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Un risultato scontato
 
Franco Ragusa (Ass. Malcolm X)
 
Nell'analizzare il lavoro della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, conclusosi con un progetto di revisione costituzionale presidenzialista e di stampo neoliberista, la prima considerazione da fare è relativa alla prevedibilità del risultato politico raggiunto.

Brevemente, basti ricordare che l'istituzione della Commissione Bicamerale nasce dalle ceneri del fallito tentativo Maccanico di formare un nuovo Governo, per prolungare l'agonia della XII legislatura, proprio in funzione della realizzazione di una riforma costituzionale sul modello presidenzialista o comunque fondata sull'elezione diretta del "Capo dell'Esecutivo". Il tutto sulla base di un dialogo stucchevolmente amichevole tra Berlusconi e D'Alema, concordi nel ritenere che tra le due soluzioni non vi fossero sostanziali punti di divergenza. 
Come si ricorderà, l'accordo fallì in dirittura d'arrivo, non tanto perché fossero saltate le ragioni dell'intesa, quanto per la convinzione del Polo di poter vincere le elezioni. Ad un certo punto, infatti, il continuo gioco al rialzo portato avanti da Fini non lasciò più margini per qualsivoglia trattativa. Questo aspetto della questione, però, non ha mai stimolato alcuna riflessione politica riguardo ai possibili umori del paese di fronte al merito della trattativa. Neanche è da dire che siano mancate possibilità di riscontro: soltanto due mesi dopo il Polo perse le elezioni! 
Pensando quindi alla sconfitta elettorale del Polo, che per tutta la campagna elettorale aveva fatto del presidenzialismo un punto qualificante del proprio programma(1), e verificare che, paradossalmente (nonostante le elezioni perse!), le posizioni uscite vincenti dai lavori della Bicamerale sono proprio quelle del Polo, viene naturale chiedersi a cosa diavolo sia servito votare Ulivo. 

È servito così a poco che neanche si era finito di festeggiare la vittoria elettorale del centro-sinistra che già veniva votata, in prima lettura, l'istituzione di una Commissione Bicamerale per le riforme con praticamente già delineate le direttrici lungo le quali sviluppare la nuova forma di governo(2)
Altro motivo di poca sorpresa, è stata poi la spregiudicata interpretazione della Legge costituzionale istitutiva della Bicamerale, per cui i lavori di revisione hanno toccato profondamente anche tutto il Titolo IV della Seconda Parte della Costituzione: "La Magistratura"(3). Sul punto, infatti, la posizione di Forza Italia è sempre stata molto chiara, pena il fallimento di qualsiasi accordo su tutto il resto. 
Non sorprende neanche, infine, il brutto "federalismo" realizzato. Proprio i lavori della Bicamerale hanno messo in luce, se mai ce ne fosse stato bisogno, quali erano e sono le reali intenzioni dei tanti federalisti di cui è divenuta piena l'Italia: una richiesta di autonomia che nasconde malamente gli interessi di un'ideologia liberista, insofferente di fronte ad un quadro istituzionale considerato ancora troppo politico e non pienamente funzionale alle esigenze tecniche dei mercati, che ha la necessità di estendere i luoghi della competizione all'interno degli stati nazionali. Una competizione, però, che deve riguardare l'aspetto del come assicurare i profitti all'impresa intervenendo soltanto sui meccanismi di riduzioni dei costi, in qualunque forma si estrinsechino: dal salario diretto alle tutele giuridiche dei lavoratori; dai costi dell'infrastruttura sociale per arrivare ad introdurre elementi di flessibilità anche sulle prestazioni dello Stato sociale. Separare, quindi, non per aumentare l'autogoverno, ma per scalfire lo status dei diritti collettivi, da flessibilizzare, zona per zona, in funzione dei sovraprofitti che chiedono di essere garantiti. 

Tentativi, questi, ben presenti nella prima bozza presentata dal relatore D'Onofrio e che soltanto in parte risultano attenuati nel testo finale. Basti riflettere sul principio di prestazione minima introdotto dall'art. 59 - punto c)(4); e l'ormai famoso articolo 56, che assegna all'autonomia dei privati una sorta di funzione pubblica rispetto alla quale l'intervento pubblico deve ritrarsi(5). Per non dire, come si evidenzia nella relazione di minoranza, della contraddittorietà del principio di autonomia presente nel secondo comma dell'art 65, che, se da un lato prevede un fondo perequativo per "consentire alle Regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio"; dall'altro impone alle stesse dei criteri esterni di giudizio, "in condizioni di massima efficienza ed economicità", tali da pregiudicare, per l'appunto, l'autonomia delle scelte. Il tutto appare poi ancora più in contraddizione laddove si consideri che l'ultimo comma dell'art. 59 prevede soltanto un limitatissimo potere d'intervento sostitutivo da parte del Governo(6). Mentre cioè s'impongono dei criteri di efficienza ed economicità, esercitando in tal modo una funzione più o meno nascosta d'indirizzo, nessun criterio è stato invece previsto per stabilire eventuali inadempienze delle Regioni, relativamente all'obbligo di garantire le prestazioni "minime" fissate dalla Repubblica, tali da giustificare che a queste debba sostituirsi, più per dovere che per diritto, il Governo. 
Ma se il complesso della riforma era ampiamente prevedibile, diversamente, l'entità del sostegno che il testo licenziato dalla Commissione Bicamerale è riuscito a raccogliere va ben oltre le più pessimistiche delle previsioni: nel limitarsi ad esaminare i mutamenti introdotti relativamente alla forma di governo, appaiono quanto mai curiose le posizioni assunte da chi, soltanto pochi mesi fa, si dichiarava nemico convinto delle formule presidenzialiste e che oggi, invece, di fronte ad una formula molto vicina al modello semipresidenziale francese, riesce a trovare interessanti spunti di novità. 

Va infatti sottolineato che il testo finale è stato votato a larga maggioranza e con il convinto sostegno dei Popolari e dei Verdi; per non dire dell'On. Crucianelli (Comunisti Unitari) che ha optato per una scelta "molto originale": l'astensione!? 
I Popolari ed i Verdi, nello specifico, sono riusciti a passare, nel breve volgere di pochi mesi, da posizioni di riforma che s'ispiravano al "cancellierato tedesco" ad una più marcata preferenza per il "premierato forte"(7), per poi accettare tranquillamente come interna alla tradizione parlamentare la scelta del presidenzialismo. 
Sorprendente, in tal senso, è l'interpretazione che di tale scelta dà l'On. Marini nella sua dichiarazione di voto: 
«... il Presidente eletto è per noi un Presidente di garanzia e Dio solo sa se oggi non vi sia bisogno, rispetto all'unità del paese ed ai problemi aperti in mezza Italia, di un Presidente eletto e garante di questa unità, il quale non abbia poteri diretti di governo. Rispetto a questo Presidente garante, invochiamo la linearità ed anche la proficuità di un Governo con una chiara maggioranza, che trovi nel Parlamento la continuità del suo potere e del suo ruolo.» 
È evidente che l'On. Marini ha grandi doti di carattere, per cui probabilmente riuscirebbe a trovare motivi di ottimismo anche di fronte alla peggiore delle sciagure; o altrimenti c'è da supporre che si trovasse a votare lì per sbaglio e che neanche conoscesse il testo per il quale si è prodotto in un'accorata difesa sicuramente degna di miglior causa. 

A dargli infatti una prima smentita, riguardo al punto che il Presidente non avrebbe poteri diretti di governo, c'è la previsione contenuta nell'art. 76 che impone l'obbligo delle dimissioni del Governo nelle mani del Presidente appena eletto. La prima domanda da porsi è quindi estremamente semplice: che ruolo svolge il Presidente appena eletto nel momento in cui potrebbe decidere di indire nuove elezioni a seguito delle obbligatorie dimissioni del Governo? 
Si tratta di un ruolo di garanzia, o piuttosto a favore di una parte, di quella che con lui ha vinto le elezioni presidenziali e che quindi pretende di rimettere in discussione la direzione politica del paese o, diversamente, di avere la possibilità di un'immediata riconferma della classe di governo attraverso il rinnovo della Camera politica per poter così avere altri 5 anni d'incontrastata governabilità? 
Non è questo un meccanismo di formazione dei poteri in grado di condizionare l'azione del Governo? 
Se infatti l'opportunità di cambiare o di ribadire l'efficacia di un determinato indirizzo di governo è data dall'elezione diretta del Presidente, inevitabilmente la campagna elettorale presidenziale sarà impostata sui programmi di governo. E come si fa, dopo aver eletto il Presidente sulla base di un preciso programma di governo, sostenere poi che questo debba ritrarsi ed assumere funzioni di garanzia una volta nominato il Primo ministro? 
Considerando poi il mutato equilibrio istituzionale tra i poteri, anche il rinvio delle leggi o dei regolamenti assume, di fronte ad un Presidente con un programma di governo alle spalle e forte dell'elezione diretta, i connotati veri e propri di un potere di indirizzo politico tipico dei sistemi presidenziali: non più, cioè, la previsione di un intervento posto a garanzia della legalità costituzionale, ma a garanzia degli interessi politici rappresentati dal Presidente che, attraverso il rinvio, potrebbe cercare d'influire sull'indirizzo legislativo e di governo. 
Ma la proposta di revisione non si ferma qui, e ben altri e più decisivi poteri d'indirizzo sono stati assegnati al Presidente della Repubblica. Su tutti, la combinazione dell'esclusivo potere di nomina del Primo ministro combinato con quello della minaccia di scioglimento della Camera dei deputati. 

Mentre a questa Camera, infatti, non è permesso altro che presentare e votare una mozione di sfiducia al Governo, le successive decisioni sul come risolvere la crisi politica, eventualmente sopraggiunta, vengono lasciate al solo arbitrio del Presidente della Repubblica, che può decidere se indire nuove elezioni o se nominare un nuovo Primo ministro. 
Tenendo conto che nella proposta di revisione l'art. 76 è congegnato per facilitare la formazione di "Governi di minoranza", è facile prevedere che il futuro Presidente utilizzerà la minaccia dello scioglimento per indurre a più miti consigli il Parlamento e per tentare possibili "Governi del Presidente"; per non dire che così, tra l'altro, laddove il Presidente riuscisse a mettere in piedi una maggioranza parlamentare trasversale o comunque diversa da quella uscita dalle elezioni, si verrebbe a legittimare la possibilità, più o meno descritta come la peste bubbonica dell'attuale sistema, di realizzare dei veri e propri ribaltoni: "Lui può!", si potrebbe sintetizzare il tutto con una battuta(8)
E sempre relativamente alla possibilità, data soltanto al Presidente, di poter tentare la formazione di un nuovo Governo, non è neanche da escludere che si possa arrivare ad un serio conflitto politico-istituzionale tra il Presidente e "quel Parlamento" che si "ostinasse" a rifiutare le proposte di soluzione presidenziali: 
"Ma come, il Presidente eletto dal popolo, al quale viene impedito di formare il Governo in grado di risolvere la crisi apertasi in Parlamento e nel Paese(9) a seguito del disfacimento della maggioranza parlamentare?

Altra eventualità che non può poi essere affatto esclusa, in quanto con ogni probabilità sarà questo lo scenario politico con il quale ci si dovrà abituare a convivere, è che il Presidente cerchi di condizionare, forte del sostegno di una sufficiente forza parlamentare di maggioranza in grado di minare la stabilità dell'Esecutivo, l'indirizzo politico del Governo(10). Se ad esempio il Primo ministro si rifiutasse di rimuovere uno dei ministri, il Presidente potrebbe provocare, attraverso il gruppo di parlamentari a lui fedele e forte della consapevolezza che nel caso estremo di dimissioni dell'intero Governo il pallino tornerebbe sulle sue mani, un'acuta fase di crisi politica della maggioranza. E qui potrebbe scattare l'ennesimo paradosso. Per evitare infatti di subire passivamente iniziative presidenziali di questo tipo, sia il Primo ministro che parti consistenti del Parlamento potrebbero essere tentati di modificare la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, al fine di superare il momento di stallo o l'eventuale mozione di sfiducia, e non consegnare così la decisione sul come risolvere la crisi al Presidente. Un'eventualità, questa, che potrebbe aprire una fase politica molto accesa ed in grado di produrre profonde lacerazioni nei rapporti fra i poteri e con pericolosi riflessi sul tessuto sociale: da un lato, infatti, una nuova maggioranza parlamentare di governo diversa da quella "in teoria" (11) votata dagli elettori; dall'altro un Presidente eletto direttamente che avocherebbe a sé ogni potere di discrezionalità in ordine all'evolversi della crisi politica che da lui, però, potrebbe benissimo essere stata arbitrariamente provocata. Per i sostenitori del presidenzialismo, chiaramente, non di libero arbitrio si tratterebbe, ma di un legittimo esercizio dei poteri che l'elezione diretta implicitamente conferisce. 
Insomma, se tutto questo vuol dire aver istituito il ruolo del Presidente di garanzia ed un Governo che risponde al Parlamento in ordine al suo potere ed al suo ruolo, non oso immaginare cos'altro potrebbe capitarci laddove venissero accolte le richieste di modifica avanzate dai presidenzialisti più convinti, alcuni di questi presenti nello schieramento dell'Ulivo. 
Ma ancora più sorprendente, per certi aspetti, è stata la dichiarazione di voto dell'On. Pieroni dei Verdi, della quale è bene riportare alcuni stralci significativi: 
"Ciò che mi rende perplesso in questo atteggiamento critico così enfatizzato, atteggiamento ripreso dall'intervento dal collega D'Amico che mi ha preceduto, è la stranezza di questo paese, dove coloro che si dicono riformatori alla fine trovano sempre un buon motivo di ordine generale, l'aspettativa di una palingenesi, per opporsi a votare contro qualche riforma concreta, seria, precisa e individuata. ... Vi è sempre una chiave universale, una formula magica che dovrebbe indurci a respingere proposte concrete, fattibili, realizzabili, certo non perfette, sicuramente perfettibili, però a portata di mano qui ed ora.

È vero, in questo paese c'è chi lavora sempre e soltanto per stravolgere completamente, a proprio esclusivo vantaggio, gli assetti istituzionali; altrimenti non se ne fa nulla e semplici proposte in grado di risolvere le disfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti non vengono neanche prese in considerazione. 
Ma non è questo il caso, On. Pieroni: qui la palingenesi c'è stata; probabilmente non nella misura desiderata da alcuni, ma non per questo meno asservita al disegno di totale stravolgimento dei principi costituzionali portato avanti dalla destra... e che destra! 
E dire oggi, riprendendo la dichiarazione di voto dell'On. Pieroni, che il lavoro fatto dalla Bicamerale ha prodotto risultati parziali significativi «ad un punto tale che, se entrassero in vigore fin da oggi, rappresenterebbero delle sfide di non poco conto rispetto alle esigenze di rinnovamento del nostro paese», significa aver abdicato sin da ora su tutta la linea. 
Significa, soprattutto, aver aderito a concetti di "stabilità di governo" e di "efficienza" fondati sull'esclusione, relativamente all'individuazione dei soggetti chiamati a partecipare alla determinazione dell'azione di governo, di ampi settori sociali. 

Con il presidenzialismo, infatti, si completa il passaggio ad un sistema bipolare rigido, già parzialmente realizzato attraverso l'introduzione della legge elettorale maggioritaria, in grado di escludere dai luoghi istituzionali i conflitti sociali da considerare scomodi. 
Non solo e soltanto a causa dell'azzeramento della rappresentanza che con l'elezione diretta del Presidente si realizza, non potendosi, in una scelta così limitata, articolare la complessità delle relazioni sociali; ma anche e soprattutto per la "necessità" di escogitare gli ovvi contrappesi da contrapporre all'eventuale dilagare dell'attività presidenziale di cui precedentemente si è fatto un breve accenno. 
È lo stesso relatore Salvi, nella relazione finale, a mettere in guardia contro il rischio Weimar in presenza di un Parlamento dagli equilibri politici ben più complessi in ordine agli interessi rappresentati(12). Di qui l'esigenza di una legge elettorale in grado di azzerare, anche in sede parlamentare, la rappresentanza, e questo al fine di avere maggioranze di governo forti in grado di "resistere" al Presidente. 
Una scelta che quindi s'impone in funzione della forma di governo adottata; e quindi un rimedio che è chiaramente peggiore del male, che ben lascia capire quanta ipocrisia e quanto dolo intellettuale vi fossero in chi ha avuto la faccia tosta di sostenere che una forma di governo valeva l'altra e che la tradizione democratico-parlamentare non era e non è affatto incompatibile con un'evoluzione dell'attuale sistema istituzionale in senso presidenziale. 
Un'evoluzione che non tiene conto dei motivi che hanno determinato il fallimento del tentativo di "bipolarizzare a tavolino" l'estrema complessità della realtà sociale italiana, ma che cerca di raggiungere ad ogni costo questo risultato mutando la forma di governo e costringendo così, attraverso questa, l'accettazione della logica maggioritaria, pena il rischio del malfunzionamento della macchina istituzionale. Come dire, un azzeramento bipolare da imporre, o meglio, che s'impone alla complessità della dialettica democratica "per amore o per forza": o perché si accetta di eleggere un Parlamento privo della rappresentanza e del potere di intervenire sulle politiche di governo di ampi settori sociali; o perché, in assenza di questa condizione, ci penserebbe comunque il Presidente a "semplificare" nella sua persona la logica del "chi arriva primo prende tutto". 
Non essendo cioè riusciti ad escludere dalla mediazione istituzionale le realtà sociali che non si prestano ad essere "normalizzate" in una logica di concertazione dei contrasti sociali completamente asservita alle esigenze dell'impresa, si è reso indispensabile, sia per la destra che per la "sinistra liberista", portare avanti il salto di qualità della forma di governo presidenziale e l'indicazione di una nuova legge elettorale di tipo maggioritario a due turni(13)
E riguardo a quest'ultimo aspetto, bisogna purtroppo rilevare che anche Rifondazione Comunista ha sottoscritto l'impegno a realizzare una legge elettorale a doppio turno, fondata sul ballottaggio di coalizione anziché di collegio; il tutto, probabilmente, per contrattare la persistenza della quota proporzionale. 
Di tutti i doppi turni possibili, però, quello che prevede il «ballottaggio unico nazionale tra le due coalizioni che nel primo turno hanno ottenuto i più alti numeri di seggi» è sicuramente il peggiore. Mentre viene infatti amplificato il peso politico dei partiti di centro, i partiti che non hanno alcun potere di contrattazione elettorale, perché rigidamente schierati agli estremi dei poli politici e quindi senza la possibilità di poter minacciare travasi di voti da una parte all'altra degli schieramenti, verranno automaticamente tagliati fuori dagli accordi elettorali e, quindi, di programma(14)
Per quale motivo, ad esempio, l'Ulivo dovrebbe essere costretto a stipulare un accordo elettorale e politico con Rifondazione, se al primo turno quello che conta è arrivare fra i primi due? Forse che senza Rifondazione potrebbe esservi il timore di non passare il turno, in un sistema che prevede il ballottaggio di coalizione? E una volta passato il turno, forse che l'elettorato di Rifondazione potrebbe decidere di votare per il centro-destra, cosa che invece potrebbe benissimo fare l'elettore di centro? 
La peculiarità della legge proposta, infatti, è che con l'attuale quadro politico(15) si sa già in partenza che a passare il turno saranno le coalizioni dell'Ulivo e del Polo; Lega o non Lega, Rifondazione o non Rifondazione, o quale che sarà il numero dei candidati non coalizzati che, nel primo turno, potrebbero strappare dei seggi alle due coalizioni maggiori. 
Rendendo inoltre sostanzialmente ininfluenti i risultati del primo turno, dato che la maggioranza parlamentare si conquista in ogni caso al secondo turno, non vi è più l'obbligo, per le coalizioni maggiori, di dover stipulare particolari accordi politici con i partiti estremi per cercare di conquistare quanti più collegi già nella prima tornata elettorale: nel primo turno è infatti importante che a livello nazionale si arrivi fra i primi due, con 100 o con 50 collegi vinti non importa, e nulla di più. 
Doppio turno per doppio turno, allora, molto meglio il doppio turno di collegio, con ballottaggio limitato ai primi due candidati o a tutti quelli che superino una determinata quota d'accesso. 

Nel caso del ballottaggio secco, limitato ai primi due candidati, per le coalizioni maggiori non sempre potrebbe esservi la certezza di superare il primo turno; basti pensare che solo nel nord non sarebbero pochi i collegi dove la Lega riuscirebbe a garantirsi il passaggio al secondo turno. Già nel primo turno, quindi, per le coalizioni maggiori potrebbe rendersi necessario allargare, quanto più possibile, la propria base elettorale, dovendo così per forza di cose includere anche quelle forze rispetto alle quali potrebbero sì confidare in un recupero dei voti al secondo turno, ma a condizione di arrivarvi. Certo, in mancanza di terzi incomodi tutto il ragionamento salta. Ma qui non si sta facendo l'elogio del tal doppio turno, al quale ci si dovrebbe sempre opporre, indipendentemente dal tipo di soluzione adotta; ma se doppio turno deve essere, che ci sia almeno una minima possibilità per poter tentare un intervento politico. 
E anche nel caso che al ballottaggio possano partecipare più candidati, in base ad una determinata quota d'accesso, ben venga il "mercato delle vacche" alla francese, che sarebbe sicuramente non più deleterio di quello al quale siamo stati abituati dalle due ultime tornate elettorali, dove gli accordi per la divisione dei collegi tra i diversi partiti delle coalizioni sono stati contrassegnati da "temi" politici di bassissimo profilo. Quindi, molto cinicamente, tra voti che potrebbero andare dispersi e voti che potrebbero decidere la vittoria finale di una coalizione oppure dell'altra, a seconda di quanti collegi queste potrebbero essere disposte a cedere per poterne conquistare degli altri, ci sarebbe lo spazio per ottenere qualche utile accordo elettorale anche per quei partiti non facilmente assoggettabili alla piatta logica bipolare Ulivo-Polo. 
Va da sé che tutto questo modo di ragionare non rappresenta il massimo della "politica"; anzi, si impiegherebbe volentieri il tempo in altre attività. Ma di fronte alla lesione del più elementare dei principi di democrazia, il diritto alla rappresentanza, non ci si può permettere il lusso di guardare troppo per il sottile. Anche perché, può piacere o no, le intese politiche si stipulano sulla base dei rapporti di forza. 
Rapporti di forza che, per le minoranze in genere, sono stati fortemente messi in discussione anche dalle modifiche introdotte in materia di referendum abrogativo. 

Con l'innalzamento del numero delle firme, da 500.000 a 800.000, si è definitivamente consegnato lo strumento del referendum abrogativo ai grandi gruppi del potere politico ed economico. In tal senso, se l'obiettivo era quello di "limitare" Pannella, chi ha promosso e sostenuto tale modifica ha chiaramente mostrato di non aver capito quali interessi si muovono dietro le iniziative del radicale, che negli ultimi tempi è sempre più apertamente sostenuto da importanti settori del potere economico; per cui, non saranno certo 300.000 firme in più a spaventare i burattinai che di volta in volta decideranno di mettere in moto la macchina referendaria per presentare referendum a grappoli. 
Queste 300.000 firme in più, invece, costituiranno un serio ostacolo per le realtà sociali che già ora non dispongono di mezzi organizzativi e finanziari tali da poter sostenere l'onerosa raccolta di firme. 
Un intervento, quindi, che non frenerà l'abuso di chi con le solite firme dei soliti 800.000 cittadini presenterà una come cento proposte di referendum; ma che servirà soltanto per rendere lo strumento inaccessibile a chi, per i pochi mezzi di cui può disporre, vi farebbe ricorso per questioni realmente sentite. 
Altra modifica a dir poco curiosa, in quanto risulta poco chiaro come potrebbe venire attuata, è stato il prevedere una legge che determini "il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare". 
Se anche in questo caso si è pensato ad una soluzione per mettere ordine di fronte ad abusi tipo quelli di Pannella, c'è soltanto da immaginare le matte risate che questi ora si starà facendo. La sua prossima iniziativa sarà sicuramente quella di presentare cento referendum, formalmente di cento comitati promotori diversi, sempre con le solite firme, e mandare così in tilt l'intera macchina referendaria. 
Quanti di questi cento referendum potranno essere svolti in una singola consultazione? E quante consultazioni l'anno sarà possibile fare? E dopo quante consultazioni ci sarà la possibilità, per un altro comitato promotore, non riconducibile alle iniziative di Pannella, di vedere svolgere il proprio referendum? Su quale base, infatti, si potrebbe posticipare il referendum del tal comitato, per favorire lo svolgimento del referendum proposto da un altro comitato? 
Insomma, se proprio si voleva dare la possibilità, ai tanti populisti di cui è sempre più pieno questo paese, di fare polemica nei confronti della politica del Palazzo in difesa della democrazia diretta offesa e calpestata, con questa trovata dell'art. 106 ci si dovrebbe essere riusciti in pieno. 
Diversamente, per evitare in ogni caso di sovraccaricare di proposte referendarie una singola consultazione, al fine di salvaguardare l'uso consapevole ed efficace, da parte dei cittadini, del referendum abrogativo, era forse più opportuno perseguire altre strade. Si poteva, molto più semplicemente, intervenire sul numero massimo di proposte che ogni singolo cittadino può sottoscrivere nell'arco di un anno. Fissando ad esempio questo numero a cinque proposte, il singolo soggetto politico che volesse promuovere 20 referendum, dovrebbe necessariamente raccogliere due milioni di firme e non le solite 500.000 (o 800.000) moltiplicato per venti. Una proposta estremamente semplice da realizzare(16), e in una misura tale da non ledere l'opportunità per le minoranze di ricorrere pienamente allo strumento referendario. Con in più un'opera di scrematura delle proposte che parte dai cittadini stessi, e non dagli interessi politici di chi promuove referendum a grappoli con l'interesse specifico rivolto soltanto su alcuni dei temi proposti. 
Fatta questa lunga e al tempo stesso limitata premessa(17), c'è da chiedersi cosa sia ancora possibile fare per contrastare questo tentativo di stravolgimento dei principi sanciti nella Costituzione del '48. 

Le scelte sin oggi adottate dal costituzionalismo democratico in genere, hanno purtroppo evidenziato i limiti di un approccio alle questioni puntato più sul quadro politico e sugli equilibri delle forze parlamentari in campo, piuttosto che orientato ad una difesa coerente dei principi. Il punto di svolta di questa "politica di rimessa" si è avuto a gennaio di quest'anno, quando si è preferito non delegittimare il processo di revisione avviatosi, votando o indicando di non votare contro l'istituzione della Commissione Bicamerale, nel timore di aprire la strada all'elezione di un'Assemblea Costituente senza vincoli di mandato riguardo all'oggetto della revisione. 
Una posizione di retroguardia che oggi evidenzia tutti i suoi limiti, e che fatalmente si riproporrà nel momento di decidere se votare NO al referendum finale previsto dalla Legge costituzionale che ha istituito la Commissione bicamerale. È bene infatti essere consapevoli, sin da ora, che l'auspicabile vittoria del NO potrebbe venire utilizzata per riproporre posizioni di rifiuto della "politica" dalle vocazioni plebiscitarie. 
Va quindi al più presto preparato un terreno di confronto politico che, partendo dalla constatazione della violazione della sostanza del dettato costituzionale in ordine a tutto il processo di revisione costituzionale in corso(18), delinei un ritorno alla legittimità delle procedure da adottare. 

In tal senso, però, l'art. 138 della Costituzione ha chiaramente mostrato di non essere in grado di tutelare neanche se stesso. Si impone quindi una sua ridefinizione, alla luce degli effetti prodotti dalla legge elettorale maggioritaria (a meno di un auspicabile ritorno al proporzionale e la definitiva archiviazione del principio dell'azzeramento bipolare), che ne restituisca l'originaria impostazione di sostanza che esso aveva in regime di legge elettorale proporzionale. 
Come è da restituire al loro originario equilibrio tutti gli strumenti posti a garanzia e controllo che la logica maggioritaria ha di fatto reso funzionali alle esigenze della maggioranza di governo. 
Con il passaggio dal proporzionale al maggioritario, infatti, i poteri di nomina di natura parlamentare hanno acquisito una diversa valenza, potendo divenire di esclusivo dominio della maggioranza parlamentare uscita vincitrice dalle elezioni. 
Basti pensare all'elezione del Presidente della Repubblica che, a Costituzione vigente, grazie al maggioritario potrebbe facilmente essere eletto da coalizioni di governo ben più omogenee che nel passato; e per di più non rappresentative dell'effettiva maggioranza degli elettori. Non più un Presidente espressione di un ampio arco di forze politiche e di un variegato insieme di interessi, quindi, ma la diretta espressione del programma di governo uscito premiato dal meccanismo elettorale. A ciò dobbiamo poi aggiungere che questo "Presidente di parte" a sua volta nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale e presiede il Consiglio superiore della magistratura. Come anche non è da trascurare, indipendentemente dalla maggioranza che potrebbe essere richiesta, il potere di nomina parlamentare relativamente a questi due organi: un terzo dei giudici della Corte Costituzionale e del C.S.M(19)
In altre parole, con il passaggio dal proporzionale al maggioritario e divenuta concreta la possibilità, per il Governo, di poter definire in via pressoché esclusiva la composizione degli organi preposti al controllo della legalità costituzionale. 
Ma cosa c'entri tutto questo straripare di competenze con l'esigenza di garantire la stabilità e l'azione di governo è un dato che nei lavori della Bicamerale non è stato minimamente sfiorato, visto che, anche nel progetto di revisione, la questione del come evitare che i controllori siano in gran parte nominati da chi deve essere controllato non è stata affatto risolta; anzi, per certi aspetti si è fatto di peggio. 

Tenendo infatti conto dei nuovi poteri attribuiti dal nuovo testo al Presidente della Repubblica, non si capisce perché si è deciso di lasciare a questi la nomina di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale. Se a questi 5 giudici aggiungiamo inoltre i 3 di competenza del Senato, laddove il sistema d'elezione per questa Camera dovesse rimanere di tipo maggioritario, e con quindi la concreta possibilità che la maggioranza dei senatori sia riferibile alla stessa parte politica che ha promosso l'elezione del Presidente e che sostiene il Governo, è facile intuire verso quale labile regime di controlli e di garanzie ci si sta dirigendo. Tanto più che anche in ordine alla composizione del CSM si è deciso di aumentare la parte di nomina parlamentare; come anche si è deciso di lasciare la presidenza di questo Organo ad un Presidente della Repubblica con poteri di governo. 
Un problema di riequilibrio dei meccanismi di controllo e garanzia, quindi, che non riguarda soltanto il meccanismo di revisione costituzionale fissato dall'art. 138, ma che praticamente investe tutto il funzionamento della macchina istituzionale. Il tutto determinato, è bene ripeterlo, dall'introduzione di una "banalissima" legge ordinaria quale è quella che regola la materia elettorale. 

Si tratta certamente di un "paradosso" giuridico che ripropone l'inadeguatezza della vigente disciplina in merito ai modi di accesso e l'individuazione dei soggetti titolati a poter promuovere le questioni di legittimità costituzionale di fronte alla Corte. Ed è per questo che si ritiene largamente insufficiente quanto previsto dagli articoli 134 e 137. Sono certamente comprensibili le ragioni di chi vede dei rischi di snaturamento della funzione giurisdizionale della Corte a causa del possibile eccesso di ricorso alla stessa da parte delle minoranze parlamentari e dei cittadini, come anche potrebbe essere concreto il rischio di paralisi. Problemi, questi, per i quali è certamente necessario trovare delle soluzioni, ma che non possono però giustificare il protrarsi di una situazione che non garantisce l'effettivo controllo della legittimità costituzionale di numerose leggi e atti della Pubblica Amministrazione; le zone franche di cui fa accenno anche il relatore Boato. Per non dire dell'impossibilità, anche nei casi dove il giudizio di illegittimità viene espresso, di riuscire a sanare situazioni consolidate a causa del tardivo intervento (principalmente dovuto ai tempi imposti dai modi d'accesso) della Corte Costituzionale: si veda ad esempio la vicenda legata alla legge Mammì. 
Ma ritornando all'introduzione della legge elettorale maggioritaria, di fronte allo sconquasso istituzionale sopravvenuto, il cittadino comune non può che chiedersi se vi sia stata l'oggettiva impossibilità di riuscire a sollevare la questione di illegittimità di fronte alla Corte Costituzionale, o il timore politico di affrontare di petto il responso di un referendum comunque lesivo dei diritti delle minoranze ed in grado di stravolgere l'equilibrio dei poteri definito dalla Costituzione. Domande più che pertinenti, visto che non risultano iniziative in tal senso. Domande che, in ogni caso, mettono in evidenza i limiti di un sistema di controllo di legittimità costituzionale soltanto successivo e che a volte si riduce ad una mera salvaguardia dei soli aspetti formali. 
Un esame di sostanza, infatti, avrebbe potuto (dovuto) sancire l'oggettiva incostituzionalità della legge elettorale maggioritaria, non potendosi tollerare l'inversione del principio della superiorità delle fonti. Sono ormai 4 anni che si sta discutendo del come adeguare la Costituzione al nuovo regime di regole "imposto" dal maggioritario... e non viceversa! 
Inversione del principio che è alla base di tutta la "non cultura" costituzionale della destra, che con forza e a più riprese ha condotto campagne di delegittimazione contro tutti i Poteri dello Stato che si rifiutavano di ottemperare al nuovo regime di regole non scritte, e alla quale il centro-sinistra si è di fatto supinamente adeguato. Una fase di revisione costituzionale che nasce quindi sulla base di un profondo processo di violazione e al tempo stesso di delegittimazione della Costituzione vigente. 
E non si tratta di un'esasperata lettura politica dettata da chissà quale vocazione estremistica: sono i trionfalismi dei settori politici più retrivi a dare questa chiave interpretativa. 
«Il nuovo progetto di Costituzione», viene oggi pubblicamente sostenuto dagli eredi della Repubblica di Salò, «nasce con il concorso fondamentale del contributo di idee della destra storica che non poté esprimersi nei lavori costituenti del '47 a causa della pregiudiziale antifascista».

Mentre da parte dei sostenitori dell'onnipotenza del mercato, viene espressa la soddisfazione nel vedere ribaltata la logica (sancita nella Prima parte della Costituzione) che regola i rapporti tra l'interesse pubblico e quello dei privati. 
Insomma, ce ne dovrebbe essere abbastanza per giustificare più di qualche pausa di riflessione e per chiedersi se non sia il caso di ripristinare un regime di sostanziale rispetto delle garanzie, prima di procedere alla revisione anche solo del più "banale" degli articoli della Costituzione. 

 

Nota 1) Una bandiera che fu per lo più portata avanti con arroganza, ribadendo ad ogni occasione che, in caso di vittoria del Polo, i cittadini avrebbero avuto il presidenzialismo, anche a costo di votare da soli, con la maggioranza di un solo voto, le riforme costituzionali.
 

 Nota 2) Da ricordare, inoltre, che anche in questa circostanza è stata la destra a dettare le condizioni per la stesura del testo della Legge costituzionale: eclatante è stata l'imposizione del referendum unico. Si vedano gli articoli contenuti nel file storico.wri.

 
Nota 3) La Legge istitutiva non menziona esplicitamente la parte relativa alla "Magistratura", come invece fa per tutto il resto, ma si limita ad un generico riferimento al sistema delle garanzie, lasciando per lo più intendere che si dovesse far riferimento ai problemi sorti con l'introduzione della legge elettorale maggioritaria e dei quali si fa un breve esame alla fine di questo intervento: Art. 1 comma 4 - La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.

Nota 4) Art. 59 - c) "...; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute". Questo passaggio nasconde una vera e propria insidia. Cosa si vuole infatti affermare sancendo il principio dei "livelli minimi"? Che la diversità delle prestazioni possono essere considerate un fatto normale, tale da non obbligare lo Stato ad intervenire per migliorare il livello generale dei servizi?

 Nota 5) Art 56 - "Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Provincie, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. ..."

 
Nota 6) Art. 59 - "...il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica".


Nota 7) Durante la votazione sul testo base riguardante la forma di governo (seduta N°. 33 della Bicamerale), Rifondazione Comunista presentò una proposta alternativa che si rifaceva ampiamente al modello tedesco e che aveva molti punti in comune con le proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati dai Verdi e dai Popolari nel mese di gennaio (N° 2995 e N° 3088 degli atti della Camera); come molti punti in comune aveva anche con la proposta presentata da alcuni deputati del PDS, Folena, Mussi ed altri (N° 3071 degli atti della Camera). Ma sia i Verdi che i Popolari dichiararono di preferire, a questa proposta, la formula del premierato forte; formula poi uscita sconfitta nei confronti del testo base riferito al semipresidenzialismo.


Nota 8) L'art. 69, punto b), prevede la nomina del "Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati". Questa previsione, più che una norma antiribaltone sembra piuttosto la conferma che il sistema sia molto più presidenziale di quanto non sembri. Tranne che l'atto politico della mozione di sfiducia, infatti, non esistono dei meccanismi istituzionali veri e propri per mettere in discussione le scelte presidenziali in ordine alla designazione del Primo ministro. Meno che mai, poi, si potrebbe contestare il merito di tale scelta di fronte all'esigenza di risolvere eventuali crisi di governo.

Nota 9) La classe politica italiana non ha mai mancato di trovare i motivi per prolungare l'agonia delle legislature, purché queste proseguissero nell'interesse della parte politica che di volta in volta si assurgeva ad interprete delle immediate esigenze che "provenivano" dal Paese: una volta l'emergenza economica; un'altra quella internazionale... insomma, se già prima qualsiasi motivo era buono per varare "governi tecnici o a tempo determinato", c'è da supporre che il futuro Presidente non si lascerà scappare l'opportunità di divenire l'arbitro-giocatore della partita.
 

Nota 10) Tutti i casi di possibile conflitto fra il Parlamento ed il Presidente qui esaminati, fanno riferimento ad una situazione politica da considerare fisiologica: Presidente e maggioranza di governo appartenenti alla stessa coalizione politica. Il problema vero, infatti, del come risolvere i conflitti interni alla stessa maggioranza di governo, non è stato affatto risolto, ma anzi potenzialmente esasperato dalla presenza di due leadership con funzioni istituzionali tra di loro facilmente intersecanti. Basti pensare, in tal senso, al già ricordato potere di rinvio delle leggi o dei regolamenti del Governo che potrebbe ben essere utilizzato da parte del Presidente in funzione di contrasto politico.
 

Nota 11) Gli elettori, secondo i sostenitori della logica maggioritaria, votano per un preciso programma di Governo. La cosa è però più teorica che pratica, come ha avuto modo di evidenziare il professor Sartori durante l'undicesima seduta della Commissione Bicamerale: «Con tutto il rispetto, mi chiedo quante cose voti un povero elettore, quante volontà esprima e come si faccia a sapere quale abbia espresso. Il voto è per un partito, per un programma, quello dell'Ulivo ha cento punti: per quale di questi cento punti ha votato l'elettore? Non esageriamo con la tesi per la quale il popolo ha espresso una certa volontà: ...».


Nota 12) «Con l'esclusione del caso tragico della Repubblica di Weimar, riportabile ante litteram alla categoria "semipresidenziale", e che fu segnato da problemi storici immani oltre che da indubbi difetti dei congegni istituzionali (primo tra i quali il sistema elettorale proporzionale "puro" a fronte di un sistema partitico estremamente frammentato e diviso ideologicamente), tutti i sistemi semipresidenziali attualmente esistenti in Europa hanno superato la duplice prova della democraticità e della governabilità.» (dalla relazione di Maggioranza).


Nota 13) Questo passaggio è praticamente ripreso da un precedente lavoro del '95 (La "riforma" truccata), con la triste differenza, però, che mentre allora si poneva l'attenzione sui pericoli dell'evoluzione del dibattito costituzionale, oggi si è costretti a constatare quanti di quei timori erano purtroppo fondati.


Nota 14) Ed è in questo rapporto di amplificazione-esclusione delle diverse forze politiche che sta tutta l'antidemocraticità dei sistemi elettorali maggioritari. Mentre l'elettore del Patto Segni, ad esempio, potrebbe benissimo spostare il proprio voto da un Polo all'altro, dando così un potere contrattuale non indifferente al proprio partito, l'elettorato di Rifondazione potrebbe decidere, tutt'al più, di astenersi; cosa che poi, tra l'altro, neanche avviene, verificandosi così, per la coalizione di centro-sinistra, il recupero quasi completo dei voti. E quindi, molto cinicamente, perché contrattare qualcosa che attraverso i meccanismi elettorali si riuscirà ad avere comunque? Più democratico di così...


Nota 15) Certo, nell'ipotesi di una rottura dell'Ulivo e la nascita di una formazione di centro, con ogni probabilità il PDS sarebbe costretto a doversi alleare con Rifondazione per avere la possibilità di passare al secondo turno. Siamo però nella fantapolitica; ed in ogni caso, laddove si verificasse questa eventualità, l'alleanza PDS-Rifondazione sarebbe una scelta obbligata anche con altre soluzioni di doppio turno.

Nota 16) Come per le schede elettorali, si può pensare ad un certificato elettorale contenente 5 tagliandi da consegnare ogni qualvolta si firmi una proposta referendaria.


Nota 17) Anche altri aspetti del testo licenziato dalla Bicamerale meriterebbero infatti di essere analizzati a fondo. Al di là delle scelte più eclatanti, come il già citato art. 56 o l'improvvisato tricameralismo, poco convincente appare anche il lavoro fatto relativamente alle garanzie costituzionali, delle quali si accennerà più avanti.


Nota 18) Riguardo a questo aspetto, si rinvia al materiale contenuto nel floppy allegato che fa riferimento alle diverse fasi del processo di revisione formalmente avviato a gennaio di quest'anno.


Nota 19) A differenza che per l'elezione del Presidente della Repubblica, la Costituzione, come anche il progetto di revisione proposto dalla Bicamerale, non definisce le modalità di nomina parlamentare per questi due Organi. Per correggere quindi le distorsioni introdotte dal "premio elettorale" maggioritario, un primo intervento legislativo, che non implicherebbe alcuna revisione costituzionale, potrebbe essere orientato verso l'innalzamento dei quorum parlamentari necessari per varare le nomine. Un simile intervento, però, non potrebbe comunque correggere l'assenza, nel Parlamento, della somma delle minoranze escluse dalla rappresentanza dal meccanismo elettorale. Un punto critico dei sistemi bipolari, infatti, è l'azzeramento politico che avviene soprattutto tra le forze di opposizione, permettendo, di norma, soltanto ad una di queste di essere adeguatamente rappresentata.