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Purtroppo, di nuovo in evidenza: Stop Racism
Riceviamo e volentieri diamo spazio all'Avvocato Aldo Bozzi, ricorrente con altri contro la Legge Calderoli presso il TAR del Lazio e ora appellante presso il Consiglio di Stato dopo la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per "difetto di giurisdizione".
PRIMA QUESTIONE:
l'Avvocatura dello Stato ha avuto precise direttive da parte del Presidente Prodi e del Ministro Amato per sostenere la legittimità costituzionale della legge elettorale vigente (porcellum)?
 
PRIMA QUESTIONE

Milano, 9 marzo 2008
Avanti al TAR l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per la Presidenza del Consiglio (Prodi) e per il Ministero dell'Interno (Amato) sostenendo la legittimità della Legge Calderoli e questa strenua difesa della Calderoli svolgerà anche avanti al Consiglio di Stato nell'udienza fissata per martedì prossimo 11 marzo.
In altri termini l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto e sosterrà in nome e per conto di Prodi e di Amato che la Legge Calderoli va benissimo e non è incostituzionale, come viceversa ha dubitato la Corte Costituzionale sollecitando (nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008)  di essere investita della questione in base alla procedura prevista dall'art. 23 della Legge n. 87/1953. Procedura da noi ricorrenti e attualmente appellanti puntualmente seguita.
A questo punto, come chiamato a votare e non come ricorrente, Vorrei sapere se l'Avvocatura dello Stato ha avuto la precisa direttiva di difendere la Calderoli da Prodi e da Amato in nome dei quali si è costituita in giudizio, oppure se l'Avvocatura delle Stato ha ritenuto di svolgere autonomamente un ruolo "proprio", ritenendosi a ciò autorizzata ex lege, senza chiedere e/o senza avere avuto alcuna precisa direttiva dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Interno in nome dei quali sta in giudizio.
In sostanza credo che GLI ITALIANI HANNO DIRITTO DI SAPERE COSA NE PENSANO REALMENTE PRODI E AMATO SULLA LEGGE CALDEROLI, se quello che ha sostenuto in giudizio l'Avvocatura dello Stato rispecchia realmente la loro posizione istituzionale, oppure se in giudizio è stata autonomamente svolta una strenua difesa delle Legge Calderoli senz'alcun mandato ma per iniziativa personale dell'attuale Avvocato Generale.
In quest'ultimo caso, A QUALE INTERESSE PUBBLICO MIREREBBE L'INTERVENTO IN GIUDIZIO IN DIFESA DELLE LEGGE CALDEROLI, SOSPETTATA UNANIMEMENTE DI ESSERE INCOSTITUZIONALE?
PERCHE' E CHI VUOLE IMPEDIRE CHE LA CORTE COSTITUZIONALE SIA MESSA IN GRADO DI PRONUNCIARSI (ACCOGLIENDO O RIGETTANDO, IN TUTTO OPPURE IN PARTE) SUGLI ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA' DENUNCIATI?
L'OPINIONE PUBBLICA NON HA FORSE IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATA SULLA CIRCOSTANZA SE QUANTO SOSTENUTO IN GIUDIZIO (A TORTO O A RAGIONE) IN NOME E PER CONTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL MINISTRO DELL'INTERNO COINCIDE CON LE DIRETTIVE DATE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO, OPPURE SE NESSUNA DIRETTIVA E' STATA DATA?


SECONDA QUESTIONE: si tratta della terza lettera inoltrata ai Direttori dei TG nazionali e altri sin dal 2 marzo 2008.

Egregio Sig. direttore,
faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni (inviate anche ai direttori dei tre telegiornali nazionali, al Dott. Santoto e al Dott. Floris, nonché al direttore del quotidiano La Repubblica e, per il suo tramite, al Dott. Eugenio Scalfari) con le quali avevo informato che il ricorso proposto al Tar Lazio sarebbe stato discusso il 27 febbraio u.s., allegandoLe il testo integrale del ricorso.
Ora ho il piacere d’informarLa che MARTEDÌ PROSSIMO 4 MARZO VERRÀ DISCUSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO L’APPELLO proposto avverso la sentenza n. 1855 del 27 febbraio u.s. pronunciata dal Tar Lazio, appello che qui Le allego.
Infatti, come Ella avrà saputo, il Tar, con la sentenza che anche qui Le allego, ha dichiarato il “difetto assoluto di giurisdizione” (id est, secondo il Tar non esiste in Italia alcun Giudice competente a conoscere del ricorso !).
Si tratta di formula che è stata cancellata dal nostro ordinamento giuridico da ben 52 anni, con la Legge (n.848/1955) di ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, che all’articolo 13 testualmente recita:
Articolo 13 “DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO.  Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell.esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
Purtroppo, i diritti che la CEDU riconosce fanno ancora fatica ad essere “noti” a gran parte dei magistrati. Nelle università la CEDU fino a qualche anno fà era materia inesistente nei piani di studio. Attualmente è relegata a materia facoltativa in quasi tutte le facoltà della Repubblica. Devo dire che anche presso gli avvocati la CEDU è materia non diffusa. La Corte di Cassazione, con coraggiose recenti sentenze (che hanno sollevato scalpore) ha fatto il suo dovere, giungendo ad affermare la prevalenza delle norme della CEDU sulla normativa interna. La Corte Costituzionale ha fatto molto di più, perché con le sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d’ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata
Come Ella vede, alla fine, insisti e insisti, nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il “diritto al ricorso effettivo” previsto dall’art. 13 della CEDU. E’ stato un balzo di civiltà giuridica così enorme, che non è stato ovviamente ancora percepito dalla gran parte dei Giudici e degli avvocati.
Noi abbiamo, per l’appunto, seguito ed utilizzato questo nostro “diritto al ricorso effettivo”, tanto che nel giro di appena 15 giorni ci troviamo avanti al Consiglio di Stato affinché, speriamo, investa la Corte Costituzionale per l’esame delle questioni d’incostituzionalità della Legge Calderoli (riedizione della Legge Acerbo n. 2444/1923 e della Legge n.1019/1928) da noi dedotte nel ricorso al Tar. In altri termini, abbiamo seguito la strada istituzionale indicata espressamente dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, dove, sollevando i medesimi dubbi di incostituzionalità della vigente legge Calderoli, la Consulta ha detto che su dette questioni essa deve essere adita (quasi chiedendo esplicitamente che ciò fosse sollecitamente fatto) attraverso “le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.”
Noi ci auguriamo che, all’esito della discussione dell’appello iscritto al n. 1692/2008 nella Camera di Consiglio del prossimo mercoledì 4 marzo discusso, il Consiglio di Stato trasmetta subito gli atti alla Corte Costituzionale per l’esame delle questioni di costituzionalità sollevate in via incidentale nel ricorso e nell’appello.
Questo consentirebbe alla Consulta di pronunciarsi con sollecitudine e in tempo utile. Infatti, l’art. 9 della Legge costituzionale n.1 del 1953 autorizza il Presidente della Corte ad abbreviare a metà i termini per la fissazione dell’udienza (20+20 verrebbero ridotti a metà). Inoltre, noi dichiareremo di rinunciare anche al termine minimo per le difese (e ugualmente credo dovrebbe fare “doverosamente” la difesa del Governo per non ostacolare il giudizio di costituzionalità) e, quindi, la Corte non avrebbe ostacoli per fissare la discussione in una qualunque delle udienze già previste in calendario in marzo.
Se la Corte accogliesse in tempo utile (e anche soltanto in parte) una delle questioni dedotte, potrebbe consentire al Governo di applicare il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione e alle Camere riconvocate di correggere la legge elettorale per consentire a tutti gli elettori di esercitare il diritto di voto liberamente e pienamente.
Poiché la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comitato per il referendum (la motivazione della sentenza è ora nota sul sito della Corte), ne consegue che il giudizio incidentale di costituzionalità da noi richiesto rimane l'unica strada per consentire alla Consulta di correggere in parte qua le incostituzionalità della vigente legge elettorale.
In tal modo, sarebbe forse possibile che finalmente a tutti gli elettori venga restituito integro il libero e pieno diritto di voto costituzionalmente garantito ma attualmente negato e compresso dalle norme approvate con la Legge n. 270/2005.
Egregio direttore, i tre ricorrenti sono a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, ove ritenuto, anche per un  breve incontro:
- io risiedo a Milano, e sono reperibile al numero di cellulare 3484446615:
- l’avvocato prof. Giuseppe Bozzi risiede a Roma ed è reperibile al numero di cellulare 3295433551;
- l’avvocato Giuseppe Porqueddu risiede a Brescia ed è reperibile al numero di cellulare 3356826780.
RingraziandoLa per la [dis]attenzione prestata sino ad oggi alla questione, colgo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti, augurandomi di non dovere, con grande amarezza e con grandissimo rammarico, alla fine riconoscere che in questo Paese i lettori dei quotidiani e gli utenti della TV (anche quelli che pagano regolarmente il canone) hanno diritto di essere informati degli “avvenimenti che li riguardano direttamente” soltanto attraverso la veemenza e violenza iconoclasta e dissacratoria di tutto di Peppe Grillo, dalla quale, ovviamente, noi ci distinguiamo (pur condividendo talune delle verità che egli dice) essendoci limitati ad esercitare il nostro sacrosanto diritto di adire il Giudice, anche nell’interesse di tutti i cittadini.
ALDO BOZZI


TERZA QUESTIONE: la discussione dell'appello è stata fissata all'11 marzo

Milano, 4 marzo 2008
Informo che il nostro appello (n.1692/2008) non viene discusso oggi 4 marzo, ma la discussione è stata fissata per l'11 marzo prossimo avanti alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Noi ci auguriamo che, all’esito della discussione in Camera di Consiglio, il Consiglio di Stato trasmetta subito gli atti alla Corte Costituzionale per l’esame delle questioni di costituzionalità sollevate in via incidentale nel ricorso.
Questo consentirebbe alla Consulta di pronunciarsi in tempi brevi sulle questioni stesse e, se le accogliesse (anche in parte e) in tempo utile, potrebbe consentire al Governo di applicare il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione e alle attuali Camere di correggere la legge elettorale in base alle indicazioni della Corte Costituzionale, per consentire a tutti gli elettori di esercitare il diritto di voto civilmente e pienamente e senza stravolgimenti dei voti che effettivamente usciranno dalle urne. Si vedano le sentenze n. 15 e 16 del 2008 della Consulta e le sentenze 348 e 349 del 2007 della stessa Consulta sulla rilevanza costituzionale dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU artt. 6, 13 CEDU e art. 3 del protocollo 1°,in relazione a art. 117, primo comma della Costituzione, e art. 3 e 113 della Costituzione e i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza in relazione al quarto comma dell'art. 138 della Costituzione: le minoranze uscite effettivamente dalle urne, da sole o tra loro accorpate, non possono essere trasformate (senza che ciò non si identifichi in un vero colpo di stato) con la bacchetta magica di una semplice legge ordinaria (vedi legge Calderoli, riedizione della Legge Acerbo del 1923) nella maggioranza  di due terzi dei componenti delle Camere legittimata a modificare da sola la Costituzione. Una cosa è la maggioranza per governare (51%), cade un governo se ne fa un altro, altra cosa è la effettiva e reale maggioranza di due terzi uscita dalle urne prevista dall'art. 138 per modificare la Costituzione. Questo concetto è stato già anticipato, tra le righe, dalla Consulta nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008. Perché (e chi) si vuole impedire alla Corte Costituzionale di pronunciarsi su questa questione???
Distinti saluti.
Aldo Bozzi