Categoria: Segnalazioni
Milano 19 marzo 2008
Il Giudice Amministrativo (TAR e Cons. Stato) ha declinato la propria competenza ratione materiae.
Pertanto, ieri ho depositato al Tribunale di Milano ricorso ex art. 700 cpc, del quale allego qui la bozza per chiunque lo voglia proporre avanti a qualunque Tribunale della Repubblica.
Distinti saluti.  Aldo Bozzi

TRIBUNALE CIVILE DI  ______________
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
EX ARTICOLO 700 C.P.C.
proposto da __________________________ (C.F. ________________), residente in ______________________________, rappresentato e difeso dall’Avvocato ____________________ del Foro di ______________, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo Avvocato, con Studio in _______________ - _______________________________, giusta procura ed elezione di domicilio in calce al  (OVVERO A MARGINE DEL) presente ricorso
RICORRENTE
CONTRO
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno in carica, domiciliati per legge in ______________, presso l’Avvocatura Generale (OPPURE: DISTRETTUALE) dello Stato di ________________ in via ________________
CONVENUTI
* * *
Ill.mo Sig. Presidente,
il ricorrente, _________________________________________, residente in Milano _______________________, rappresentato e difeso come sopra
P R E M E S S O
-       che è elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ nel quale ha la residenza, con la tessera elettorale n. _____________________ (doc. 1);
-       che l’articolo 1, comma secondo, della Costituzione dispone che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
-       che l’esercizio del diritto di voto costituisce una delle forme di manifestazione della sovranità popolare previste dalla Costituzione;
-       che gli articoli 48, 56 e 58 e della Costituzione si inseriscono nel principio generale posto dal detto art. 1, 2° comma, della Costituzione, secondo il quale ”la sovranità appartiene al popolo”, norma che non è affatto da considerare programmatica, ma tassativamente e immediatamente precettiva che trova la propria immediata e compiuta applicazione nei citati articoli della Costituzione medesima;
-       che, infatti, quanto alle “forme” e i “limiti” per l’esercizio del diritto di voto, il detto secondo comma trova la compiuta disciplina direttamente all’articolo 48 della Costituzione medesima, escludendo qualsiasi intermediazione del legislatore ordinario;
-       che l’articolo 48 della Costituzione al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto dispone al secondo comma: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.” e al quarto comma: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”;
-       che il primo comma dell’articolo 56 della Costituzione dispone “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.”;
-       che il primo comma dell’art. 58 della Costituzione dispone: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”;
-       che suffragio diretto significa che non vi debbono essere intermediazioni tra il corpo elettorale (il singolo elettore) e i suoi rappresentanti (gli eletti): gli elettori debbono poter scegliere direttamente i propri rappresentanti;
-       il fatto che lo stesso art. 56 Cost., 4° comma, stabilisca che la ripartizione dei seggi della Camera si effettua in base alla popolazione di ogni singola circoscrizione elettorale (“...dividendo il numero degli abitanti della Repubblica....per seicentodiciotto e distribuendo i seggi ...sulla base dei quozienti interi ...) conferma il principio, costituzionalmente garantito, di rappresentanza diretta degli eletti nei confronti del corpo elettorale;
-       il fatto che l’art. 48, 2° comma, della Costituzione stabilisca che il voto è “personale”, vuol dire che l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, né ceduto ad altri.
-       che il principio democratico, enunciato nel primo comma del medesimo articolo 1, si esplica attraverso il dettato del secondo comma che attribuisce al popolo sia la titolarità della sovranità e sia il suo esercizio ;
-       che, ciascun elettore partecipa pro quota alla titolarità e all’esercizio della sovranità popolare, cioè a un diritto costituzionalmente garantito e in alcun modo limitabile dal legislatore ordinario;
-       che, conseguentemente, il qui ricorrente nella propria qualità di elettore partecipa pro quota alla titolarità e all’esercizio della sovranità popolare, cioè al suddetto diritto costituzionalmente garantito e in alcun modo limitabile dal legislatore ordinario;
-        che, viceversa, il suddetto diritto del ricorrente, ancorché costituzionalmente garantito nella sua pienezza, risulta irragionevolmente limitato e compresso dai provvedimenti amministrativi adottati il 6 febbraio 2008 e pubblicati lo stesso giorno sul supplemento ordinario n. 31/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (si tratta, in parte qua, della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione n. 90 del 6 febbraio 2008, in parte qua, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, per quanto riguarda l’elezione della Camera dei Deputati, e, in parte qua, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, per quanto riguarda l’elezione del Senato) con i quali Il Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno hanno dato l’avvio al complesso procedimento delle operazioni elettorali che si svolgeranno nei prossimi giorni del 13 e 14 aprile del 2008.;
-       che, in forza dell’articolo 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo “In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.”;
-       che, conseguentemente, il Giudice Ordinario è tenuto a disapplicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali che risultano non conformi alle leggi (cioè quando sono illegittimi)
-       che, conseguentemente  - nella misura in cui i suddetti provvedimenti risultano viziati da illegittimità derivata dalla incostituzionalità delle modificazioni al T.U. della legge elettorale introdotte dalla Legge n. 270/2005 (così denominata “porcellum”) -  stante la loro illegittimità in parte qua i provvedimenti medesimi devono essere disapplicati dal Giudice Ordinario;
-       che il ricorrente ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il proprio diritto di voto, costituzionalmente garantito nel suo esercizio libero e diretto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, in considerazione del fatto che le votazioni si svolgeranno nei giorni 13 e 14 aprile 2008, e che quindi egli non potrà esercitare il proprio diritto di voto in modo libero e diretto, ostandovi i suddetti provvedimenti ministeriali con i quali è stato dato l’avvio al complesso procedimento delle operazioni elettorali;
-       che, conseguentemente, in questa sede cautelare, il ricorrente può chiedere con il presente ricorso al Giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, al fine di evitare l’irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla impossibilità di esercitare il proprio diritto di voto, costituzionalmente garantito nel suo esercizio libero e diretto;
-       che, conseguentemente, in questa sede cautelare il ricorrente chiede che codesto Ill.mo Tribunale di Milano, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità della vigente Legge elettorale come modificata dalla Legge n. 270/2005, voglia disporre la temporanea sospensione in parte qua degli atti viziati dalla denunciata illegittimità, cioè dei i suddetti provvedimenti ministeriali con i quali è stato dato l’avvio al complesso procedimento delle operazioni elettorali;
-       che, in particolare, le parti dei suddetti provvedimenti che il ricorrente chiede a codesto Ill.mo Tribunale di disapplicare, in quanto limitano gravemente il diritto di voto del ricorrente, vengono individuate come segue:
in parte qua , cioè limitatamente alle parti in cui - dando applicazione ed esecuzione alle ivi richiamate disposizioni di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - sono viziati:
a)      quanto all’elezione della Camera dei Deputati, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e quarto comma, 58, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a  favore delle “liste di candidati concorrenti” e non consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;
b)      quanto all’elezione del Senato della repubblica, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 56, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.) degli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a  favore delle liste “tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” e non consentono il voto diretto uninominale ai singoli candidati e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
c)      quanto al potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 1, secondo comma, 92, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione) degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 14/bis, comma 3, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nonché degli articoli 8, e 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo vigente, nella parte in cui dispongono che il voto dell’elettore vale anche come indicazione dell’unico capo della coalizione nella persona che figura già inserita nella scheda elettorale.
-       che i fatti che hanno portato all’approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, di riforma della legge elettorale, ai guasti da essa prodotti, alla caduta del Governo, allo scioglimento delle Camere e all’indizione delle nuove elezioni politiche, sono noti a tutti. Non occorre, quindi, qui riportarli: con la modifica delle regole del gioco è cambiata la legge elettorale; chi l’ha scritta per conto del precedente governo l’ha definita una porcata; chi l’ha varata ha mirato a intorbidare oltre ogni limite il rapporto tra il voto dei cittadini e la formazione delle maggioranze di governo. Dei suoi nefasti effetti ha fatto le spese il Paese, il popolo titolare ormai di una sovranità limitata;
-       che in base ai censurati provvedimenti ministeriali, attuativi e conformi alla nuova legge elettorale, la stesura delle liste dei candidati è il momento decisivo della prefigurazione del futuro Parlamento, perché la decisione tra chi eleggere e chi non eleggere non è più nelle mani degli elettori, dal momento che la legge affida sempre più al solo leader, senza impacci o intralci di alcun genere, il compito di dimostrarsi padrone dei destini degli altri: decidere il destino degli altri. Nella notte del leader è stato già deciso chi è eletto e chi non lo è; il destino dei candidati è già stabilito in base alla collocazione del posto nella lista: i già eletti da un lato, i già scartati dall’altro. Ai successivi votanti con le regole attuali resta una scelta elementare: prendere o lasciare. Non c’è più nemmeno il voto di preferenza, residuo dell’antica sovranità. La lista dei già eletti è diventata cosa esclusiva degli apparati, in aperta violazione della
Costituzione che affida alla diretta sintonia col popolo degli elettori l’elezione dei rappresentanti in Parlamento. Viceversa, il popolo degli elettori che si presenta all’appuntamento delle votazioni è diventato un popolo a sovranità limitata;
-       che la gravità della situazione nella quale è stato portato il Paese a causa di detti eventi è stata sottolineata dal Presidente della Repubblica quando si è visto costretto a prendere la decisione di sciogliere le Camere. Egli, infatti, così si è espresso al termine delle consultazioni dopo la caduta del Governo:
“La crisi della maggioranza di governo è intervenuta dopo che in Parlamento si erano aperti spiragli di dialogo tra le forze politiche per una modifica della legge elettorale vigente e di alcune, importanti norme della Costituzione. La preoccupazione che senza tali modifiche non si possa realizzare la necessaria stabilità politica ed efficienza istituzionale, si è negli ultimi tempi - e ancora in questi giorni - chiaramente espressa, nel modo più imparziale, in seno all'opinione pubblica e a significative rappresentanze del mondo economico e della società civile. Una modifica della legge elettorale è stata, d'altronde, sollecitata attraverso una richiesta di referendum dichiarata ammissibile dalla Corte Costituzionale.
”Ho perciò prospettato, a tutti i partiti e ai gruppi politici da me consultati, l'esigenza di una soluzione della crisi di governo che in tempi brevi dia almeno avvio agli indispensabili processi di riforma e a credibili impegni di più costruttivo e fruttuoso dialogo tra gli opposti schieramenti: dialogo da me costantemente auspicato e obbiettivamente necessario qualunque sia il risultato di nuove elezioni.
”Questa soluzione è stata considerata impraticabile da quelle forze politiche che hanno indicato nello scioglimento delle Camere e nella convocazione delle elezioni sulla base della legge vigente il solo sbocco della attuale crisi politica. Nel ribadire attenzione e rispetto per tutte le posizioni illustratemi, ricordo tuttavia che sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un'adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria.
”Ho pertanto chiesto al Presidente del Senato - facendo appello al suo senso di responsabilità istituzionale - di verificare le possibilità di consenso su un preciso progetto di riforma della legge elettorale e di sostegno a un governo funzionale all'approvazione di quel progetto e all'assunzione delle decisioni più urgenti in alcuni campi.”
Quando, poi, la verifica affidata al Presidente del Senato è fallita, Egli ha così accompagnato la decisione di scioglimento delle Camere:
“La decisione di sciogliere le Camere - sentiti i loro Presidenti - è divenuta obbligata, visto l'esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un'anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese.
”La decisione cui sono giunto - avendola ponderata al di fuori di qualsiasi condizionamento - è in effetti scaturita dal succedersi di avvenimenti ben noti a tutti. Dapprima, il venir meno della fiducia al governo con il voto del 24 gennaio scorso in Senato, e poi l'accertata impossibilità di dar vita a una maggioranza che concordasse in particolare sull'approvazione in tempi brevi di una riforma della legge elettorale. L'incarico che avevo conferito in tal senso al Presidente Marini non è stato purtroppo coronato da successo, come egli stesso mi ha puntualmente riferito a conclusione di molteplici incontri condotti con un impegno e uno scrupolo, riconosciutigli da ogni parte, per i quali desidero pubblicamente ringraziarlo.
”Già nel febbraio dello scorso anno - rinviando in Parlamento il governo dimissionario - avevo ricavato dalle consultazioni da me svolte la "necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente". Ma nelle discussioni che su tale materia sono da allora seguite - anche e soprattutto in sede parlamentare - hanno a lungo negativamente pesato incertezze e divisioni tra le forze politiche. Si era tuttavia giunti nelle ultime settimane sulla soglia di una possibile conclusione : di qui il mio auspicio ed appello, dopo le dimissioni del governo Prodi, perché si definisse quella riforma come primo passo verso una più complessiva revisione delle regole della competizione politica e del funzionamento delle istituzioni. E di qui, oggi, il mio rammarico per dover chiamare nuovamente gli elettori alle urne, senza che quella riforma sia stata approvata.
”Ho sempre e solo avuto di mira l'interesse comune ad una maggiore linearità, stabilità ed efficienza del sistema politico-istituzionale. Il dialogo su questi temi - ora interrottosi - resta un'esigenza ineludibile per il futuro del paese. Mi auguro perciò che la prossima campagna elettorale si svolga in un clima rispondente a quell'esigenza, da molti ribadita anche in questi giorni. E' il momento, per tutte le forze politiche, di dar prova del senso di responsabilità richiesto dalle complesse prove cui l'Italia è chiamata a far fronte.””
-       che non v’è dubbio alcuno, quindi, che le vigenti “regole della competizione politica e del funzionamento delle istituzioni” sono gravemente lesive dei diritti dei cittadini e che avrebbero dovuto essere modificate per ricondurle nell’ambito della legalità costituzionale;
-       che in presenza di questa gravissima lesione del proprio diritto di voto, il ricorrente ha avuto notizia che tre elettori si sono rivolti al Giudice Amministrativo, il quale, tuttavia, sia in primo grado e sia in secondo grado si è dichiarato incompetente (si vedano i docc. 2 e 3);
-       che, d’altro canto, la Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, in palese contrasto con quanto ritenuto dai Giudici Amministrativi, ha sempre ritenuto (si veda il doc. 4: verbale della seduta del 13 dicembre 2006 della Giunta Plenaria delle Elezioni della Camera dei Deputati) che “...la competenza della Camera a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell’art. 87 del T.U. n.361 del 1957, sui ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti; nel senso che la Camera può e deve conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l’apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell’organo...”;
-       che i provvedimenti ministeriali che hanno dato l’avvio al procedimento delle operazioni elettorali sono viziati anche per violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
-       che l’assunto secondo cui vi sarebbe difetto assoluto di giurisdizione con conseguente mancanza di qualsiasi tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito è affermazione arbitraria e palese diniego di giustizia, in violazione degli articoli 111, primo e secondo comma, 113, 117, primo comma, 137, della Costituzione, nonché violazione degli articoli 13 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 3 del protocollo 1 della Convenzione stessa;
-       che questo quadro di assenza di qualsiasi tutela interna “effettiva”, costituisce palese violazione degli articoli 111, primo e secondo comma, 113, 117, primo comma, 137, della Costituzione, nonché violazione dell’art. 13 della CEDU e dell’art. 6 poiché viola la normativa pattizia e, quindi, il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, che impongono agli Stati membri di assicurare l’effettività della tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU. Quand’anche si volesse, per un solo attimo e contro la consolidata giurisprudenza, ritenere che i ricorrenti potrebbero agire dopo che le elezioni sono avvenute, ugualmente l’articolo 13 della CEDU e, quindi, il primo comma dell’art. 117 della Costituzione risulterebbero platealmente violati perché si avrebbe la prova provata della mancanza di “effettività” (alias tempestività) di una simile tutela posticipata ad elezioni avvenute, quando, cioè, l’interesse al
ricorso risulterebbe mantenuto e conservato al solo e più limitato fine del necessario rinnovo delle elezioni che fossero nel frattempo, malauguratamente, già avvenute in base alla Legge poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (il rinnovo delle elezioni s’imporrebbe necessariamente a seguito della pronuncia d’incostituzionalità che intervenisse dopo lo svolgimento delle votazioni);
-       che, del resto, è di tutta evidenza che il ricorrente, in qualità di elettore, fa valere in primo luogo il proprio diritto ad esprimere il voto secondo regole conformi alla Costituzione, e non già quello di votare in applicazione di leggi incostituzionali per poi ottenere  la declaratoria di incostituzionalità ad elezioni avvenute. L’errore di prospettiva della ricostruzione normativa del Giudice Amministrativo non potrebbe essere più evidente.
-       che le norme invocate infatti esigono che in ogni ordinamento giuridico vi sia una “autorità” cui sia possibile rivolgere un ricorso “EFFETTIVO” e, per interpretazione costante, il requisito della “EFFETTIVITÀ” è soddisfatto solo quando l’autorità competente a riceverlo (non necessariamente “giurisdizionale”, ma del tutto “imparziale”) abbia il potere di disporre la cessazione materiale del comportamento lesivo (se naturalmente ritiene che la violazione vi sia stata) ovvero l’annullamento dell’atto che lo autorizza, nonché disporre le eventuali riparazioni (anche in forma specifica, con l’annullamento dell’atto) conseguenti. Inoltre il carattere della “effettività” implica una immediata proponibilità e una certa quale “snellezza” procedurale;
-       che in particolare, gli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n.361 del 1957 (per quanto riguarda la Camera dei Deputati), nonché gli articoli 1, comma 2, 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (per quanto riguarda il Senato della Repubblica) risultano costituzionalmente illegittimi per violazione degli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo e terzo comma, 56, primo comma, 58, primo comma, 67 della Costituzione, e dell’art. 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U. nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a  favore delle “liste di candidati concorrenti” e non consentono il voto diretto ai singoli candidati. Questa limitazione dell’esercizio di uno dei più importanti diritti costituzionalmente garantiti non trova alcuna ragionevole giustificazione, e viceversa determina un ingiustificato incremento dello strapotere dei partiti;
-       che, a questo proposito, preme evidenziare che la qui censurata normativa trova il proprio specifico precedente nella Legge che nel 1928 perfezionò, in senso decisamente rafforzativo del potere costituito, la già antidemocratica Legge del 18 novembre 1923, n. 2444 che aveva portato Mussolini a vincere le elezioni del 1924. Infatti, con la Legge 17 maggio 1928 n.1019, venne istituita la lista elettorale unica nazionale. Agli elettori venne tolto il diritto di scegliere i candidati da eleggere alla Camera dei deputati. In particolare, il terzo comma dell’art. 5 di questa Legge disponeva che “Il gran consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell’elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista ...(omissis)”; in base al medesimo art. 5 la votazione avveniva “.... mediante schede portanti il segno del Fascio littorio e la formula: “approvate voi la lista dei deputati designati dal gran consiglio
nazionale del fascismo?”. A norma del quinto comma dell’art. 9 “Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti.”
-       che le norme censurate costituiscono l’evidente riedizione di norme che avevano fortemente compresso i diritti politici dei cittadini e la loro capacità di essere titolari e espressione della sovranità popolare che, pro quota, a ciascuno appartiene e che oggi è garantita dalle invocate norme costituzionali, che quindi risultano violate.
-       che a ciò va aggiunto che l’invocato diritto di ciascun cittadino ad esprimere liberamente e compiutamente il proprio voto, nonché il divieto di limitare questo diritto, trovano tutela anche nell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel fissare la portata e l’interpretazione dei questo articolo, la Corte di Strasburgo ha avuto l’occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina l’esercizio del voto popolare, statuendo “che le limitazioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di disattenderli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati non si rivelino sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt citata, paragrafo 52). In particolare, nessuna delle
condizioni previste all’occorrenza deve ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo – altrimenti detto, esse devono riflettere, o non contrastare, lo scopo di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo a mezzo del suffragio universale (Hilbe c. Liechtenstein (dec.) n. 31981/96, CEDU 1999-VI, e Melhitchenko c. Ucraina, n. 17702/02, paragrafo 56, CEDU 2004-X).” In altri termini, ogni deroga al principio del  libero esercizio del voto popolare deve conciliarsi con i principi sottesi dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. (Sull’incidenza nel nostro Ordinamento delle sentenze della Corte di Strasburgo: si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007);
-       che le disposizioni di legge, in attuazione delle quali sono stati adottati i provvedimenti ministeriali lesivi del diritto di voto del ricorrente, prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati, nonché l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
-       che si tratta di normativa che è destinata ad alterare profondamente i risultati del voto uscito dalle urne, e ancora una volta occorre evidenziare che il precedente specifico di questa normativa, introdotta con la Legge n. 270/2005, si rinviene nella lontanissima Legge 18 novembre 1923, n. 2444, con la quale venne totalmente modificato il Testo Unico 2 settembre 1919, n. 1495 (T.U. della legge elettorale politica). Gli articoli dal 40 in poi vennero completamente sostituiti “Il numero dei deputati per tutto il regno è di 535. Tutto il regno forma un collegio unico nazionale, ......”, e con l’inserimento dell’art. 84/bis venne disposto, al secondo comma di questo articolo, che “(omissis) .... l'ufficio centrale nazionale:
“1°      procede alla somma. di tutti. i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il regno;
“2°     verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia. ottenuto il maggior numero di voti in tutto il collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 366, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti (omissis)...”.
-       che ,in altri termini, appare evidente che le attuali disposizioni ministeriali adottate in applicazione della qui censurata Legge n. 270/2005, si ispirano alle ricordate antiche norme viziate da evidente incompatibilità con l’attuale ordinamento democratico. Va inoltre sottolineato che la stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 15 del 2008, pur consapevole di non potere dare in quella sede un giudizio anticipato di incostituzionalità delle norme che qui vengono censurate, tuttavia, dopo avere considerato che “l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili. L'abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per
esplicita ammissione dei sostenitori dell'inammissibilità, solo l'effetto di rendere più probabile l'attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza. Altre ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente. Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore
considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”, ha poi la Corte stessa ritenuto di non potersi esimere “dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
In termini analoghi la Corte si è poi espressa, mutatis mutandis, nella sentenza n. 16 del 2008, riguardante la normativa sul Senato della Repubblica. La normativa denunciata è quindi viziata di illegittimità costituzionale perché consente che le maggioranze non siano genuina espressione del voto espresso dal corpo elettorale, ma che si formino in base all’attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale e casuale (assenza di una soglia minima di suffragi).
Questo sistema viola il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione dell’eguaglianza anche sostanziale del voto, in base al quale non può darsi valore o peso diverso ad un voto a seconda del risultato elettorale, e può premiare formazioni politiche sebbene siano meno rappresentative con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere.
-       che l’articolo 92 della Costituzione dispone, al suo secondo comma, che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Per contro l’articolo 14/bis del DPR n. 361/1957, come modificato dalla Legge n. 270/2005, dispone al terzo comma che “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.”
-       che appare evidente, quindi, che al di là di un ossequio meramente formale al dettato costituzionale, il legislatore ordinario ha fortemente inciso sul potere costituzionale, assolutamente discrezionale e inderogabile, del Presidente della Repubblica di nominare con assoluta libertà di scelta il Presidente del Consiglio dei Ministri, che può scegliere non solo tra gli eletti nelle Camere, ma anche al di fuori di essi. Ed è sorprendente, altresì, la disinvoltura con la quale il legislatore ordinario si è permesso addirittura di valutare e stabilire se e in quale misura le disposizioni del secondo comma dell’art. 92 della Costituzione “Restano ferme”. In realtà, a nessuno sfugge che le suddette peculiari prerogative del Presidente della Repubblica sono state relegate a mere funzioni notarili di una scelta che il legislatore ordinario ha trasferito ai responsabili dei partiti in competizione tra loro “che si candidano a governare”;
-       che la Corte Costituzionale con le sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d’ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata. Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il “diritto al ricorso effettivo” previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione (in tempi ragionevoli) e sia dall’art. 13 della CEDU. Si è trattato di un balzo di civiltà giuridica notevole, che va adeguatamente utilizzato. Il ricorrente ha, per l’appunto, seguito ed utilizzato questo “diritto al ricorso effettivo” indicato dalla Corte Costituzionale, e chiede, di conseguenza, che codesto Tribunale
ai fini della pronuncia sulla domanda cautelare qui proposta  investa la Corte Costituzionale per l’esame delle questioni d’incostituzionalità della Legge Calderoli (riedizione della Legge Acerbo n. 2444/1923 e della Legge n.1019/1928) dal ricorrente innanzi dedotte. In altri termini, il ricorrente ha puntualmente seguito la strada istituzionale indicata espressamente dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, dove, sollevando i medesimi dubbi di incostituzionalità della vigente legge Calderoli, la Consulta ha detto che su dette questioni essa deve essere adita (quasi chiedendo esplicitamente che ciò fosse sollecitamente fatto) attraverso “le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.”
Questo consentirebbe alla Consulta di pronunciarsi con sollecitudine e in tempo utile. Infatti, l’art. 9 della Legge costituzionale n.1 del 1953 autorizza il Presidente della Corte ad abbreviare a metà i termini per la fissazione dell’udienza (20+20 verrebbero ridotti a metà). Inoltre, il qui ricorrente dichiara di rinunciare anche al termine minimo per le difese (e ugualmente credo dovrebbe fare “doverosamente” la difesa del Governo per non ostacolare il giudizio di costituzionalità) e, quindi, la Corte non avrebbe ostacoli per fissare la discussione in una qualunque delle udienze già previste in calendario prima delle elezioni.
Se la Corte accogliesse in tempo utile (e anche soltanto in parte) una delle questioni dedotte, potrebbe consentire al Governo di applicare il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione e alle Camere riconvocate di correggere la legge elettorale per consentire a tutti gli elettori di esercitare il diritto di voto liberamente e pienamente.
Poiché la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comitato per il referendum (la motivazione della sentenza è ora nota sul sito della Corte), ne consegue che il giudizio incidentale di costituzionalità che il ricorrente qui richiede sia portato in via pregiudiziale avanti alla Consulta rimane l'unica strada per consentire al Giudice delle Leggi di correggere in parte qua le incostituzionalità della vigente legge elettorale.
In tal modo, sarebbe forse possibile che finalmente non soltanto al ricorrente ma a tutti gli elettori venga restituito integro il libero e pieno diritto di voto costituzionalmente garantito ma attualmente negato e compresso dalle norme approvate con la Legge n. 270/2005.
tutto ciò premesso, il ricorrente
C H I E D E
che, pertanto, codesto Ill.mo Tribunale adito in questa sede cautelare, nel contraddittorio delle parti, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle suindicate questioni di costituzionalità della vigente Legge elettorale come modificata dalla Legge n. 270/2005, voglia disporre sino alla pronuncia della Corte Costituzionale la temporanea sospensione in parte qua degli atti viziati dalla denunciata illegittimità, cioè dei i suddetti provvedimenti ministeriali con i quali è stato dato l’avvio al complesso procedimento delle operazioni elettorali; ovvero voglia riservare l’adozione dei richiesti provvedimenti cautelari successivamente all’esito del giudizio di Costituzionalità previamente promosso a norma dell’art. 23 della Legge n. 87/1953.
Chiede, altresì, considerata l’estrema urgenza, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 151 c.p.c., alla notifica a mezzo telefax del presente ricorso e del pedissequo provvedimento di comparizione delle parti.
Con ossequio.
Lì_______________, _______ marzo 2008
(Avv. _________________ )


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI .....
IL CANCELLIERE