati di sollevare, presso la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale delle legge elettorale vigente.
 
Voglia la Camera dei Deputati, in ogni caso, riflettere sui risultati elettorali a fronte della scarsa corrispondenza tra i seggi assegnati alle diverse forze politiche e il voto espresso dagli elettori.
Il risultato che non può essere sottaciuto è sotto gli occhi di tutti, ed è rappresentato dall'assegnazione del 55% dei seggi della Camera dei Deputati ad una coalizione che ha rappresentato il volere, in termini reali, di poco più del 21% degli aventi diritto. Un elettore su cinque!
Da sottolineare, infatti, anche l'ulteriore aumento dell'area del non voto, in buona parte determinato dalla convinzione, per molti elettori, dell'inutilità di votare stante la pessima elettorale vigente.
 
Certo dell'attenzione per le questioni a voi sottoposte, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.
Roma, 8 maggio 2013
 
Franco Ragusa